Primo protocollo alla convenzione PIF: il concetto di funzionario

Essenziale in questa ottica è una definizione dei concetti di “funzionario comunitario” e “funzionario nazionale”, essendo tali definizioni la base per la creazione di norme penali a livello nazionale.

Orbene, l’art. 1 del protocollo intende includere nel concetto di “funzionario comunitario” tutte le categorie di soggetti che lavorano, a vario titolo, nelle istituzioni comunitarie, identificando le seguenti categorie:


Coloro che rivestono la qualifica di funzionario o agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità
Coloro che lavorano presso gli uffici comunitari in quanto comandati dagli Stati membri o enti pubblici o privati, esercitandovi funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o agenti comunitari
Assimila poi ai funzionari comunita... _OMISSIS_ ...ono membri e il personale degli organismi istituiti secondo i Trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto dei funzionari o agenti comunitari.

Nella prima categoria si può dire che rientrino tutti coloro che sono dipendenti della Unione Europea a titolo di funzionario, agente temporaneo, agente contrattuale presso le istituzioni comunitarie e le loro Agenzie.

Tali titoli possono essere acquisti solo a seguito del superamento di un concorso e, schematizzando, si può dire che i funzionari sono coloro che superano un concorso per posizioni a tempo indeterminato; gli agenti temporanei ricoprono posti a seguito del superamento di concorsi per posti a tempo determinato che possono leggermente variare tra loro, ma che normalmente consistono oggi in contratti di 6 anni (esistono però casi di contratti più brevi – per esempio 18 mesi rinnovabili per altri 18 mesi – a causa delle legislazioni azionali di... _OMISSIS_ ...embri); gli agenti contrattuali ricoprono posti a tempo determinato per periodi ancora più brevi (per esempio 1 anno rinnovabile fino ad un massimo di tre anni).

Tali categorie di dipendenti sono comunque tutti soggetti allo Statuto dei funzionari e agenti delle Comunità Europee (le Staff Regulations modificate nella loro ultima versione nel 2004) [1].

Peculiarità esistono per il personale delle Agenzie della UE, su cui tornerà i seguito, e per il personale del recentemente costituito Servizio di Azione Esterna della UE (EAS External Action Service), in sostanza il nuovo servizio diplomatico della Unione, istituito con il Trattato di Lisbona e che copre l’area di quello che era l’ex Secondo Pilastro della UE – la politica estera e difesa comune – e che ancora oggi, comunque, rappresenta un ambito distinto dal resto del quadro normativo e istituzionale della UE, per cui ancora oggi qualcuno ha sostenuto che la tradizi... _OMISSIS_ ...one in “pilastri” non sia in realtà del tutto superata, con la differenza che, dopo il Trattato di Lisbona, tali pilastri sarebbero rimasti due anziché tre.

La seconda categoria sembra invece fare riferimento in primo luogo ai c.d. Esperti Nazionali Distaccati (END), cioè funzionari preferibilmente di enti pubblici nazionali che vengono distaccati per un periodo limitato a lavorare presso le istituzioni comunitarie.

Essi non sono interamente soggetti alle Staff Regulations dei funzionari e agenti comunitari, in quanto gli stessi non sono dipendenti comunitari, nel senso che non ricevono il trattamento salariale dalla Comunità e non sono sottoposti al regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti comunitari. La loro attività nelle Istituzioni è principalmente mirata a fornire supporto e assistenza ai funzionari e a gli altri dipendenti comunitari, e quindi gli END, in genere, non esercitano funzioni autonomamente, ma in aff... _OMISSIS_ ...ersonale UE, né possono ricoprire posti direttivi di qualsiasi livello nelle Istituzioni. La loro disciplina si ritrova in un atto legislativo apposito, una decisione, la cui ultima versione risale al 2008 [2].

Tale decisione fa certamente richiamo ad alcuni principi generali delle Staff Regulations applicabili anche agli Esperti nazionali (principi di correttezza, lealtà, professionalità nell’esercizio delle funzioni), ma per il resto detta norme specifiche per tali categorie di soggetti. Il periodo di distacco era generalmente di 4 anni, normalmente scomposti in 2 anni rinnovabili di altri due (o – in alcune varianti – in 1 anno rinnovabile di 3), ma l’ultima versione della decisione sugli END, quella appunto del 2008 entrata in vigore nel2009, ha permesso, in casi eccezionali, una ulteriore proroga di altri 2 anni, fino ad un massimo di 6 anni. Lo scopo della figura dell’END è quello di un reciproco arricchimento sia della... _OMISSIS_ ... singoli Stati membri da tale scambio di personale.

Essendo, in genere, gli END funzionari nazionali già esperti e formati in un determinato settore nel loro Paese, il fatto di potere lavorare presso le Istituzioni permette loro di apportare la loro esperienza e capacità acquisita in patria alle Istituzioni Comunitarie, con beneficio per queste ultime. Allo stesso tempo, l’END ha la possibilità di conoscere meglio e dall’interno le Istituzioni stesse, i loro processi decisionali, l’ambiente comunitario, e potrà fare tesoro di questo bagaglio di esperienze al suo rientro presso l’Amministrazione Nazionale.

Per questo motivo, è essenziale che le amministrazioni nazionali valorizzino la figura dell’Esperto Nazionale, selezionando i migliori rappresentanti per l’esperienza comunitaria, ma anche valorizzando tale esperienza al rientro, destinando i propri funzionari in posti in cui possano mettere a frutto il... _OMISSIS_ ...rso presso le Istituzioni. Diversamente, la figura dell’Esperto nazionale perde totalmente il suo significato.

La terza categoria di persone citate nell’art. 1 del protocollo sembra invece riguardare i membri stessi delle istituzioni comunitarie. Come noto, il Trattato sul Funzionamento della Unione, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009, prevede ora sette Istituzioni comunitarie: la Commissione Europea, il Consiglio della Unione Europea, il Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la Corte dei Conti Europea e la Banca Centrale Europea, oltre ad altri organismi consultivi.

I membri di tali istituzioni sono, quindi, i Commissari Europei – designati su indicazione dei singoli Stati membri, ma poi soggetti ad una rigorosa procedura di approvazione e nomina da parte delle istituzioni Comunitarie – , i quali restano in carica pe... _OMISSIS_ ... 5 anni, i Parlamentari Europei, eletti per un mandato di 5 anni, i Ministri e i Capi di Stato e di Governo che partecipano alle riunioni dei Consigli su specifiche materie o ai Consigli Europei, i giudici della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti, il vertice della Banca Centrale. Tali soggetti non sono funzionari comunitari in senso stretto, a differenza dei dipendenti che compongono la struttura amministrativa delle varie istituzioni, ma sono membri della istituzione, rappresentano i vertici delle istituzioni stesse.

Essi quindi non sono soggetti allo Statuto del personale amministrativo, anche se ciò ovviamente non significa che non siano soggetti ad alcuni principi comportamentali che in parte si rifanno agli stessi dello Statuto. A puro di titolo di esempio, anch’essi devono evitare di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o, nel caso, devono farlo presente.

Parimenti, ma per ragioni evidentemente opposte, lo St... _OMISSIS_ ...plica anche ad altre categorie di soggetti, in questo caso per la natura del rapporto di lavoro che comporta un legame particolarmente labile con le istituzioni e privo del tutto di qualsiasi potere decisionale o di rappresentanza delle stesse; si tratta, per esempio, dei c.d. Junior Experts in the Delegations (JED), giovani laureati che hanno la possibilità di effettuare una sorta di stage temporaneo presso le Delegazioni che la Commissione Europea ha in quasi tutti i Paesi extraeuropei nell’ambito della politica estera della stessa; è questo essenzialmente un modo di avviare i giovani verso il mondo del lavoro con brevi periodi di stage. Allo stesso modo, i giovani che prestano “stages” retribuiti presso le istituzioni.

Particolarmente complessa è poi la situazione dell’inquadramento amministrativo dei rapporti di lavoro nell’ambito delle missioni di politica estera della Unione (si pensi, tanto per fare un esempio, alla mis... _OMISSIS_ ...Kosovo o la missione EUPOL COPS in Palestina); nell’ambito di tali missioni la UE stipula rapporti di lavoro, anche con personale locale, per ricoprire incarichi temporanei.

La situazione giuridica di tali contratti deve essere esaminata caso per caso e non può essere affrontata compiutamente in questa sede.

In ogni caso, che siano soggetti allo Statuto o meno, ai fini del diritto penale ed ai fini del protocollo, tutte queste categorie di persone dovrebbero essere considerate “funzionari o agenti comunitari” in senso ampio e possono essere soggetti attivi del reato di corruzione.

La definizione di “funzionario nazionale” è invece lasciata dal Protocollo alla normativa nazionale di ciascuno Stato Membro che definisce il concetto di “pubblico ufficiale”.

Nel caso però di procedimento giudiziario che riguarda il funzionario di uno Stato Membro avviato da un altro Stato M... _OMISSIS_ ...collo prevede che quest’ultimo, cioè lo Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario, ha l’obbligo di applicare la definizione di “funzionario nazionale” solo nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.