Impugnabilità della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

Sintesi: La v.i.a., ancorché positiva, non è effettivamente idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto stesso, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale; è questa che costituisce il provvedimento lesivo di qualsivoglia posizione di interesse contraria all'evento.

Estratto: «6.§.IV°.1. Per gli appellanti, il Tribunale Amministrativo – nonostante la loro opposizione formale -- avrebbe erroneamente dichiarato l’irricevibilità in parte del ricorso n. 333/2007, relativamente all’impugnazione della delibera di G.R. 24 novembre 2006 n. 1327, afferente alla VIA...
[...omissis...]

Sintesi: L’efficacia dell’atto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 (applicabile ratione temporis), non dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi decorrere per il soggetto che si ritenga leso, dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.

Estratto: «7.2 La sentenza è da confermarsi anche riguardo alla pronuncia di irricevibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 16 marzo 2009 per l’annullamento del provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.Va, in primo luogo, osservato che, in disparte la precisazione di cui al punto 3 del decreto, in cui la regione dispone l’inserimento del provvedimento nell’apposito registro e nell’elenco da pubblicarsi periodicamente sul B.U.R.L., da intendersi come forma di pubblicità facoltativa, l’efficacia dell’atto, ai sensi dell’art. 32 d. lgs. n. 152 del 2006 nel testo all’epoca vigente, non dipende dalla sua pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’ pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011, n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842).Nella specie, il provvedimento, risalente al marzo 2008, risulta indicato nei suoi elementi essenziali nel decreto n. 10682 dell’ 1.10.2008 di autorizzazione integrata ambientale e nei suoi allegati (in cui sono illustrate anche le ragioni dell’esclusione), e ad esso contiene, peraltro, riferimenti il ricorso introduttivo, tuttavia rivolto all’annullamento della sola autorizzazione integrata ambientale. Rispetto a tale dimostrata piena conoscenza, l’impugnazione dell’atto solo attraverso il ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 marzo 2009 è, pertanto, tardiva.Né un diverso termine di decorrenza può essere invocato in relazione alla richiesta di accesso rispetto alla cui evasione da parte della Regione Lombardia l’impugnazione si profilerebbe tempestiva.Invero, il principio per cui la conoscenza del provvedimento amministrativo si realizza quando l’interessato ha contezza dell’esistenza dell’atto e della sua lesività non può soffrire deroghe per effetto di atti di iniziativa di parte, quale la richiesta di accesso, tali da dilatare il termine di impugnazione. L’integrazione della conoscenza dell’atto nella sua completezza può, infatti, offrire la possibilità di avanzare nuove censure tramite motivi aggiunti, ma non determina il venir meno dell’onere di impugnazione tempestiva dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua lesività (Cons. St. Sez. IV, 5.3.2010, n. 1298).»

Sintesi: Se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione delle garanzie di partecipazione previste per il procedimento di v.i.a., non può essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura, specie allorquando il privato non introduca neanche elementi idonei a lasciar supporre una convergenza tra gli interessi pubblici affidati all’amministrazione in favore della quale sarebbe posta la garanzia procedimentale di cui si assume la compromissione e l’interesse a protezione del quale il privato stesso ricorre.

Estratto: «5.4. Inammissibili sono i motivi con cui si ripropongono le questioni relative alla mancata partecipazione al procedimento della Regione Emilia Romagna e dell’Ente Parco.E’ sufficiente, al riguardo, considerare che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di garanzie eventualmente previste, non può essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 824); il che è ancor più sostenibile allorquando il privato non introduca -come nel caso di specie si registra soprattutto per quel che attiene alla censura relativa alla mancata partecipazione della Regione- neanche elementi idonei a lasciar supporre una convergenza tra gli interessi pubblici affidati all’amministrazione in favore della quale sarebbe posta la garanzia procedimentale di cui si assume la compromissione e l’interesse a protezione del quale il privato stesso ricorre.»

Sintesi: Le censure relative relative all’impatto sul paesaggio non sono deducibili in sede di impugnazione del decreto recante il positivo parere di compatibilità ambientale, bensì solo all’atto dell’eventuale impugnazione dell’autorizzazione unica alla costruzione dell'impianto di produzione di energia.

Estratto: «5.13. Inammissibili sono invece le censure relative all’impatto sul paesaggio, non deducibili in sede di impugnazione del decreto recante il positivo parere di compatibilità ambientale, bensì solo all’atto dell’eventuale impugnazione dell’autorizzazione unica.»

Sintesi: I decreti con i quali viene espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale rappresentano meri atti infraprocedimentali, non autonomamente impugnabili in quanto non immediatamente lesivi.

Estratto: «2.4. Quanto poi ai casi in cui sussista l’obbligo di acquisire la valutazione d’impatto ambientale, nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica si apre un sub-procedimento di competenza dell’autorità competente in materia di V.I.A. e si pone, quindi, il problema di stabilire se l’atto conclusivo di tale procedimento possa essere considerato immediatamente lesivo e, quindi, autonomamente impugnabile. A tal riguardo giova rammentare che, secondo la prevalente opinione, la V.I.A. costituisce un parere, che s’inserisce nell’iter procedimentale relativo alla realizzazione di un’opera o di un intervento e che può formarsi o all’interno del procedimento di conferenza di servizi (volto all’approvazione del progetto dell’opera o dell’intervento), come si desume (in termini generali) dall’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241/1990 e da norme di settore come l’art. 208, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero all’esterno, come si desume dall’art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990. Infatti l’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 (come sostituito dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2008, dispone che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione” e che - in ossequio alla regola generale che riconduce all’area della illegittimità il vizio d’omessa acquisizione di parere obbligatorio (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2002, n. 4561) - “i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”, mentre il legislatore del 2006 all’art. 4, ultimo comma, del codice dell’ambiente aveva addirittura previsto la più grave sanzione della nullità degli atti di autorizzazione od approvazione non preceduti dalla V.I.A.Risulta, quindi, senz’altro condivisibile la giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15 marzo 2006, n. 204) - formatasi proprio con riferimento ad un procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianti di trattamento di rifiuti - secondo la quale il parere di compatibilità ambientale non riveste la funzione di “titolo necessario e sufficiente” per il rilascio di tale autorizzazione unica. Né vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2002, n. 4088; Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2696) secondo il quale i decreti con i quali viene espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale rappresentano meri atti infraprocedimentali, non autonomamente impugnabili in quanto non immediatamente lesivi.»

Sintesi: Il parere di V.I.A. negativo è immediatamente lesivo per il soggetto richiedente e, quindi, autonomamente impugnabile.

Sintesi: E' autonomamente impugnabile la c.d. V.I.A. postuma.

Estratto: «solo per completezza, giova puntualizzare che diverse considerazioni potrebbero valere in situazioni diverse da quella sottoposta all’esame del Collegio. Si intende fare riferimento, ad esempio al diverso problema della immediata impugnabilità del parere di V.I.A. negativo, specie laddove ai fini della decisione finale il legislatore abbia previsto una disposizione come l’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 7/2002, secondo il quale “l’esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”; infatti in questo caso l’esito negativo del sub-procedimento di V.I.A. potrebbe determinare un arresto procedimentale, e ciò spiega perché la prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3043) consideri il parere di V.I.A. negativo immediatamente lesivo per il soggetto richiedente e, quindi, autonomamente impugnabile. Del pari non sussistono dubbi in merito alla impugnabilità della c.d. V.I.A. postuma, che una condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 583) ritiene, di regola, illegittima in quanto il procedimento di V.I.A. è per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata) e conseguentemente prima della realizzazione dell’opera (fisiologicamente successiva all’approvazione del progetto).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.