Primo protocollo alla convenzione PIF: la corruzione dei funzionari e la competenza territoriale

La corruzione dei funzionari Gli articoli 2 e 3 del protocollo contengono le definizioni rispettivamente di corruzione passiva e corruzione attiva.

La corruzione passiva si verifica quando il funzionario, nazionale o comunitario, volontariamente, in maniera diretta o tramite terze persone, sollecita o riceve vantaggi per sé o per altri oppure semplicemente ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto delle sue funzioni o nell’esercizio delle stesse, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, da cui derivi o possa derivare un pregiudizio per gli interessi finanziari della UE.

L’articolo 3 definisce invece come “corruzione attiva” la condotta di chi promette o dà al funzionario, direttamente o tramite terzi, un vantaggio di qualunque natura affinché compia o ometta un atto delle proprie funzioni in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio, che leda o possa ledere gli interessi finanziari della Un... _OMISSIS_ ...RLF|
A titolo meramente esemplificativo e di illustrazione, situazioni simili lesive per gli interessi finanziari della Unione Europea possono ravvisarsi nelle condotte del funzionario doganale che riceve un vantaggio indebito per non riscuotere diritti doganali dovuti in operazioni di importazione o esportazione di merci, determinando così, a causa della condotta corruttiva, un minore introito per le finanze comunitarie; oppure, analogamente agli esempi fatti in apertura, la condotta del funzionario nazionale che dovendo gestire gare d’appalto per l’attribuzione di progetti finanziati con fondi comunitari strutturali, violi le regole sugli appalti e attribuisca i progetti a soggetti non meritevoli, con conseguente danno per le finanze comunitarie.

Considerazioni analoghe possono farsi per i finanziamenti di progetti nel settore delle spese dirette (ricerca scientifica, cultura, educazione, e cosi via) dove sono i funzionari co... _OMISSIS_ ...ere direttamente coinvolti nella gestione dei fondi.

Una volta definiti i concetti di “funzionario” e di “corruzione”, il protocollo, all’art. 4, contiene la raccomandazione agli Stati Membri di assimilare nei propri diritti penali i funzionari comunitari a quelli nazionali e i più alti vertici delle istituzioni comunitarie ai vertici nazionali.

Tale assimilazione deve avvenire applicando le qualificazioni degli illeciti commessi dai funzionari nazionali alle stesse condotte commesse dai funzionari comunitari, e questa è la disposizione contenente l’invito ad adottare le norme incriminatrici.


La competenza territoriale L’art. 5 detta i possibili criteri sulla cui base un singolo Stato Membro può prevedere di perseguire un fatto di corruzione comunitaria.

I criteri dettati, che devono considerarsi tra loro alternativi, evidenziano ovviamente o un legame territor... _OMISSIS_ ...i commessi e il singolo Stato Membro, o un legame tra i soggetti coinvolti e lo Stato.

In particolare, uno Stato Membro potrà perseguire una condotta di corruzione comunitaria quando l’illecito è stato commesso in tutto o in parte nel suo territorio. A questo proposito l’art. 6 del codice penale italiano, come noto, prevede che un reato si consideri commesso in Italia quando ivi si è svolta in tutto o anche solo in parte la condotta o vi si è verificato l’evento.

Altro criterio che permette ad uno Stato di perseguire il reato è il fatto che l’autore dell’illecito sia un suo cittadino o un suo funzionario o che l’illecito sia commesso nei confronti di funzionari o membri delle istituzioni comunitarie che siano suoi cittadini. La seconda ipotesi deve riferirsi logicamente ai casi di corruzione attiva di cui all’art. 3 del protocollo, in cui l’iniziativa dell’illecito è presa dal privato, ma... _OMISSIS_ ... o membro della Istituzione comunitaria ne è poi partecipe.

Infine, secondo un ultimo criterio uno Stato membro persegue fatti di corruzione comunitaria quando l’istituzione o l’organismo in cui lavora il funzionario che vi è coinvolto ha sede nel suo territorio.

È noto, a questo riguardo, che le Istituzioni per così dire “storiche” della Unione Europea hanno sede a Bruxelles (Commissione Europea, Consiglio della Unione Europea, Parlamento Europeo), a Lussemburgo (Corte di Giustizia e Corte dei Conti) e a Strasburgo (Parlamento Europeo), dove lavorano la maggior parte dei funzionari comunitari. Il Consiglio Europeo fino a pochi anni fa si riuniva nel Paese che deteneva la Presidenza di turno della Unione, ma negli ultimi anni, e in particolare dopo il Trattato di Lisbona che ha previsto una presidenza fissa del Consiglio in capo ad una persona fisica per la durata di due anni e mezzo al di fuori del meccanismo ... _OMISSIS_ ...a gli Stati, il Consiglio Europeo si riunisce a Bruxelles.

La Banca centrale Europea ha invece sede, come noto, a Francoforte. Oltre a ciò, tuttavia, l’Unione esplica le sue attività e funzioni attraverso una serie di altri uffici. In particolare, le sedi delle Rappresentanze presso i singoli Stati membri, le Delegazioni presso i paesi terzi e le Agenzie.

Le prime sono in sostanza gli uffici di rappresentanza della Unione, e in particolare della istituzione Commissione Europea, presso i singoli Stati Membri.

Le Delegazioni sono gli uffici diplomatici di rappresentanza della Unione presso gli Stati Terzi e dipendono oggi non solo dalla Commissione Europea, ma anche dal nuovo Servizio di Azione Esterna già citato in precedenza che opera nel settore dell’ex Secondo Pilastro della UE e che, tecnicamente, è soggetto distinto sia dalla Commissione Europea che dal Consiglio della Unione.

Le Agenzie sono uf... _OMISSIS_ ...o in specifici settori per meglio perseguire alcune politiche della Unione, in aggiunta alle azioni generali da parte dei servizi delle singole Istituzioni. Esse si dividono generalmente in agenzie esecutive e agenzie regolamentari e, a differenza delle istituzioni, hanno ampia dislocazione in un gran numero di Stati Membri [1]. Solo per fermarci all’Italia, nel nostro Paese hanno sede l’Agenzia per la Sicurezza Alimentare (EFSA) a Parma e la Fondazione Europea per la Formazione (ETF) a Torino.

Nel settore della cooperazione giudiziaria, per esempio, è tecnicamente una Agenzia della Unione l’Ufficio di coordinamento delle autorità giudiziarie penali denominato Eurojust e avente sede all’Aja, nei Paesi Bassi.

È ovvio che, sulla base di questi criteri, la maggior parte dei casi di corruzione comunitaria dovrebbero essere, come in effetti sono, di competenza della autorità giudiziaria belga o lussemburghese, dove certame... _OMISSIS_ ... maggior parte dei funzionari comunitari presso le Istituzioni centrali; tuttavia l’esperienza pratica ha già dimostrato che vi sono stati, sulla base dei criteri sopra enunciati, anche casi di procedimenti penali per tale reato negli altri Stati membri.