Il primo protocollo alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della U.E.

Lo scopo del primo protocollo alla Convenzione PIF è quello di completare le previsioni della stessa invitando gli Stati Membri ad adottare misure per prevenire e reprimere il fenomeno della corruzione in quanto condotta che minaccia gli interessi finanziari della UE.

Non si tratta, quindi, di un atto normativo rivolto al contrasto della corruzione in senso generale, ma contro la corruzione nella misura in cui essa attenta agli interessi finanziari della UE. Per questo motivo, la sua portata è certamente più limitata di atti normativi, anteriori o successivi, aventi ad oggetto la lotta alla corruzione internazionale in quanto tale, provenienti da organismi diversi dalla Unione Europea, ma anche dalla Unione stessa.

Di tali atti normativi si darà conto in seguito per evidenziare come, in ogni caso, anche il primo protocollo, seppure nel suo ambito più specifico, sia comunque un atto che si inserisce in un contesto più generale di lotta alla ... _OMISSIS_ ...rnazionale, che è stata perseguita anche attraverso una serie di strumenti giuridici internazionali proliferati negli ultimi quindici anni e che vedono, al momento, l’atto più significativo in materia, quanto meno per il numero di Stati che vi hanno aderito, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione siglata a Merida, in Messico, nel 2003 (Convenzione UNCAC).

Il preambolo del protocollo riconosce in primo luogo che gli interessi finanziari comunitari possono essere lesi non solo dalle condotte di frode, ma anche da quelle costituenti altri illeciti, in particolare quelli di corruzione in cui risultano coinvolti funzionari, nazionali o comunitari, che siano responsabili della riscossione, della gestione o della spesa di fondi comunitari soggetti al loro controllo.

È noto infatti che molte entrate e spese del bilancio comunitario sono in realtà gestite a livello nazionale dagli Stati Membri e dai loro funzionari nazional... _OMISSIS_ ...r fare un esempio, alla riscossione dei diritti doganali oppure alla gestione dei fondi strutturali e dei contributi agricoli; in tutti questi settori giocano un ruolo fondamentale i funzionari dei singoli Stati membri i quali, per esempio, gestiscono le gare d’appalto per opere o progetti da finanziare con i fondi comunitari.

È quindi del tutto evidente che la corruzione di tali funzionari, anche solo nazionali, ha però un impatto negativo sugli interessi finanziari della UE potendo comportare il rischio di assenza di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione e in ultima analisi una destinazione non ottimale dei fondi europei. Da qui la preoccupazione della Unione Europea e l’intento di contrastare tali condotte illecite.

Il preambolo prosegue poi esprimendo la consapevolezza che gli atti di corruzione in tale settore possono coinvolgere persone di nazionalità diversa e hanno, per loro natura, spesso una natura transnaziona... _OMISSIS_ ...LF| Da questa consapevolezza discende la necessità, anche in questo settore, di dettare regole che servano da base per l’adozione di norme nazionali in materia penale il più possibile armonizzate e il più possibile efficaci; tra queste, per esempio, norme penali interne che prevedano il reato di corruzione anche rispetto ai funzionari comunitari, internazionali o di altri Stati membri, dato che, senza norme specifiche, vi sarebbero evidenti lacune nei sistemi penali nazionali per perseguire tali condotte commesse da tali soggetti e non si potrebbero applicare le norme sulla corruzione dei funzionari nazionali per il generale divieto dell’applicazione del principio di analogia “in malam partem”.

Questo è, quindi, essenzialmente l’intento del protocollo, insieme a quello di stabilire norme in materia di cooperazione reciproca tra le autorità giudiziarie dei vari Stati e renderle effettive, prevedendo che l’attuazione di ... _OMISSIS_ ...può passare anche attraverso la soppressione delle immunità di cui normalmente godono i funzionari internazionali.