La «permuta demaniale» di cui al d.l. 138/2011 è una traslazione di connotati pubblicistici tra immobili statali e non una dismissione di beni pubblici

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

Sintesi: Gli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, che assegnano determinati beni alla Regione stessa, non sono suscettibili di produrre effetto rispetto alle situazioni sopravvenute alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime: la loro evocazione non è dunque pertinente per contestare una successiva normativa di trasferimento di beni pubblici (nella specie l’art. 6, comma 6-ter, d.l. 138/2011).

DEMANIO E PATRIMONIO --> PERMUTA DEMANIALE - D.L. 138/2011

Sintesi: La c.d. «permuta demaniale» di cui all’art. 6, comma 6-ter, del d.l. 138/2011, lungi dall’esprimere una scelta genericamente "dismissiva" di beni statali, o lato sensu abdicativa, con correlativa e automatica perdita della qualità e della destinazione pubblica, implica semmai una mera traslazione dei connotati pubblicistici - p... _OMISSIS_ ...to meno su di un piano funzionale - da un immobile ad un altro, al fine di consentirne una gestione economicamente più vantaggiosa, secondo una linea di scelte legislative venutasi ormai a sedimentare nel corso degli ultimi anni.

Estratto: «Considerato che la Regione siciliana ha promosso in via principale questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, tra queste, dell’articolo 6, comma 6-ter, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché delle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, adottate con decreto del Presidente della repubblica 1° dicembre... _OMISSIS_ ...(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);che va riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale relative ad altre disposizioni del predetto decreto-legge n. 138 del 2011, impugnate con il medesimo ricorso di cui al presente giudizio;che il ricorrente deduce che il predetto art. 6, comma 6-ter, del d.l. n. 138 del 2011 - nel prevedere che possano costituire oggetto di «permuta demaniale» da parte dello Stato anche quei beni che, ubicati in Sicilia, perdono la loro destinazione a servizi di carattere nazionale - verrebbe a porsi in contrasto, in particolare, con l’art. 32 dello statuto, il quale esclude dal trasferimento al demanio regionale i beni che «interessano la difesa o servizi di carattere nazionale»; sicché, venendo meno tale destinazione, insita nella permuta, la relativa titolarità dovrebbe essere trasferita alla Regione, dal mom... _OMISSIS_ ...sferimento dovrebbe fondarsi non su un criterio contabile-patrimoniale, ma su un criterio esclusivamente funzionale;che, quanto alle censure riferite all’art. 32 del medesimo statuto, va rilevato come lo stesso preveda, in via generale, l’assegnazione alla Regione siciliana dei beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, «esistenti nella Regione», fatta eccezione per quelli che interessino «la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale»;che, a sua volta, il successivo art. 33 stabilisce, invece, che «sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e non appartenenti alla categoria dei beni demaniali»;che, al riguardo, deve sùbito rilevarsi come la questione si presenti manifestamente inammissibile in riferimento all’art. 33 dello statuto regionale, evocato come parametro esclusivamente nel dispositivo de... _OMISSIS_ ...a alcuno specifico sviluppo argomentativo nel corpo motivazionale del ricorso medesimo;che dal coordinato raffronto tra i due indicati parametri statutari e dalla espressa enunciazione del termine di riferimento ("oggi") circa la data di "esistenza" dei beni nel territorio della Regione, ancorché riferita in modo espresso soltanto ai beni del patrimonio, questa Corte ha tratto spunto per affermare la necessità di procedere ad una lettura unitaria del momento in cui deve ritenersi avvenuto il trasferimento dei beni dallo Stato alla Regione, indicandolo in quello della entrata in vigore dello statuto regionale (sentenze n. 31 del 1959 e n. 383 del 1991), secondo una linea, d’altra parte, recepita anche dalle disposizioni di attuazione dello statuto, dettate, in parte qua, dal già richiamato d.P.R. n. 1825 del 1961;che, di conseguenza, la disciplina statutaria evocata dalla Regione ricorrente finisce per risultare non pertinente, proprio perché non... _OMISSIS_ ...i produrre effetto rispetto alle situazioni sopravvenute alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime;che, per altro verso, non può non sottolinearsi come la disposizione oggetto di impugnativa si limiti a disciplinare l’ipotesi della permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili ritenuti «adeguati all’uso governativo», al dichiarato scopo di consentire il rilascio di immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e reputati «inadeguati»;che, pertanto, la normativa in questione, lungi dall’esprimere una scelta genericamente "dismissiva" di beni statali, o lato sensu abdicativa, con correlativa e automatica perdita della qualità e della destinazione pubblica, implica semmai, con la permuta, una mera traslazione dei connotati pubblicistici - persistenti quanto meno su di un piano funzionale - da un i... _OMISSIS_ ...ltro, al fine di consentirne una gestione economicamente più vantaggiosa, secondo una linea di scelte legislative venutasi ormai a sedimentare nel corso degli ultimi anni;che, alla stregua di tali rilievi, e di riflesso, la censura mossa dalla Regione ricorrente finisce per investire, piuttosto che - come previsto per il rimedio di cui all’art. 127 Cost. - una pretesa menomazione nella sfera delle proprie attribuzioni legislative costituzionalmente garantite, un profilo esclusivamente dominicale, in riferimento al potere di disposizione degli specifici beni che potranno formare oggetto dei provvedimenti di permuta, configurando, così, una tipica vindicatio rei, suscettibile di eventuale tutela nelle competenti sedi giurisdizionali comuni (in particolare, la sentenza n. 319 del 2011, che ha definito il giudizio per conflitto di attribuzione menzionato nell’atto di ricorso);»