Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in merito al tasso alcolemico

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in merito al tasso alcolemico posto in essere dagli appartenenti alle categorie ad alcol zero.


L’articolo 186-bis comma 6 incrimina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in merito al tasso alcolemico posto in essere dalle categorie ad alcol zero prevedendo tuttavia una disciplina più rigida rispetto a quella prevista per la medesima condotta criminosa commessa da guidatori sui quali non grava l’obbligo di astenersi dall’assunzione di sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida.

Infatti si prevede un incremento del trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 186 c.d.s. che va da un minimo di 1/3 ad un massimo della metà, nonché la sospensione della patente per un periodo intercorrente tra i 6 mesi ed i 2 anni , il fermo amministrativo del veicolo e la revoca della patente qualora il fatto di reato sia stato compiuto da un soggetto che era stato condannat... _OMISSIS_ ... biennio precedente per la medesima violazione.
Posto che tale argomento è stato già affrontato in merito all’analoga condotta incriminata dall’articolo 186 c.d.s., quanto si verrà a dire costituirà un’integrazione e sarà valido anche in merito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici posto in essere dai conducenti sui quali non grava l’obbligo assoluto di astenersi dall’assumere alcolici prima di porsi alla guida di un veicolo.

Un primo profilo attiene agli esami preliminari: si tratta di quegli accertamenti e di quelle prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, purché sia garantito il rispetto dei valori costituzionalmente protetti della riservatezza personale e dell’integrità fisica.

Dunque gli organi di polizia stradale possono richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a tale tipologia di accertamenti preliminari anche ... _OMISSIS_ ...tori non manifestino i sintomi tipici dell’abuso d’alcol.

La gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia: si varia dai test comportamentali, all’utilizzo di apparecchi portatili idonei a rilevare la presenza di alcol senza tuttavia determinare la quantificazione del tasso alcolemico.

Il Ministero degli Interni nella già citata direttiva ha precisato come i test per tali esami preliminari non richiedono l’omologazione secondo le procedure previste dall’articolo 379 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada poiché non forniscono l’esatta quantificazione del tasso alcolemico del soggetto sottoposto all’esame.
Ovviamente l’esito positivo di tali test non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ma soltanto titolo per la legittima sottoposizione del soggetto alla prova dell’etilometro.

... _OMISSIS_ ...ione è stata confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui il giudice di legittimità ha ribadito l’esistenza di due distinte categorie di accertamento che non s’identificano ma assumono un diverso valore sostanziale .

Tuttavia occorre ricordare come nel diritto processuale non ci sia spazio ad alcuna prova legale: dunque il giudice potrà discostarsi dai risultati dell’etilometro qualora ciò corrisponda al suo libero convincimento avendo tuttavia l’obbligo di motivare questo suo scostamento nella sentenza.
Viceversa il giudice potrà ritenere provata la reità dell’imputato anche senza che quest’ultimo sia stato sottoposto alla prova dell’etilometro; tale dimostrazione può essere fornita da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza come ad esempio le ammissioni dello stesso conducente, l’eloquio sconnesso ovvero l’alito vinoso .



Le dispo... _OMISSIS_ ...tto penale, parte generale, contenute nella norma


L’articolo 186-bis comma 3 del codice della strada prescrive un aumento sanzionatorio che va da un minimo di 1/3 ad un massimo della metà qualora le fattispecie astratte di cui all’articolo 186 comma 2 siano commesse da un conducente su cui grava l’obbligo di astenersi completamente dall’assumere sostanze alcoliche prima di porsi alla guida di un mezzo.
Lo stesso aumento sanzionatorio è previsto dall’articolo 186-bis comma 5 qualora il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici (sia quelli preliminari che il test con l’etilometro che è l’unico poi ad avere efficacia probante) sia stato posto in essere da un soggetto appartenente alle suddette categorie.

Si tratta di circostanze aggravanti speciali, ad effetto speciale e soggettive. Dato che le prime due caratteristiche sono state già illustrate nel paragrafo 13 del capitolo II d... _OMISSIS_ ...igrave; come la deroga al concorso eterogeneo di circostanze), in questa sede verrà affrontata soltanto la terza caratteristica: le circostanze soggettive sono quelle che trovano la propria disciplina nell’articolo 70, comma 2° del codice penale .

Le circostanze aggravanti prescritte dai commi 3 e 7 attengono alle qualità personali del reo in quanto indicano una maggiore pericolosità del soggetto attivo: infatti la circolazione di mezzi guidati dai soggetti appartenenti alle categorie ad alcol zero è maggiormente pericolosa rispetto a quella posta in essere dalla generalità dei conducenti. Questa situazione trova diverse giustificazioni in ragione del motivo che ha indotto il legislatore a prevedere l’obbligo assoluto di astenersi dall’assumere sostanze alcoliche prima di porsi alla guida di un mezzo.

Per quanto riguarda i neopatentati ovviamente l’origine della più intensa pericolosità deriva dalla loro magg... _OMISSIS_ ...za che può portare al verificarsi di sinistri stradali.
La maggiore pericolosità dei conducenti di cui alla lettera b) dell’articolo 186-bis, comma 1, deriva non solo dalla frequenza della circolazione visto che essa è una condizione imprescindibile per lo svolgimento dell’attività lavorativa del guidatore, ma anche dallo stesso carico trasportato (si pensi ad esempio al trasporto di materiale infiammabile).
La particolare pericolosità della circolazione di coloro che trasportano persone deriva anche dal pregiudizio che dalla circolazione stessa può essere arrecato ai passeggeri.

Infine l’incremento della pericolosità per i guidatori di cui alla lettera d) deriva dal peso e dalla mole del veicolo: infatti queste caratteristiche rendono non solo frequenti gli incidenti stradali ma anche più gravi le conseguenze derivanti da quest’ultime (ovviamente è diverso essere investiti da una bicicletta piuttosto che da un camion).