Indennità di esproprio: maggiorazioni e indennità aggiuntive spettanti al fittavolo ed all'imprenditore agricolo

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO

La previsione contenuta nella L. n. 865 del 1971, art. 17 non rappresenta una quota dell'indennità di esproprio, sottraibile al proprietario (come nell'ipotesi di diversi diritti personali di godimento), ma un'aggiunta premiale in considerazione del valore costituzionale del lavoro che semmai trova un limite a favore dell'espropriante, costituito dal valore venale del bene.

I conduttori del fondo diversi dai fittavoli non hanno diritto ad un autonomo indennizzo, ma possono pretendere dal proprietario indennizzato la parte dell'indennità loro spettante, come previsto anche dall'art. 1638 c.c., nonchè il diritto, in via alternativa, ex artt. da 52 a 56 L. 2359/1865, di agire in opposizione alla stima, qualora ritengano che l'indennità del proprietario non comprenda l'intero ammontare dovuto, ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal propr... _OMISSIS_ ...iato

L'affittuario che eserciti attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola, resta escluso dal novero di quelli aventi diritto al beneficio di cui all'art. 17 L. n. 865/71, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallo art. 3 Cost., avuto riguardo alla differenza oggettivamente esistente tra tale soggetto e quelli espressamente menzionati dal cit. art. 17.

In favore dei terzi la disposizione di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 327 prevede l'erogazione dell'indennità aggiuntiva (riferita a quella dovuta al proprietario, id est commisurata al valore agricolo medio) non a qualsiasi coltivatore (anche di fatto) del fondo espropriato, ma a chi lo coltivava all'epoca del procedimento espropriativo, traendo i propri mezzi di sussistenza dall'utilizzazione agraria del terreno, sulla base di uno dei rapporti giuridici espressamente elencati dalla detta norma.

L'erogazione concreta d... _OMISSIS_ ...ggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni è condizionata dalla effettiva utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonché dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c.. (Nella fattispecie non è stata ritenuta idonea a soddisfare il detto requisito della prova, costituendo al più elementi presuntivi, la seguente documentazione: contratto di fitto non registrato, certificato di iscrizione S.C.A.U., dichiarazioni aziendali di conduzione di impresa diretto-coltivatrice, denuncia cumulativa di affitto di fondo rustico, certificato INPS).

In ragione del carattere autonomo dell'indennità aggiuntiva per il fittavolo, che trova fondamento nella diretta attività di pr... _OMISSIS_ ...ra sul terreno espropriato, la sua determinazione è svincolata dalla corresponsione dell'indennità di esproprio ed è pertanto corrisposta a favore di un soggetto diverso dal proprietario del fondo, da porsi a carico esclusivo dell'espropriante. Pertanto tale pretesa deve esser fatta valere dall'affittuario solo direttamente nei confronti dell'ente espropriante e non del proprietario del fondo espropriato, destinatario della sola indennità di esproprio.

In ragione della autonomia dell'indennità aggiuntiva per il fittavolo rispetto a quella di esproprio, occorre tenere nettamente distinte le due categorie rappresentate, da un lato dal proprietario-coltivatore e, dall'altro, dai soggetti che, pur non essendo titolari del terreno, coltivano il terreno. Ai primi spetta sia l'indennità di esproprio che quella aggiuntiva, in ragione del fatto che l'indennità corrisposta in conseguenza dell'esproprio assolve ad una funzione compensativa del sacrificio sopportato dall'... _OMISSIS_ ...e che si estrinseca sia in relazione al diritto di proprietà che in relazione al diritto al lavoro. Di contro, coloro che compongono la seconda categoria possono avanzare le loro richieste indennitarie limitatamente al sacrificio subito che, in quanto attinente alle prestazioni lavorative rese, non può in alcun modo cumularsi con quelle spettanti al titolare del cespite.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - ANNO DI RIFERIMENTO

La dichiarazione di pubblica utilità è l'essenziale atto propulsivo del procedimento espropriativo nel quale si innesta, in via incidentale, il subprocedimento concernente la determinazione dell'indennità aggiuntiva spettante ai fittavoli. Conseguentemente, ai fini del calcolo dell'anno di coltivazione per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva spettante al fittavolo, deve farsi riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità.

... _OMISSIS_ ...SPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - AREA EDIFICABILE

In merito al riconoscimento dell'indennità aggiuntiva L. n. 865, ex art. 17, comma 2 a favore degli affittuari e delle altre categorie previste dalla norma anche nell'ipotesi di terreni edificatori, la soluzione non è stata univoca neppure nella giurisprudenza, pur in prevalenza favorevole al riconoscimento; sennonché tutte le decisioni che hanno recepito siffatto orientamento hanno avvertito che il riconoscimento era possibile perché la stima dell'indennità di espropriazione del terreno edificabile veniva compiuta con il criterio riduttivo della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2 comportante che il cumulo con l'indennità aggiuntiva non raggiungeva comunque il valore venale pieno dell'immobile.

Anche a privilegiare l'orientamento che ritiene tuttora applicabile in astratto la L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 2, agli affittuari ed equip... _OMISSIS_ ...aso di espropriazione di un fondo di natura edificatoria, è certo che dopo la decisione n. 348/2007 della Consulta, ove gli stessi invochino l'attribuzione di tale indennizzo nel giudizio introdotto dal proprietario per la determinazione dell'indennità di esproprio, il risultato del computo autonomo di esso, condotto secondo il prescritto criterio legale dei valori agricoli medi (art. 17 cit., comma 3), va detratto dall'indennità ablativa quale ormai determinata a valore pieno di mercato, non potendo ad essa aggiungersi con illegittimo superamento del limite in precedenza menzionato.

La natura edificabile dei terreni (nel caso di specie per effetto della loro inclusione in un peep), non muta di certo per effetto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva in favore di un colono, essendo tale indennità aggiuntiva riconosciuta anche nel caso di contratti agrari su terreni legalmente edificatori.

La natura edificabile dei terreni (nel caso di specie p... _OMISSIS_ ...a loro inclusione in un peep), non muta di certo per effetto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva in favore di un colono, essendo tale indennità aggiuntiva riconosciuta anche nel caso di contratti agrari su terreni legalmente edificatori.

Una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la natura edificatoria dell’area sottoposta a procedura espropriativa sia ostativa al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 17, 2° comma, della l. n. 865/1971. Ma anche la giurisprudenza favorevole al riconoscimento di suddetta indennità aggiuntiva ha comunque ritenuto che detto riconoscimento era possibile solo nel caso in cui la stima dell'indennità di espropriazione del terreno edificabile fosse effettuata con il criterio riduttivo della l. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, ossia solo nei casi in cui il cumulo con l'indennità aggiuntiva non raggiungeva comunque il valore venale pieno dell'immobile.

L'indennità... _OMISSIS_ ...ttante al fittavolo deve essere sempre commisurata al valore agricolo medio, non potendosi predicare, stante la destinazione edificatoria eventualmente assunta dal terreno, una somma uguale a quella liquidata - o comunque spettante - al proprietario, pari al valore edificatorio di mercato del fondo, spettando al coltivatore del fondo diverso dal proprietario la mera compensazione del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno in ragione dell'utilizzo che ne faceva e che non è più possibile a causa dell'esproprio. Sicché il danno derivante da un esproprio di un fondo al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante non può essere commisurato ad un uso edificatorio dello stesso ma deve restare ancorato alla mancata utilizzazione agricola del fondo.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - FINALITÀ

La funzione dell'indennità è quella di compensare il fittavolo, ... _OMISSIS_ ...o o compartecipe del sacrificio sopportato per la definitiva perdita del terreno sul quale esercitava l'attività agricola. Infatti, per ragioni di equità si è ritenuto dal legislatore di dover indennizzare il sacrificio del diritto, che altrimenti non avrebbe trovato tutela, perché la legittimità dell'atto impedisce l'ordinaria azione di risarcimento dei danni.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 37, comma 9, del D.P.R. n. 327 del 2001 va riconosciuta in favore di tutti quei soggetti che traggono i propri mezzi di sostentamento dalla coltivazione del fondo espropriato.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - IN CASO DI ESPROPRIO PARZIALE

L'indennità aggiuntiva del fittavolo è autonoma rispetto all'indennità di espropriazione e trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss.... _OMISSIS_ ...no alla posizione del lavoratore. Essa va riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in base ai valori agricoli medi della minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17, co. 2, L. 22 ottobre 1971 n. 865 (cfr. ora l’art. 42 D.P.R. 327/2001, T.U. Espropri), va riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in relazione alla minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.

L'indennità aggiuntiva ex art. 42 D.P.R. 327/2001 va riconosciuta anche nel caso in cui l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno o... _OMISSIS_ ...orto agrario, ed in tal caso va liquidata in relazione alla minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - PRESCRIZIONE

In tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all'indennità aggiuntiva, prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 17, in favore del mezzadro coltivatore del fondo espropriato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi.

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE - MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ AGGIUNTIVE - FITTAVOLO - PRESUPPOSTI

Quando il procedimento espropriativo non si conclude ritualme... _OMISSIS_ ...ettare l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 L. 865-1971, mancando il presupposto che è alla base dell'indennità, cioè la legittimità dell'espropriazione; non ravvisandosi in tale ipotesi il sacrificio legittimamente imposto, ma solo quella del fatto illecito produttivo di danni, soccorre la norma dell'art. 2043 c.c., che consente al coltivatore di chiedere il risarcimento dei danni, consistenti anche nel non aver potuto percepire l'indennità aggiuntiva ex art. 17, che gli sarebbe spettata ove l'espropriazione fosse stata ritualmente compiuta.

La L. n. 865 del 1971, art. 17 prevede un'indennità a favore dei coltivatori diretti del fondo espropriato, che nel disegno originario del legislatore (nel quadro di una disciplina che non contemplava l'indennità dei suoi agricoli in base al loro effettivo valore venale), si sommava a quella dovuta al proprietario, costituendo un'aggiunta premiale in considerazione del valore costituzionale del lavoro, fermo resta... _OMISSIS_ ...nità complessivamente dovuta dall'espropriante per il medesimo fondo doveva essere in ogni caso contenuta nel rispetto del limite del valore venale del fondo.

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