RISARCITORIA

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La domanda risarcitoria per occupazione illegittima di aree private da parte della P.A.

Una mera richiesta risarcitoria, anziché restitutoria del bene “invaso”, irreversibilmente trasformato, ma non espropriato formalmente da parte della p.a. è inammissibile nell'ordinamento attuale

La rinuncia abdicativa del privato in rapporto all'acquisizione sanante e alla domanda risarcitoria per occupazione illegittima

Va esclusa La possibilità che un privato possa unilateralmente e legittimamente rinunciare alla proprietà del bene immobile, acquisendo il diritto ad ottenere un risarcimento commisurato al valore venale di esso

La domanda giudiziale per il riconoscimento e il risarcimento danni

Chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è consentita solo se il danno sia comunque dimostrato mediante elementi che forniscano parametri plausibili di quantificazione.

La domanda risarcitoria di riparazione per equivalente o in forma specifica

Anche quando il proprietario di un bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, a tutela del suo diritto, chieda il risarcimento del danno (con la domanda di restituzione e di riduzione in pristino ovvero per equivalente), il giudice amministrativo deve qualificare la domanda tenendo conto della disciplina sostanziale e processuale posta dal legislatore e deve rilevare quali siano le alternative poste dal legislatore e a cui l’Amministrazione conformare il proprio operato.

Risarcimento per equivalente per il danno consistente nella perdita del valore del bene illecitamente occupato dalla p.a.

Il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall'Amministrazione, una volta ottenuta la declaratoria d’illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente chiedere sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino, ma non anche il risarcimento del danno atteso che la proprietà del suolo è rimasta sin dall'origine in capo a lui sicché nessun danno può profilarsi in relazione alla sua perdita.

I privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dalla p.a. non possono chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene

In ipotesi di occupazione illegittima, dovrebbe ritenersi preclusa la tutela risarcitoria difettando il presupposto della perdita della proprietà. E' questo esito nel complesso indubbiamente insoddisfacente non solo per l'Amministrazione espropriante ma anche per lo stesso privato che, più spesso di quanto non si possa immaginare, annette in concreto maggior interesse alla pronta liquidazione del bene secondo il suo valore venale che al ripristino dello status quo ante.

"Riduzione in pristino stato" quale risarcimento danni per occupazione illegittima

Rientra nella facoltà dell'amministrazione laddove ciò risulti meglio rispondere all’interesse pubblico, restituire ai proprietari i terreni occupati, nello stato in cui versavano al momento dell’occupazione, pur a fronte di domanda risarcitoria per equivalente da parte del proprietario.

Una soluzione negoziale-transattiva come alternativa alla restituzione dell'area

In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, qualora il proprietario non abbia chiesto la restituzione del terreno occupato, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di risarcire il proprietario dei danni subiti, oltre che di procedere secondo le forme di legge all’acquisizione in proprietà della strada.

La restituzione in pristino ovvero il risarcimento in forma specifica

Sebbene la restituzione in pristino costituisca modalità di risarcimento in forma specifica e sia sottratta al limite della lesione di un diritto reale, tuttavia il ripristino della situazione possessoria, attraverso il rimedio della tutela ex art. 2058 cod. civ., non può surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio oramai impraticabile.

L'usucapione ventennale quale termine per agire contro l'occupazione illegittima

In mancanza di un apposito atto (legittimo) di acquisizione dell'area illegittimamente occupata, la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati d'illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo al privato proprietario il quale, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, può agire per la restituzione del bene.

In caso di occupazione illegittima, è possibile presentare più domande risarcitorie da parte di soggetti diversi in un'unico ricorso?

La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto. Con la domanda di risarcimento del danno il privato intende patrimonializzare il suo diritto alla restituzione di esso, rinunciando ad esso mediante la corresponsione dell'equivalente monetario del bene.

L'applicabilità dell'art. 30 cod. proc. amm. ai fatti precedenti la sua entrata in vigore

In materia di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, l'applicabilità dell'art. 30 cod. proc. amm. a far data dalla sua entrata in vigore, non permette che si possa far ricorso alla stessa disposizione per definire quelle fattispecie risalenti ad un’ epoca anteriore.

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