ESPROPRI E OCCUPAZIONI

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Le occupazioni appropriative iniziate nel periodo 1 luglio 1998 -10 agosto 2000 sono di competenza del G.O.

Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate nel periodo 1 luglio 1998-10 agosto 2000, data di entrata in vigore della L. n.205/2000, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura con la L. n. 205, art. 7 un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva

Della domanda risarcitoria per irreversibile trasformazione del bene conosce il G.A.

Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in fattispecie in cui si controverta in tema di risarcimento del danno da irreversibile trasformazione dei beni qualora l’occupazione degli stessi, anche se protratta oltre i termini, sia comunque stata effettuata sulla base di una valida ed efficace dichiarazione di PU; ciò in quanto si tratta di comportamenti della P.A. connessi all'esercizio, anche in via mediata ed indiretta, dei pubblici poteri.

Sui casi di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità sussiste la giurisdizione del G.A.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Il risarcimento danni per annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo: giurisdizione e competenza

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

La giurisdizione nei casi di esproprio in cui manchi ab origine la dichiarazione di pubblica utilità

Nelle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, le relative questioni sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Giurisdizione e competenza nelle questioni relative ad occupazione usurpativa del bene

La fattispecie in cui la dichiarazione di pubblica utilità non contenga l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dell'opera (fattispecie di espropriazione cosiddetta "usurpativa"), è qualificabile come "comportamento" della Pubblica Amministrazione, da questa tenuto in carenza di potere, con la conseguenza che le domande risarcitorie e restitutorie relative a tale fattispecie sono attribuite alla cognizione della giurisdizione ordinaria

Nei casi di inesistenza e nullità della dichiarazione di pubblica utilità la giurisdizione è del G.O.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di danni cagionati dall'occupazione della proprietà privata da parte della pubblica amministrazione, nei casi in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in relazione ad un bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità sia venuta meno, per sopravvenuta scadenza del suo termine di efficacia dopo lo spirare del termine di dichiarazione di pubblica utilità.

Il confine tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria nelle espropriazioni per pubblica utilità (Cosrte Cost. sent. 191/2006)

L'art. 53 del DPR n. 327/2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all'esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità, sicché, una volta attivato il procedimento caratterizzato dall'esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi

La domanda risarcitoria per l’illegittima espropriazione si radica innanzi al G.A.

Ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.

L'illegittimità dei provvedimenti dannosi non esclude di per sé la giurisdizione amministrativa

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/04 e n. 191 del 2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lg. n. 80 del 1998, le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché annullati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla Pubblica amministrazione.

Giurisdizione sui provvedimenti riconducibili ai poteri ablatori della P.A. ma annullati per illegittimità

Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, pur se illegittimi, siano riconducibili, almeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, rientrando esse invece, in mancanza di tale riconducibilita’, nella giurisdizione del giudice ordinario.

Quale giurisdizione nelle questioni relative ai casi di occupazione usurpativa?

Ogni provvedimento espropriativo legittimamente condotto nei confronti del proprietario intestatario catastale che ricomprenda anche particelle non previamente dichiarate di pubblica utilità, non può che configurare una fattispecie di occupazione usurpativa, la quale non può che radicarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

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