Guiso-Gallisay contro Italia: la quantificazione dell'equo soddisfacimento

La decisione del 2005 sopra ricordata aveva rimesso ad una fase successiva la quantificazione dell’equo soddisfacimento spettante ai proprietari per la perdita della proprietà.

Ed è stata proprio la sentenza resa il 21ottobre 2008 a dare il là al nuovo indirizzo poi recepito dalla Grande Camera nel dicembre 2009.

Innanzi al giudice europeo i ricorrenti avevano domandato una somma corrispondente al valore attuale del terreno oggetto della controversia, comprensiva del valore aggiunto rappresentato dalla realizzazione degli immobili costruiti sul loro terreno e dalla quale andava dedotta la somma ottenuta a livello nazionale.

I ricorrenti chiedevano il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta alla quale le somme concesse dal tribunale erano soggette unitamente in forza della normativa nazionale nonché il risarcimento per il danno morale e per le spese processuali affrontate davanti alle giurisdizi... _OMISSIS_ ...d alla Corte europea.

La richiesta dei ricorrenti si fondava sulla giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Carbonara e Ventura c. Italia - equa soddisfazione -, ric.n. 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia -equa soddisfazione -, ric.n. 31524/96, 30 ottobre 2003).

A sostegno delle pretese, i ricorrenti avevano depositato una relazione peritale nella quale, rispetto ad una superficie totale di 77.808 metri quadrati sulla quale erano stati edificati due edifici, diverse abitazioni ed una palestra per un volume di 149.826 metri cubi, il valore dei terreni al momento della espropriazione (probabilmente individuato sulla base delle indicazioni espresse dalla sentenza della Camera del 2005) – indicizzato al momento della c.t. di parte - era stato determinato in 9.890.000,00 euro, aumentato a 21.486.000,000 euro alla data della consulenza. Nello stesso elaborato peritale era stato indicato che il lu... _OMISSIS_ ...r i ricorrenti, comprensivo anche del costo di costruzione degli immobili edificati sui terreni, risultava pari ad euro 46.250.000,00.

Nelle sue difese il Governo sosteneva che il valore reale dei terreni era già stato stimato nel corso del procedimento davanti alle giurisdizioni nazionali, sicchè i ricorrenti avrebbero dovuto percepire unicamente una somma corrispondente alla differenza tra quel valore e l’ammontare dell’indennità calcolata ai sensi della legge n° 662/1996.

Quelle difese ribadivano, ancora, che la sentenza resa dal tribunale di Nuoro aveva avuto l’effetto di legalizzare la situazione sostituendo l’atto di espropriazione viziato. Da ciò si faceva derivare la conseguenza che il risarcimento del danno doveva essere quantificato in misura pari al valore dei beni al momento della trasformazione irreversibile del terreno o alla data del giudizio nazionale che aveva determinato il trasferimento di pro... _OMISSIS_ ...
Per converso, nessun indennizzo pari all’aumento del valore dei terreni in seguito alla realizzazione delle opere pubbliche né a titolo di risarcimento dell’imposta alla sorgente poteva essere riconosciuto.

Orbene, il giudice di Strasburgo, dopo aver ricordato i principi - più volte espressi - in ordine all’obbligo dello Stato di porre fine alla violazione ed eliminarne le conseguenze in modo tale da ristabilire la situazione precedente, ribadiva che se la natura della violazione permette una restitutio in integrum era onere dello Stato adempiervi, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di realizzarla.

Diversamente, se il diritto interno non permetteva di eliminare le conseguenze della violazione, l’art. 41 della Convenzione abilitava la Corte a concedere la soddisfazione appropriata.

Ribadito, così, che nel caso concreto l’ingerenza dello Stato era stata i... _OMISSIS_ ...e da ciò derivava lo status di “vittima” dei ricorrenti, la Corte sosteneva che l’espropriazione indiretta tendeva ad avallare una situazione di fatto scaturente dalle illegittimità commesse dall’amministrazione, permettendo così a quest’ultima di trarre beneficio dalla sua condotta.

Fatte queste premesse, il giudice europeo evidenziava che la propria giurisprudenza in materia di equa soddisfazione in caso di privazione arbitraria della proprietà - caso Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50, §§ 36 e 39); Carbonara e Ventura c. Italia (equa soddisfazione), ric.n. 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), ric. n. 31524/96, 30 ottobre 2003; Scordino c. Italia (n. 3) (equa soddisfazione), ric. n. 43662/98, CEDH 2007- ; Pasculli c. Italia (equa soddisfazione), ric. n. 36818/97, 4 dicembre 2007 - aveva preso le mosse dai principi elaborati dalla Corte perman... _OMISSIS_ ...ia internazionale, che nella sua sentenza del 13 settembre 1928 nel caso relativo alla fabbrica di Chorzów, aveva così statuito:« (...) la riparazione deve, per quanto possibile, eliminare tutte le conseguenze dell’atto illegittimo e ristabilire la situazione quale era verosimilmente prima che il provvedimento fosse preso. Restituzione in natura, o, se questa non fosse possibile, versamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; risarcimento, eventualmente, delle perdite subite e che non sarebbero coperte dalla restituzione in natura o dalla corresponsione di una somma di denaro sostitutiva; tali sono i principi ai quali deve ispirarsi la determinazione dell’importo dell’indennizzo dovuto a causa di un fatto contrario al diritto internazionale.»

Proprio nel ricordato caso Papamichalopoulos la Corte, facendo applicazione di tale precedente, aveva ingiunto allo Stato greco di... _OMISSIS_ ...orrenti, per il danno ed il lucro cessante a decorrere dalla presa di possesso di questi terreni da parte delle autorità, una somma equivalente al valore attuale dei terreni, accresciuta del valore aggiunto rappresentato dall’esistenza di alcuni edifici che erano stati costruiti dopo l’occupazione.

In base a tale diritto vivente la Corte aveva riconosciuto ai proprietari colpiti da condotte di espropriazione indiretta importi comprensivi non solo del valore del terreno al momento in cui è pronunciata la sentenza in relazione al mercato immobiliare, ma anche del costo di costruzione degli edifici eretti dallo Stato. Ciò allo scopo di compensare la perdita del godimento dei beni.

E tuttavia, la CEDU riteneva di dover ripensare a tale sistema di liquidazione del pregiudizio sofferto dai proprietari proprio perché l’estensione dei principi espressi nella sentenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia ai casi dell’espropria... _OMISSIS_ ... non poteva dirsi giustificata.

La Camera ha fondato il suo mutamento di giurisprudenza sul fatto che il sistema di liquidazione fino a quel momento operato era in grado di produrre una disparità di trattamento tra i ricorrenti in funzione della natura dell’opera pubblica eseguita dalla pubblica amministrazione, non necessariamente vincolata al potenziale del terreno nelle sue originarie caratteristiche, lasciando un certo margine di arbitrio in sede di quantificazione del pregiudizio.

Tale concetto veniva esemplificato ricordando il caso di due ricorrenti che abbiano perduto la proprietà di due terreni adiacenti – di pari valore al momento della privazione del bene - ai quali, seguendo le coordinate della giurisprudenza fino a quel momento dominante, sarebbe spettata una diversa riparazione del pregiudizio subito, in funzione delle opere erette dall’espropriante (facendo l’ipotesi di un comune che costruisce su una... _OMISSIS_ ... appartamenti e su di un’altra degli spazi verdi, è evidente che il diverso ammontare del risarcimento dovuto è ingiustificato).

Osservava ancora il giudice europeo che i precedenti esaminati avevano attribuito al risarcimento uno scopo punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato convenuto, andando oltre la funzione compensativa che il risarcimento avrebbe dovuto avere per il ricorrente.

Uno dei fattori decisivi per il revirement giurisprudenziale era tuttavia rappresentato dalla presa d’atto del mutamento della legislazione (legge finanziaria del 2007) intervenuto in seguito alle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, in base al quale, in caso di espropriazione indiretta, il risarcimento deve corrispondere al valore venale dei beni, senza alcuna riduzione possibile.

Sul punto la Corte riteneva interessante notare il nuovo approccio delle autorità italiane, teso a dare una rispo... _OMISSIS_ ... problema posto in evidenza dai numerosi ricorsi in materia di espropriazione indiretta presentati contro l’Italia -p.31 sent. Guiso Gallisay, cit.-.