MINORI

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Origini e ratio dell'istituto della messa alla prova del minore

Attraverso tale istituto si offre, infatti, al minore la possibilità di ottenere la sospensione del processo e di iniziare un percorso, monitorato dal tribunale e gestito dai servizi sociali ministeriali e territoriali, attraverso il quale il giovane può gradualmente assimilare le regole atte a reinserirlo correttamente nel contesto sociale.

Natura giuridica della messa alla prova del minore

All’interno dell’ordinamento italiano, per quanto riguarda la natura giuridica della messa alla prova, essa viene considerata come una causa di estinzione della punibilità, ed in particolare, come causa di estinzione del reato. Tra le cause di estinzione della punibilità infatti, il nostro codice penale distingue tra cause di estinzione del reato e della pena.

Presupposti oggettivi della messa alla prova del minore

Sotto il profilo oggettivo, occorre premettere che punto di partenza per l’analisi dell’istituto della messa alla prova è il fatto che il minore sia entrato nel circuito penale a seguito della commissione di un reato e che quindi vi sia stata una notitia criminis .

L'avvio della procedura di messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, dal punto di vista della difesa, un espediente processuale ottimale, soprattutto in ragione della possibilità dell’esito positivo di tale esperimento, che non lascia tracce nel casellario giudiziale del minore, estinguendo il reato.

La decisione di mettere alla prova il minore

Una volta che sia stata presa l’iniziativa in merito alla disposizione della prova, indipendentemente da chi ne sia stato il promotore, occorre sottolineare come la decisione di accoglimento appaia subordinata ad una pluralità di interventi. Nell’art. 28 d.P.R 448/1988 si richiede infatti che il giudice disponga la prova «sentite le parti», in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio.

Lo svolgimento della prova dei minori

Disposta, quindi, la sospensione del processo, inizia lo svolgimento della prova, la cui durata massima varia in relazione alla pena edittale prevista per i reati per i quali si procede: tre anni, per i reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, un anno negli altri casi.

Decisione sull'esito della prova

Alla conclusione del periodo di prova sono possibili dunque due esiti: o si considera superata la prova ed il reato è dichiarato estinto; o non si considera superata la prova e trovano applicazione gli artt. 32 e 33 del d.P.R 448/1988, relativi alle forme dell’udienza preliminare o dibattimentale, a seconda della fase di concessione del periodo di sospensione.

Le impugnazioni nella messa alla prova del minore

Passiamo adesso ad analizzare il caso in cui il giudice, una volta redatto il progetto e sottoposto alla sua valutazione, abbia deciso, nell’esclusivo interesse del minore, di emanare una ordinanza motivata con cui nega la concedibilità della sospensione.

Il ruolo dei servizi sociali nella messa alla prova

Fondamentale per la buona riuscita della messa alla prova del minore è il ruolo assunto dai servizi sociali sia ministeriali che territoriali. A tali soggetti, infatti, viene affidato uno dei compiti più importanti nell’ambito della messa alla prova, ossia quello di predisporre il progetto di recupero del minore e di affiancarlo nel suo svolgimento, redigendo alla fine di tale percorso una relazione che sarà poi la base su cui il giudice deciderà circa la riuscita o meno della prova.

Analisi delle statistiche dei provvedimenti di messa alla Prova del Minore e conclusioni

La messa alla prova introdotta dal legislatore con il d.P.R 448/1988 rappresenta ancora oggi, a più di 20 anni dalla sua introduzione, una delle più grandi e più discusse innovazioni del diritto minorile.

I presupposti soggettivi della messa alla prova

1. Analisi della personalità del minore | 2. Accertamento circa la capacità di intendere e di volere del minore | 3. Il problema del consenso del minore