Particolari adempimenti amministrativi nell'aggiornamento cartografico e catastale

Termine per la presentazione in catasto del tipo mappale

L’art. 8, comma 2, della legge n. 679/69 ha introdotto l’obbligo per i possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati di produrre una denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

Tale adempimento è assolto attraverso la predisposizione del cosiddetto tipo mappale, da presentare in catasto, per specifica previsione normativa, nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali. [1]

Tale termine imposto dalla suddetta norma per la presentazione del tipo mappale, non è del tutto coerente con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di nuova costruzione al catasto edilizio urbano, in quanto il tipo mappale è un documento propedeutico al censimento al catasto urbano.

Per questo ultimo adempimento, la normativa in tema di catasto edilizio urbano (cfr. art. 28 R.D.L. n. 652/39 convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249) prevedeva, la presentata della dichiarazione di nuova costruzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’unità immobiliare – di nuova costruzione o variata- è divenuta abitabile o comunque di fatto utilizzata per l’uso per cui è stata realizzata. [2]

Di fatto, per le costruzioni ultimate nel periodo dal 1° agosto al 31 gennaio dell’anno successivo si sarebbe potuto presentare la dichiarazione al nuovo catasto edilizio urbano, senza la preventiva predisposizione del tipo mappale, in quanto la norma consentiva di poterlo presentare successivamente (purché nei sei mesi).

Tale discrasia nei due termini ha inizialmente portato ad un ulteriore disallineamento negli atti del catasto in quanto si è provveduto a censire costruzioni al nuovo catasto edilizio urbano, senza che le stesse fossero state inserite nella mappe del catasto dei terreni.

Una volta censita la costruzione al catasto edilizio urbano, molto spesso, i soggetti obbligati hanno disatteso la successiva presentazione del tipo mappale, ciò anche in relazione alla modestia della sanzione prevista per il mancato adempimento.

Di fatto, il mancato o tardivo adempimento di cui al primo periodo del presente paragrafo comporta l’applicazione di una sanzione da € 4,00 a € 61,00, [3] ben poca cosa rispetto al costo dell’elaborato tecnico (di euro 1.000,00- 2000,00).

Con l’emanazione della circolare n. 2 del 1984 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, è stato imposto l’obbligo della preventiva presentazione ed approvazione del tipo mappale alla dichiarazione al nuovo catasto edilizio urbano della unità immobiliari interessate.

Infine, in tema di predisposizione del tipo mappale, è anche necessario evidenziare che l’art. 25 del D.P.R. 380/01 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) prevede che alla richiesta del certificato di agibilità (da presentare entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura) sia allegata la richiesta di accatastamento.

Di conseguenza, ad oggi, per le costruzioni per le quali è necessario il rilascio del certificato di agibilità, il termine per la presentazione del tipo mappale è implicitamente rispettato essendo correlato al rispetto dei due adempimenti correlati e cioè:

censimento al nuovo catasto edilizio urbano (non accettabile in assenza di tipo mappale)

richiesta del certificato di agibilità (in assenza del quale l’immobile non può essere utilizzato.


Il deposito del tipo di aggiornamento presso il Comune

L’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi confluita nell’art. 30 del D.P.R. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” ha previsto che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

Tale disposizioni non si applicano alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Riguardo a questo specifico adempimento di deposito in comune, oltre alla citata norma, si ricorda che sono state emanate dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali la circolare n. 5 del 18/3/1985 e la n. 7 del 27/7/92.

In particolare con la circolare n. 7 del 27/07/92 della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stato precisato che anche i tipi mappali, utilizzati per acquisire, oltre l’individuazione dei lotti su cui è stato edificato, anche la definizione delle aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi con l’atto di aggiornamento, sono soggetti a deposito presso il Comune.

È tipico il caso di fabbricato corredato di corte stralciata dalla particella originaria, come nell’ipotesi B della figura sottostante.

[Omissis]

Diversa è la casistica costituta dall’ipotesi C della figura seguente, di un tipo mappale con il quale si definisce da una particella originaria un lotto costituito dal solo sedime del fabbricato oggetto di dichiarazione in catasto.

Questo tipo non è soggetto al deposito in comune.

[Omissis]

Altresì l’obbligo del deposito in comune di cui alle tipologie delle suddetta ipotesi B deriva dal disposto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701, che, testualmente, dispone: « Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori dimensioni.».

Inoltre, con nota n. 30707 del 6/6/2009, la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare ha confermato tali indirizzo sopra riportato.

Pertanto in attuazione delle disposizioni suddette, l’atto di aggiornamento frazionamento (o ad esso assimilabile) non può essere accettato in catasto se non sia stato preventivamente depositato presso il Comune, ovvero se non contenga una specifica dichiarazione, nella relazione tecnica, attestante che il tipo è finalizzato all’attuazione di una divisione ereditaria ovvero ad altro scopo sopra citati.

A tutela delle garanzie dei possibili futuri acquirenti delle particelle derivate da tipi di aggiornamento contenenti la suddetta attestazione, negli atti nel catasto le particelle stesse sono gravate da una specifica annotazione che segnala detta circostanza.

In particolare in caso di tipo di frazionamento presentato in front office, dallo stesso tipo si deve evincere il soddisfacimento del deposito in comune.

Nella figura seguente è riportata una pagina del tipo (redatto secondo i vecchi modelli) dal quale si rileva la presenza del timbro e firma del funzionario comunale che ha preso in deposito il tipo (cfr. timbro comune di Rignano Flaminio), con il riferimento all’adempimento di legge di cui all’articolo 18 della legge n. 47/85, ora confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con DPR n. 380/2001.

[Omissis]

In caso di tipo di frazionamento inoltrato in via telematica, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 22/12/2006 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l’attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650(PREGEO), all’articolo 2, è stato precisato che:

« 2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente provvedimento, È sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.

3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005.

4. Gli atti di aggiornamento, per i quali È previsto il deposito presso il comune competente per Territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del Territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, può procedere all'approvazione.

5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del Territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento È stato depositato presso il comune competente per Territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo.».

Attualmente non sono ancora in vigore le procedure di interscambio di cui al comma 4 sopra riportato, per cui il professionista, utilizzando la specifica opzione resa disponibile nella procedura PREGEO per l’inoltro telematico, rende la dichiarazione di cui al comma 5. Tuttavia, ad oggi, attraverso il portale dei comuni sono resi disponibili ai comuni tutti i tipi di frazionamento di competenza pervenuti presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.

Nella figura seguente (cfr. riquadro a fine pagina) è riportato un esempio di tipo di frazionamento inoltrato in via telematica e che pertanto reca la autodichiarazione di che trattasi.

Lo stesso provvedimento sopraccitato, all’articolo 5, comma 1, prevede l’obbligo, per il professionista e per i titolari di diritti reali sulle particelle interessate, di conservare, per un periodo di cinque, i documenti originali cartacei sottoscritti, comprensivi degli allegati, proprio per consentire i riscontri sulle autodichiarazioni rese dal professionista.

[Omissis]