OCCUPAZIONE

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Indennità di esproprio in caso di occupazione temporanea e di urgenza di aree inedificabili

Il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all’espropriazione di un immobile, a prescindere dalla successiva immissione in possesso, produce un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio, il detrimento dato dal suo mancato godimento.

Termini dell'occupazione in rapporto con i termini della pubblica utilità

La durata della dichiarazione di pubblica utilità è prevista dalla norma in cinque anni, salvo proroga di ulteriori due anni, laddove sussistano giustificati motivi che abbiano impedito il rispetto del termine di legge. Ciò esclude a priori che la proroga possa essere disposta congiuntamente con l’occupazione d’urgenza e quindi prima ancora dell’inizio dei lavori e a breve distanza dalla dichiarazione di pubblica utilità.

La notifica del decreto di occupazione

Dalla lettura dell’art 3, comma 4 della L. n. 1/1978, si desume che l’avviso di immissione in possesso, prodromico all’instaurazione del contraddittorio tra le parti del procedimento espropriativo, può essere legittimamente notificato all’intestatario catastale del bene, salvo prova della esatta conoscenza, da parte dell’autorità espropriante, della situazione giuridica dello stesso.

L'ordinanza di occupazione d'urgenza è di per sé motivata dal richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori

L'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l'unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.

La scadenza del finanziamento dell'opera pubblica giustifica il ricorso alla procedura di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001

Il rischio di perdere il finanziamento costituisce una ragione sufficiente per emanare il provvedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis DPR n. 327/2001.

Il decreto di occupazione ex art. 71 L. 2359/1865

Nel vigente ordinamento non convivono affatto due diverse tipologie di occupazione d'urgenza, l'una disciplinata dalla L. n. 865 del 1971, art. 20 e l'altra dalla L. n. 1 del 1978, art. 3, ma ne esiste una soltanto: quella preordinata all'espropriazione introdotta dalla L. n. 2359 del 1865, artt. 71 e 72 e regolata quanto alla sequenza procedimentale nelle espropriazioni soggette alla L. n. 865 del 1971, dalla normativa dell'art. 20.

Conseguenze dell'occupazione temporanea, preordinata all'espropriazione di un immobile privato

Il provvedimento di occupazione temporanea attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione.

L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio

E’ nella fase iniziale del procedimento che l'espropriante, con la redazione del piano particellare degli immobili da espropriare, opera la distinzione dei beni in esso inseriti rispetto a quelli che anche nel prosieguo della realizzazione dell'opera potranno risultare necessari per la corretta esecuzione dei lavori previsti e perciò costituire oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 DPR 327/2001, destinati a restare estranei all'esproprio.

La restituzione dei terreni occupati per pubblica utilità

Nessuna restituzione del bene formalmente occupato può essere disposta (e nessuna tutela risarcitoria accordata), qualora dagli atti prodotti e dalle affermazioni non contestate dalle parti risulti il mantenimento del possesso da parte dei proprietari.

Rapporto dell'occupazione con l'espropriazione

Il decreto di occupazione d’urgenza è emesso nell’ambito di una fase meramente eventuale del procedimento espropriativo, cui l’Amministrazione ricorre quando, data la necessità di procedere in tempi rapidi alla realizzazione dell’opera pubblica, non è possibile attendere l’adozione del decreto di esproprio.

La competenza ad emanare il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 71 della L. 2359/1865

L'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, operando il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha previsto, nel comma 3, che le funzioni relative alle occupazioni temporanee e di urgenza siano attribuite ai Comuni per le opere pubbliche o di pubblica utilità di loro spettanza.

La motivazione dell'urgenza nel decreto di occupazione ex art. 22-bis dpr 327/2001

La scelta di emanare il provvedimento di occupazione d'urgenza ai sensi del primo comma dell'art. 22 bis DPR 327/2001 deve essere accompagnata da un’adeguata motivazione; ciò pare confermato dal fatto che il successivo comma 2 indica due casi in cui il decreto può altresì essere emanato. In tutti gli altri casi, se ne deve dedurre, deve essere dato conto delle ragioni che determinano il ricorso all’occupazione anticipata.

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