L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato

 Il pignoramento di crediti presso terzi è la forma di espropriazione più utilizzata per la sua qualità prontamente satisfattiva del creditore. L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della dichiarazione positiva del terzo, è l’unico possibile provvedimento conclusivo del pignoramento presso terzi. La natura prontamente satisfattiva del provvedimento in questione deriva dalle qualità del terzo e dalla natura del credito di questo nei confronti del debitore.


Infatti il terzo può essere debitore di una somma unitaria, ad esempio nel caso delle banche, degli istituti di credito in generale, o frazionata nel tempo come nel caso del datore di lavoro o dell’ente previdenziale. 
Quindi il credito dovuto dal terzo al debitore può assumere rispettivamente la forma di somma depositata su conto corrente o libretto postale, ovvero la somma dovuta a titolo di stipendio o pensione.

 
Il giudice dell’esecuzione assegnerà tale credito o in modo unitario ovvero in modo frazionato, a seconda appunto della natura di questo.

 
L’ipotesi più frequente è data dall’assegnazione frazionata di somme dovute a titolo di stipendio, le quali ai sensi dell’art. 545 comma 3 e 4 c.p.c. possono essere pignorate nella misura di un quinto. 
In questi casi l'assegnazione verrà disposta nei limiti di un quinto mensile fino ad esaurimento dell’importo precettato oltre compensi e spese di esecuzione. 

 
Le spese di esecuzione sono costituite dai costi di notifica del precetto e del pignoramento, nonché del contributo e della marca per l’iscrizione a ruolo. 
Oltre a queste, con l’assegnazione vengono rimborsate le spese sostenute per la notifica dell’ordinanza e quelle necessarie per il pagamento dell’imposta di registro ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
 
A seguito dell’emissione infatti, l’ordinanza dovrà essere notificata al terzo, eventualmente tramite p.e.c., e verrà trasmessa dalla cancelleria all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
 
L’ordinanza in questione «assume la qualifica di atto esecutivo e non ha valore di titolo esecutivo, proprio in quanto non accerta il diritto, ma per la sua natura strettamente liquidativa e satisfattiva determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore».

 
Per questo «l’effetto satisfattivo non si produce con l’emissione del provvedimento in sé, ma successivamente con la riscossione dell’importo assegnato». 

 
Ciò avverrà a decorrere dalla notifica del provvedimento, anche per le somme che sono state accantonate dal terzo dalla notifica del pignoramento.

 
Ovviamente per rendere effettiva la riscossione a seguito della notifica dell’ordinanza, solitamente si verifica un contatto tra il terzo ed il creditore per accordarsi sulle modalità di pagamento, ad esempio mediante bonifico mensile su conto corrente intestato al creditore.

 
Per completezza si deve riferire anche dell’esistenza di una forma di assegnazione anche nel pignoramento mobiliare ed immobiliare, che tuttavia ne non costituiscono la procedura ordinaria ma delle eccezioni.
Nel pignoramento mobiliare ai sensi dell’art. 529 comma 2 c.p.c., l’assegnazione può essere chiesta e concessa dal giudice soltanto per i titoli di credito e per le altre cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato.
Nel pignoramento immobiliare ai sensi dell’art. 588 c.p.c., il creditore «nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita all’incanto può presentare [Omissis - versione integrale presente nel testo].

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