La voltura catastale degli immobili in successione ereditaria

Ai sensi del Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 gli eredi, entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione, sono tenuti autonomamente alla presentazione della domanda di volture in catasto. Anche se il catasto, ad oggi, è incorporato nello stesso Ufficio delle Entrate, si tratta di un adempimento separato costituente uno specifico procedimento amministrativo.

Anche se nel periodo transitorio prima dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’inoltro telematico (dal 1°/1/2018) si possono presentare le volture anche nella vecchia forma tradizionale, la importante semplificazione introdotta dalla trasmissione telematica della dichiarazione di successione è costituita dall’unificazione dell’adempimento della voltura catastale contestualmente alla dichiarazione di successione. In ogni caso, il dichiarante, anche con l’inoltro della dichiarazione in via telematica, può optare per la presentazione d... _OMISSIS_ ... modo tradizionale.
Le domande di volture devono essere presentate alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territorio della provincia ove è avvenuta la registrazione fiscale dell’atto o della denuncia di successione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

Il D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 ha eliminato l’obbligo di allegare la certificazione catastale alla domanda di voltura, ma in essa deve farsi riferimento alla identificazione catastale corrente al momento della predisposizione dell’atto traslativo di diritti.

Sussiste invece l’obbligo di allegazione della certificazione catastale alle volture in conseguenza di successioni, in quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, norma non abrogata.

È prevista una distinta d... _OMISSIS_ ...cun documento traslativo (indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e per ciascun Comune amministrativo in cui sono posti i beni oggetto di trasferimento e separatamente per il catasto dei terreni e il catasto edilizio urbano.

La domanda di voltura può anche essere prodotta con la procedura VOLTURA 1.1.
In tal caso presso l’Ufficio deve essere presentata la stampa della voltura prodotta dalla procedura e sottoscritta dal dichiarante, unitamente al file di aggiornamento, che acquisito dall’Ufficio, darà luogo alla registrazione in banca dati catastali degli effetti della voltura, in front office.

La domanda di volture può anche essere inoltrata per posta, in formato cartaceo, allegando alla stessa la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei tributi dovuti.