Le riforme dell'istituto della pensione ai superstiti

Il primo accenno ad un trattamento in favore dei superstiti del lavoratore assicurato o del pensionato si ebbe nel 1939, a cui fece immediato seguito la riforma del 1952.

Per poter meglio comprendere la portata di tale riforma è necessario però coordinarla con il D.P.R. n. 818/1957, il cui art. 19 recita: «la pensione di riversibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, purché alla morte dell’assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e sempreché non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima ... _OMISSIS_ ... maniera continuativa al loro sostentamento.
Conserva il diritto alla pensione di riversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell’assicurato o del pensionato e il compimento della predetta età».

Si nota quindi come si dettino le condizioni per le categorie dei beneficiari del diritto alla pensione ai superstiti:
-il coniuge: nulla quaestio in ordine alla moglie superstite; se invece è il marito ad essere superstite, egli avrà diritto ad una quota della pensione della moglie se e solo se dichiarato invalido al lavoro;
-i figli: solo se minori e non impegnati in alcuna attività lavorativa remunerata al momento del decesso del genitore e senza limiti di età qualora siano stati dichiarati inabili al lavoro e comunque «a carico» del genitore deceduto;
-i genitori: solo in caso di as... _OMISSIS_ ...e e/o figli superstiti (o, se presenti, decaduti dal diritto de quo), che abbiano compiuto i 65 anni di età e che siano «a carico» del decuius al momento della sua dipartita.
Il legislatore del 1957 precisa anche – per la prima volta in ambito previdenziale – il significato del requisito della «vivenza a carico» di un soggetto: si rende necessario tanto il mantenimento abituale quanto il contributo continuativo al sostentamento del beneficiario da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
In caso di mancata sussistenza di questi requisiti, i beneficiari così individuati non potranno avere alcun diritto alla pensione ai superstiti.

La vera svolta si ebbe però nel 1965, con la legge n. 903. L’art. 22 di tale legge infatti è da considerarsi un caposaldo delle disposizioni che regolamentano il trattamento di reversibilità e andò a sostituire ex novo l’art. 13 della legge n. 218/1952 che a... _OMISSIS_ ...to poc’anzi.

«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuit... _OMISSIS_ ... età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non si... _OMISSIS_ ... pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento p... _OMISSIS_ ...LF| Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12».

Senza voler anticipare nulla dell’analisi più approfondita dei soggetti beneficiari, si sottolinea come l’entrée dei fratelli e delle sorelle del soggetto deceduto sia una delle novità introdotte dal legislatore del 1965.
Tale legge è di fondamentale importanza, posto che – ancora oggi – disciplina analiticamente i soggetti beneficiari e le quote di pensioni ad essi spettanti.

La Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 21/7/1965 n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l’assicurato avrebbe comunque il diritto di perc... _OMISSIS_ ...n altre parole, la Consulta ha stabilito che al coniuge superstite vada comunque garantito il 60% della pensione del pensionato deceduto, anche se si trattava di una pensione integrata al minimo. Sulla scorta di tale assunto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che ciò vale anche se «il coniuge superstite è a sua volta titolare di pensione diretta integrata al minimo».
È bene precisare che le pensioni minime sono composte di due quote: una quota che viene calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa e l'altra quota (la c.d. integrazione) che viene aggiunta per far raggiungere al pensionato l'importo minimo della pensione fissato annualmente in concerto tra l’INPS e il MEF.
L'INPS, fino alla pronuncia del 1993, aveva calcolato la quota di reversibilità sulla sola base dei contributi effettivamente versati e, qualora il pensionato non avesse altri redditi, l’Istituto Previdenziale... _OMISSIS_ ...innalzare l’importo pari alla contribuzione alla misura del trattamento minimo annuo.

La Corte Costituzionale ha invece affermato che il 60% va calcolato sulla base dell' intera pensione minima, qualunque sia il reddito del familiare superstite. Questo poiché la pensione di reversibilità «attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostenimento assolta in vita dal reddito del coniuge, con lo scopo di porre il superstite al riparo dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge».

Il problema fu di non poco conto, posto che la pronuncia della Consulta aveva effetti retroattivi.
Per ovviare al problema relativo al pagamento degli arretrati, il Governo dispose il pagamento degli stessi per il tramite di emissioni di titoli di Stato pari alle somme maturate dagli aventi diritto; l’INPS, dal canto suo, precisò e riconobbe «il diritto al rica... _OMISSIS_ ...l’integrazione al trattamento minimo fosse stata riconosciuta sulla pensione diretta successivamente alla data del decesso, a seguito di domanda di applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di integrazione al minimo presentata dagli eredi».

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