Legittimazione ad agire e lo "stabile collegamento" con la zona interessata dall'attività edilizia

Estratto: «Assumono, in particolare, le eccipienti che gli odierni ricorrenti non subirebbero alcun pregiudizio dagli atti dei quali chiedono l’annullamento e che, al contrario, trarrebbero un significativo vantaggio dalla realizzazione, nelle aree cedute dai controinteressati all’amministrazione, di servizi e di nuove opere di urbanizzazione di pubblica fruizione (ad es., il depuratore fognario a cui potranno allacciarsi tutti i proprietari interessati).L’eccezione è priva di fondamento.In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, l'interesse a ricorrere del proprietario di un’area situata in prossimità del sito interessato dall’intervento edificatorio trova piena giustificazione quando esiste una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta dalla costruzione e quest’ultima sia idonea ad arrecare, se illegittimamente assentita, un pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima.Pertanto, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2007 n. 2849).Con la conseguenza che, riconosciuta la legittimazione ad agire, la valutazione sull’utilità o meno dei provvedimenti impugnati al fine di chiederne o meno l’annullamento, non può che essere rimessa alle determinazioni insindacabili del titolare del diritto all’azione, non potendosi certamente ritenere insussistente l’interesse alla pronuncia caducatoria sulla base dei contrapposti apprezzamenti discrezionali delle parti resistenti.»

Sintesi: Il mero elemento della "vicinitas" è sufficiente a sorreggere, sotto il profilo della legittimazione ad agire, l'impugnazione del titolo abilitante alla costruzione, senza che sia necessaria alcuna specificazione dell'interesse, in relazione al pregiudizio subito dal rilascio del titolo in questione ed alla utilità attesa dal suo annullamento.

Sintesi: Nel caso di impugnativa di strumenti di pianificazione da parte di terzi, che censurino la disciplina urbanistica di aree contigue a quelle di loro proprietà, non basta la mera affermazione della "vicinitas" ma occorre, quanto meno, la prospettazione degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dalle scelte urbanistiche censurate, anche in termini di scadimento della "qualità della vita" di coloro che, per residenza, attività lavorativa e simili, si trovino in durevole rapporto con la zona oggetto delle previsioni impugnate.

Sintesi: La "vicinitas" costituisce un presupposto idoneo a legittimare l'impugnazione di atti di pianificazione urbanistica, purché da questi possano derivare concrete conseguenze lesive, specificamente prospettate, evitabili con l'annullamento degli atti in questione.

Estratto: «2) Sull'interesse a ricorrere il Collegio richiama, condividendole, le considerazioni svolte da questa Sezione nella sentenza 3 luglio 2007 n. 1043, che si è ampiamente soffermata sulla questione, con specifico riferimento all'impugnazione degli atti di pianificazione urbanistica (proposta da soggetti non proprietari di immobili direttamente incisi dagli atti medesimi).
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Sintesi: Il titolo di legittimazione che rende procedibile la domanda di annullamento di una concessione edilizia va individuato nel requisito della vicinitas, consistente in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, che è sufficiente per abilitare il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assuma violate.

Estratto: «Quanto al difetto di interesse a ricorrere, con il primo motivo d’impugnazione eccepito dall’appellante con riguardo a tutti gli odierni appellati in relazione al fatto che gli stessi “non hanno provato quali lesioni concrete possano loro derivare dalla realizzazione dello stabilimento FASSA” ( pag. 7 app. ), la censura deve ritenersi infondata.Premesso, invero, che il titolo di legittimazione, che pacificamente rende procedibile la domanda di annullamento di una concessione edilizia, va individuato nel requisito della c.d. “vicinitas” ( consistente in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello alla osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione ), acclarato ciò ( il che, come si vedrà subito innanzi, è messo dal Comune in discussione solo in relazione ad alcuni degli appellati stessi ), non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto, che propone l'impugnazione; infatti, l'esistenza della posizione legittimante, come sopra individuata, abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare ( cfr., ad es., Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289; da ultimo, Cons. St., V, 7 maggio 2008, n. 2086 ).»

Sintesi: La situazione di "stabile collegamento" con la zona interessata dall`attività edilizia, che legittima un soggetto ad agire, essa può derivare dalla proprietà o dal possesso di un immobile ovvero dalla residenza o domicilio in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima.

Estratto: «Tradizionalmente la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere contro atti urbanistici a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti dell’atto di pianificazione, verificando però la sussistenza dell’interesse alla luce del requisito della c.d. vicinitas (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 18 luglio 2006 n. 1666)...
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Sintesi: Il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il rilascio di titoli edilizi in contrasto con la normativa vigente da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio corretto del potere autorizzatorio e può quindi ricorrere avverso il preteso illegittimo rilascio di titoli a terzi.

Estratto: «Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla difesa della parte controinteressata, la quale deduce che la Serrano non avrebbe comprovato la propria posizione di comproprietaria dell’area cortilizia, e quindi l’interesse al ricorso.Invero, la legittimazione processuale si radica e trova sufficiente giustificazione nella incontestata vicinitas della proprietà Serrano rispetto a quella oggetto dell’ intervento edilizio, assentito in favore della controinteressata;e tanto risulta pacificamente dagli stessi grafici allegati alle richieste della Morelli, nei quali la proprietà Serrano viene indicata come confinante con quella interessata dall’intervento in esame.La comproprietà del cortile costituisce un quid pluris, dedotto sub specie della illegittimità del permesso in sanatoria, per mancata acquisizione del consenso di tutti i soggetti legittimati giuridicamente in relazione al detto bene.Pertanto, pur non risultando pienamente dimostrata detta comproprietà ( atteso che il titolo di proprietà allegato al ricorso, in tal senso spiegato , e che fa riferimento a porzioni della masseria quali diritti di comproprietà, indica dati catastali dei quali occorrerebbe effettuare un raffronto storico ai fini della derivazione da quelli attualmente allibrati in catasto ) non può revocarsi in dubbio la ammissibilità della domanda, sorretta dalla qualità , egualmente spiegata dalla Serrano , di proprietario confinante , in quanto tale titolare di un interesse differenziato e qualificato alla esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa urbanistica e dei titoli edilizi e relative prescrizioni.Invero, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis TAR Liguria sez. I 17.6.2005 n. 922,T.A.R. Umbria, 7 giugno 2005, n. 313; Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2003, n. 7132) il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il rilascio di titoli edilizi in contrasto con la normativa vigente da parte dell’organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio corretto del potere autorizzatorio e può quindi ricorrere avverso il preteso illegittimo rilascio di titoli a terzi.»

Sintesi: La condizione della “vicinitas” deve essere apprezzata non già in senso assoluto, come visto per i confinanti, ma in senso relativo, vale a dire con riferimento alle peculiari caratteristiche dell’opera, alla sua natura, alla sua dimensione, alla sua destinazione, alle conseguenti implicazioni urbanistiche nonché agli effetti ragionevolmente dispiegabili in ordine alla qualità della vita di relazione esplicantesi nel contesto spaziale di riferimento

Estratto: «Ad ogni modo il Collegio evidenzia che ad analoga conclusione di rigetto dell’eccezione deve pervenirsi anche per gli altri ricorrenti, quali persone fisiche, sopra evidenziati.Non è smentito in fatto che gli stessi siano titolari di abitazioni non confinanti con l’area dell’intervento, ma poste a distanze di centinaia di metri dalla stessa.Sul punto, però, il Collegio ricorda che, ai fini della legittimazione ad agire, la condizione della “vicinitas”, intesa secondo la tradizionale elaborazione giurisprudenziale quale “stabile collegamento spaziale tra la sfera giuridico-patrimoniale” del soggetto ricorrente e l’”ambito di incidenza dell’intervento urbanistico-edilizio da realizzarsi”, deve – qui sì – essere apprezzata non già in senso assoluto, come visto per i confinanti, ma in senso relativo, vale a dire con riferimento alle peculiari caratteristiche dell’opera, alla sua natura, alla sua dimensione, alla sua destinazione, alle conseguenti implicazioni urbanistiche nonché agli effetti ragionevolmente dispiegabili in ordine alla qualità della vita di relazione esplicantesi nel contesto spaziale di riferimento(Cons. Stato, Sez. IV, 31.5.07, n.2849; Sez. V, 28.6.04, n. 4790; TAR Puglia, Ba, Sez. III, 25.2.08, n. 325).Ebbene, nel caso di specie, considerate le caratteristiche dell’opera e la sua dimensione (edificio a “L” di sette piani di altezza), la natura dell’intervento e la sua destinazione (destinazione a civile abitazione per separati alloggi), le implicazioni urbanistiche (notevole incremento di carico antropico nella zona e nel quartiere specifico), si rileva che la qualità della vita di relazione andrebbe certamente a modificarsi con un ulteriore carico di abitanti gravante sui medesimi servizi oggi esistenti (che non appaiono in alcun modo incrementati) e ciò appare al Collegio idoneo a legittimare nel caso di specie anche i suddetti ricorrenti alla proposizione del presente gravame, nonostante la titolarità di immobili posti non a confine con l’area dell’intervento.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.