Tipologie di lottizzazione abusiva: formale, materiale, mista

ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> LOTTIZZAZIONE ABUSIVA --> TIPOLOGIE

La fattispecie lottizzatoria può manifestarsi nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori; l’illecito assume invece le sembianze della lottizzazione “cartolare”, qualora tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco... _OMISSIS_ ...e a scopo edificatorio.

L’ordinamento contempla di per sé due ipotesi fenomeniche di lottizzazione abusiva che possono verificarsi in modo separato o anche concomitantemente: l’una c.d. “materiale” o “sostanziale”, posta in essere con l’esecuzione di opere in aree non adeguatamente urbanizzate che determinino una trasformazione edilizia ovvero urbanistica del territorio in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali; l’altra c.d. “cartolare” (definita peraltro correntemente anche come “giuridica” o “negoziale”), che viceversa si realizza mediante il compimento di atti di disposizione tra vivi comportanti il frazionamento dei terreni in modo tale da determinarne in maniera inequivocabile la destinazione d’uso a scopo di edificazione contra legem.

L’articolo 30 del d.P.R. n. 380/2001 – che ... _OMISSIS_ ...sposizioni contenute nel previgente articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. La prima, lottizzazione cd. materiale o reale, ricorre “quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”. La seconda, lottizzazione cd. formale, negoziale ovvero cartolare, si delinea “quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi rifer... _OMISSIS_ ...enti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.

Il reato di lottizzazione abusiva, previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), può concorrere materialmente con le altre violazioni edilizie previste dalle lett. a) e b) del medesimo articolo.

In considerazione delle plurime modalità di realizzazione del reato di lottizzazione abusiva (che può assumere la forma negoziale, materiale o mista) e del bene oggetto di tutela penale (il monopolio comunale sulle scelte di programmazione urbanistica del territorio), è da ritenersi impropria la correlazione tra terreno abusivamente lottizzato e realizzazione di interventi edilizi (che può essere soltanto eventuale e che comunque non esaurisce il disvalore penale della condotta sanzionata).

L’art. 30 del d. P.R. n. 380/2001 disciplina una lottizzazione “materiale”, consistente nella realizzazione, anche nella sol... _OMISSIS_ ..., di opere che comportino un’abusiva trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici; e una lottizzazione “negoziale”, ovvero “cartolare”, allorquando la trasformazione avvenga tramite atti negoziali o catastali che determinino un frazionamento del terreno in lotti tali da denunciare in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio.

L’art. 30 del D.P.R. 380/2001 disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva. Ricorre la lottizzazione abusiva cd. “materiale” con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece lottizzazione abusiva “formale” o “cartolare” quando, pur... _OMISSIS_ ...cora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.

A mente dell’art. 30 del DPR 380/2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione materiale) nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionam... _OMISSIS_ ...ta, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (c.d. lottizzazione formale, cartolare o negoziale).

L’art. 18 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 30 del DPR n. 380 del 2001) ha equiparato alla lottizzazione abusiva c.d. materiale, ossia tramite la esecuzione di opere di trasformazione urbanistico edilizia del territorio, la diversa ipotesi della lottizzazione c.d. negoziale o cartolare che si realizza allorché venga posta in essere una operazione giuridica di frazionamento del suolo in lotti e successiva vendita, ed in presenza di indizi che denuncino in modo non equivoco la destinazione edificatoria del terren... _OMISSIS_ ...iziari che denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, quali: la forma e la dimensione dei lotti, il numero dei lotti, la loro ubicazione, la qualità personali degli acquirenti, il prezzo pagato per l’acquisto dei lotti).

Si ha lottizzazione abusiva fondamentalmente in tre casi: il primo è quello in cui si utilizzi un suolo libero realizzandovi, in via contemporanea o successiva, una pluralità di edifici – non rileva se a scopo residenziale, turistico o industriale – a prescindere dalle opere di urbanizzazione primaria o secondaria che si richiederebbero; il secondo è quello in cui, pur in presenza di opere di urbanizzazione già esistenti, non si tenga conto della necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso una pianificazione intermedia adeguata al nuovo intervento; il terzo è quello in cui si violino puramente e semplicemente le previsioni dello strumento urbanistico genera... _OMISSIS_ ...sente, nemmeno per tramite di un piano attuativo, di intervenire in quella zona con le modalità in concreto adottate.

Si ha in generale lottizzazione abusiva fondamentalmente in tre casi. Il primo è quello in cui si utilizzi un suolo libero realizzandovi, in via contemporanea o successiva, una pluralità di edifici a prescindere dalle opere di urbanizzazione primaria o secondaria che si richiederebbero. Il secondo è quello in cui, pur in presenza di opere di urbanizzazione già esistenti, non si tenga conto della necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso una pianificazione intermedia adeguata al nuovo intervento. Il terzo è quello in cui si violino puramente e semplicemente le previsioni dello strumento urbanistico generale, che non consente, nemmeno per tramite di un piano attuativo, di intervenire in quella zona con le modalità in concreto adottate.

L'art. 30 D.P.R. 380/01 distingue due diverse ipotes... _OMISSIS_ ...one abusiva a scopo edificatorio: la c.d. lottizzazione materiale, quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e la lottizzazione c.d. formale, quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

L’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 distingue due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: la lottizzazione materiale e la lottizzazione formale. La prima ricorre quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescr... _OMISSIS_ ...ione. La lottizzazione formale, si delinea quando la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

L'art. 30 del T.U. edilizia prevede due distinte ipotesi di lottizzazione abusiva, l'una (c.d. materiale ) posta in essere con l'esecuzione di opere che determinino una trasformazione edilizia ovvero urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali; e l'altra (c.d. cartolare, o giuridica, o negoziale ), mediante il compimento di mera at... _OMISSIS_ ...e che, mediante il frazionamento dei terreni, ne determini in maniera inequivocabile la destinazione d'uso a scopo edificatorio.

L'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede due distinte ipotesi di lottizzazione abusiva, l’una (c.d. materiale) posta in essere con l’esecuzione di opere che determinino una trasformazione edilizia ovvero urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali; e l’altra (c.d. cartolare, o giuridica, o negoziale), mediante il compimento di mera attività negoziale che, mediante il frazionamento dei terreni, ne determini in maniera inequivocabile la destinazione d’uso a scopo edificatorio.

Al fine di distinguere le due fattispecie di abuso edilizio ricavabili dall'art. 18 della l. n. 47/1985, la condotta materiale sottesa alla integrazione dell'illecito riposa nella erezione di opere (c.d. lottizzazione materiale) ov... _OMISSIS_ ...apresa di iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione negoziale) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni urbanistiche.

ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> LOTTIZZAZIONE ABUSIVA --> TIPOLOGIE --> LOTTIZZAZIONE FORMALE

La volontà lottizzatoria consistente nel frazionamento e la vendita (o negozi ad effetto equivalente) d’un unico terreno in lotti ormai privi, per le loro caratteristiche dimensionali e per la posizione dei loro proprietari, di tal vocazione e non utilizzabili per l’attività agricola che costituisce l'illecito della lottizzazione cartolare è legittimamente desumibile da una pluralità di elementi indiziari, anche non significativi se analizzati singolarmente, ma che nel loro complesso evidenzino in modo inequivoco, per volizioni ed atti reiterati nel tempo, la strumentalità dei frazionamenti di un’unica e defi... _OMISSIS_ ...naria al perseguimento delle citate finalità edificatorie incompatibili con la destinazione di zona.

La lottizzazione cartolare abusiva si configura qualora la trasformazione urbanistico-edilizia venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o mediante atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche – quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti – denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una lottizzazion...


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