Il comune non risponde dei danni non cagionati dalla strada bensì dalle tubature sottostanti

DEMANIO E PATRIMONIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE, PROFILI GENERALI

Sintesi: Il Comune non è responsabile per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell’acqua perché a suo carico non esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada.

Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, configurandosi in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l’esclusione derivante dal caso fortuito.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO

Sintesi: L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito.

DEMANIO E PATR... _OMISSIS_ ...TRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> AUTOSTRADE

Sintesi: In riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile, in genere, l’esistenza di un rapporto di custodia.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TUBI INTERRATI

Sintesi: Manca il presupposto stesso della custodia del bene pubblico se il danno non è stato determinato da un fenomeno riguardante la strada in sè (presenza di fango, brecciolino, attraversamento di animali et similia), bensì è da ricondurre all’azione di un terzo su un oggetto (nella specie dell’appaltatore sui tubi di adduzione dell’acqua) collocato nel sottosuolo e non di proprietà del Comune, in esecuzione di lavori non riconducibili in alcun modo all’iniziativa del Comune stesso.

Estrat... _OMISSIS_ ...e motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi centrati sulla presunta violazione dell’art. 2051 cod. civ., sul rilievo del carattere oggettivo della responsabilità per danni da cose in custodia.Dalla sentenza di secondo grado emergono i seguenti elementi, da considerare pacifici in quanto non più oggetto di contestazione in questa sede: 1) i tubi sotterranei furono danneggiati a causa di negligenze da parte della società I., appaltatrice dei lavori per conto dell’ENEL s.p.a.; 2) la proprietà di tali tubi era del Consorzio ASI, rimasto sempre estraneo al giudizio; 3) la strada nel cui sottosuolo si verificò il fatto generatore di danno era appartenente al Comune di Villabate. È altrettanto pacifico che la sentenza di condanna nei confronti della società I. è passata in giudicato, così come è passato in giudicato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dall’odierna ricorrente nei confronti dell&rsquo... _OMISSIS_ ...ò premesso, è evidente che la responsabilità solidale del Comune di Villabate per il mancato approvvigionamento idrico conseguente alla rottura delle tubazioni sotterranee di adduzione dell’acqua potrebbe essere affermata soltanto riconoscendo che a suo carico esiste un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada. Tale affermazione, tuttavia, non risponde né ai criterì elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sull’art. 2051 cod. civ. né al concreto atteggiarsi dei rapporti nella vicenda in esame.In riferimento all’art. 2051 cod. civ., questa Corte ha ribadito in più occasioni il carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale si configura in base alla sola esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salva l’esclusione derivante dal caso fortuito (v., di recente, le sentenze 19 febbraio 2008, n. 4279, e 19 maggio 2011, n. 11016). Tali principi hanno ricevuto applicazione anche in rifer... _OMISSIS_ ...todia dei beni demaniali, fra i quali le strade; si è detto, a questo proposito, che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito (sentenze 20 novembre 2009, n. 24529, e 18 ottobre 2011, n. 21508); e si è pure chiarito che, in riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile, in genere, l’esistenza di un rapporto di custodia (sentenze 6 luglio 2006, n. 15383, e 19 maggio 2011, n. 11016 cit.).Nel caso specifico, però, gli enunciati principi non sono applicabili, perché manca il presupposto stesso della custodia; il danno non è stato determinato da un fenomeno riguardante la strada in sé (presenza di fango, brecciolino, attraversamento di animali et similia), bensì è da ricondurre all’azione di u... _OMISSIS_ ...o;appaltatore) su un oggetto (i tubi di adduzione dell’acqua) collocato nel sottosuolo e non di proprietà del Comune, in esecuzione di lavori non riconducibili in alcun modo all’iniziativa del Comune stesso. Ne deriva che la motivazione della Corte territoriale, congruamente motivata sulla base delle prove raccolte, non si espone alle prospettate censure e merita conferma.»