INSIDIA STRADALE

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Situazioni in cui si può configurare o meno la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per danni verificatisi nella circolazione stradale

È idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato la condotta di chi, nel percorrere una strada in stato di dissesto generalizzato, non tenga una guida improntata alla massima prudenza.

La responsabilità del terzo nel danno da insidia stradale

In tema di responsabilità della PA per la c.d. insidia e trabocchetto è possibile distinguere tra casi in cui il pericolo occulto sia effettivamente riconducibile alla sfera di controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada, in cui un comportamento colposo dell'ente è immediatamente individuabile, e casi in cui, al contrario, la fonte del pericolo non sia riconducibile in via diretta all'ente gestore della strada, ma, ad esempio, ad un terzo.

Responsabilità del danno da insidia stradale: la base normativa dell'art. 2051 Codice Civile

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.

Danno da insidia stradale: presupposti della responsabilità della P.A. (art. 2051 Codice Civile)

Nel caso in cui la strada in cui è avvenuto il sinistro appaia come appartenente ad un ente, ma in realtà sia di proprietà di altro ente, il termine di prescrizione della domanda di risarcimento del danno nei confronti di quest'ultimo decorre dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del "vero" ente proprietario. Questo in applicazione del principio dell'apparenza e dell'affidamento incolpevole.

Principio di autoresponsabilità nel danno da insidia stradale

L'apparente normalità del marciapiede su cui transita un pedone esclude ogni concorrente o esclusiva responsabilità dello stesso nella produzione del sinistro.

Danno da insidia stradale ed esclusione della responsabilità della P.A. (art. 2051 Cod. Civ.)

In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiale abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

Responsabilità civile della p.a. per danni causati da insidia stradale: l'onere della prova

Incombe all'ente proprietario della strada fornire prova che un evento dannoso fosse a lui non imputabile per non essere le condizioni anomale della strada non tempestivamente evitabili o segnalabili, dovendo la responsabilità di detto ente essere accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione.

Figure sintomatiche della responsabilità della p.a. per danno da insidia stradale

Riguardo ai beni demaniali, l'uso generalizzato e la notevole estensione possono essere indici di mancanza di potere di controllo, così come, al contrario, l'ubicazione di una strada del demanio comunale all'interno del centro abitato induce a ritenere la possibilità dell'effettivo controllo; si tratta peraltro di "indici sintomatici" rispettivamente dell'impossibilità o della possibilità di controllo sul bene, che tuttavia richiedono una verifica riservata, in concreto, al giudice di merito.

Responsabilità civile della p.a. e dell'appaltatore nell'affidamento a terzi della manutenzione delle strade

L’Amministrazione proprietaria della pubblica via deve intervenire per eliminare le situazioni di pericolo esistenti sul manto stradale qualora queste non siano state rimosse dall’appaltatore, e ciò anche se quest’ultimo è stato sollecitato.

L'onere della prova nell'imputazione di responsabilità degli enti pubblici per il danno stradale

Sia che voglia ricondursi la responsabilità stradale all'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. sia nel caso in cui si ritenga più correttamente applicabile il principio di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato richiedente il risarcimento ha l'onere di dimostrare la sussistenza dell'anomalia del bene demaniale, nonché del nesso causale tra la cosa caratterizzata da tale anomalia e il danno riportato.

Figure sintomatiche della impossibilità della custodia da parte della P.A. ai fini dell'imputazione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

La notevole estensione del bene demaniale e la sua utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi costituiscono soltanto figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della PA e, come tali, vanno sottoposte in concreto al vaglio del giudice di merito.

La responsabilità per danni cagionati dal demanio stradale ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.

In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, quando risulti l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo di essa sulle strade in custodia, in dipendenza del loro uso generale e diretto da parte dei terzi e della notevole estensione di tali beni, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della P.A. non è costituito ordinariamente dall'art. 2051 c.c., ma dall'art. 2043.

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