L'art.322 c.p. può essere applicato anche ai reati trattati dall'art.640 c.p.. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 cod. proc.pen.) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto