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Sintesi: I docenti non hanno interesse né legittimazione a censurare il provvedimento con il quale l’Agenzia del demanio recupera un compendio immobiliare precedentemente concesso all’Università, ma che non è mai stato utilizzato per scopi didattici.
Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.I Professori B. e M., infatti, formulano censure generiche, tendenti a contestare valutazioni di opportunità e convenienza dell’Amministrazione universitaria, unica destinataria del provvedimento impugnato e, pertanto, unica legittimata a contestarne i contenuti in quanto soggetto nella cui sfera giuridica si riverberano gli effetti lesivi della...
_OMISSIS_ ...all’esecuzione degli atti impugnati atteso che il compendio immobiliare in questione, ovvero la porzione interessata alla contestata restituzione, non è mai stato utilizzato per scopi didattici (circostanza non smentita in ricorso).Gli stessi ricorrenti, inoltre, ammettono il difetto di attualità della lesione allegata laddove danno atto “al Rettore di avere fatto resistenza alle pressioni dell’Agenzia del Demanio, e di avere cercato di cautelare in qualche modo l’Università inserendo delle clausole che lasciano ancora un piccolo margine di resistenza prima di procedere all’effettivo rilascio”.Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.»