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Le osservazioni dei privati nel contraddittorio preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 16, comma 10, del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità consente, in coerenza con il generale principio di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, al proprietario e ad ogni altro interessato di formulare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo

La comunicazione realizza, pertanto, una garanzia partecipativa non meramente formale, identificando, piuttosto un necessario passaggio cognitivo - dialettico e funzionale per la parte al fine di opporre e far presente all’amministrazione fatti e circostanze da questa ignorate.

Espropriazione dei beni attigui e delle frazioni residue

in sede di formulazione delle osservazioni il privato può chiedere all’amministrazione di estendere l’espropriazione alle frazioni residue per le quali risulti disagevole l’utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione

Approvazione del progetto definitivo

Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità «il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio».

Definizione di bene pubblico

la disciplina positiva dei beni pubblici si rinviene essenzialmente agli articoli 822 - 831 c.c., un corpo normativo diretto a delineare il peculiare regime proprio dei beni appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni.

Categorie di beni pubblici: classificazione tradizionale e classificazione funzionale

se in una visione tradizionalistica il bene pubblico era tale perché appartenente all’ente pubblico e, pertanto, sottoposto al regime dell’intrasferibilità e dell’immodificabilità della destinazione, le Sezioni Unite propongono una sorta di inversione dei termini, per cui sarebbe la funzione pubblicistica del bene a determinarne l’inalterabile appartenenza all’ente pubblico.

Beni demaniali

la lettura combinata degli articoli 822 e 826 c.c. ci consente di sintetizzare quanto segue: i beni che appartengono allo Stato e rientrano nell’elencazione dell’art. 822 c.c. sono beni demaniali. Ai sensi dell’art. 826 c.c., i beni appartenenti alle medesime species di cui all’art. 822 c.c. possono appartenere anche alle Province e ai Comuni: pertanto si potrà avere anche il demanio provinciale e quello comunale.

Regime giuridico dei beni demaniali: acquisto e perdita del carattere della demanialità

i beni demaniali possano collocarsi nelle categorie del demanio necessario e del demanio eventuale, sulla base di un criterio soggettivo di appartenenza, fondato sulla distinzione tra beni appartenenti allo Stato e beni che possano appartenere ad enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comune).

I beni del patrimonio indisponibile

la categoria dei beni pubblici in senso stretto - ossia dei beni di proprietà di enti pubblici e contemporaneamente destinati all’uso da parte della collettività e/o a specifiche finalità pubbliche - si compone non solo dei beni demaniali, ma anche dei beni del patrimonio indisponibile.

Regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile

l’unico riferimento codicistico esplicito è dato dall’art. 828, c. II, c.c.: essi «non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».

I beni del patrimonio disponibile

i beni del patrimonio disponibile sono diretti a soddisfare l’interesse pubblico in via mediata, idonei come sono a produrre un reddito, attraverso contratti di alienazione (contratti attivi, in quanto comportano un’entrata per la P.A.) o di acquisto (contratti passivi, perché comportano una spesa per la P.A.).

Diritti reali della Pubblica Amministrazione sui beni altrui: le servitù prediali, i diritti di uso pubblico; gli usi civici

L’art. 825 c.c. disciplina i diritti demaniali su beni altrui, disponendo che i diritti reali appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni su beni altrui, siano sottoposti al regime previsto per i beni del demanio pubblico. Ciò purché i diritti in questione siano costituiti in favore di beni demaniali, o per il conseguimento di fini di interesse generale corrispondenti a quelli cui sono destinati i beni demaniali.

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