Omessa conclusione della procedura espropriativa: giurisdizione sulle richieste di risarcimento

Estratto: «E’ oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio...
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Sintesi: In materia di occupazioni illegittime della p.a., allorquando il privato agisca in giudizio sia per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministrazione (consistente nella perdurante occupazione "sine titulo" del suolo, connessa all'inutile scadenza dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità), sia per ottenere la condanna dell'amministrazione alla restituzione del suolo, siffatte domande appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

Estratto: «Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, deve ritenersi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti ed ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Consiglio di Stato, sezione quarta, 2 dicembre 2011, 6375).Infatti, in materia di occupazioni illegittime della p.a., allorquando il privato agisca in giudizio sia per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministrazione (consistente nella perdurante occupazione "sine titulo" del suolo, connessa all'inutile scadenza dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità) sia per ottenere la condanna dell'amministrazione alla restituzione del suolo, siffatte domande appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Consiglio di Stato sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1133).»

Sintesi: Vanno attribuite alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, trattandosi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.

Estratto: «Va, liminarmente, respinta l’articolata eccezione di difetto di giurisdizione alla luce del consolidato orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un'occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio, trattandosi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a., e che solo per accidenti successivi - come avviene anche per l'ipotesi di successivo annullamento giurisdizionale degli atti ablatori - hanno perso la propria connotazione eminentemente pubblicistica (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6012 e già Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, n. 12).Esula, peraltro, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g, c.p.a.): in termini, da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 14 giugno 2012, n. 2831.»

Sintesi: In ipotesi di omessa conclusione della procedura sussiste ai sensi dell’art. 133, lett. g) c.p.a., in merito alla richiesta tutela risarcitoria, la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia espropriativa e costituendo l’occupazione dell’immobile comportamento riconducibile all’esercizio di un potere pubblico.

Estratto: «9. Ritiene il Collegio che, ai sensi dell’art. 133, lett. g) c.p.a., non vi possano essere dubbi sull’appartenenza della controversia in esame alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia in materia espropriativa e costituendo l’occupazione dell’immobile comportamento riconducibile all’esercizio di un potere pubblico (cfr. Consiglio di Stato, ad. pl., 22 ottobre 2007, n. 12; id., sez. IV, 28 novembre 2012 n. 6012).10. L’occupazione è stata invero effettuata in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza emanato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 30 ottobre 1997; a sua volta emanato in esecuzione del decreto di ANAS n. 3871 del 9 ottobre 1997, con il quale è stata dichiarata la pubblica dei lavori da eseguire sull’immobile.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «In punto di giurisdizione deve pertanto ritenersi, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità - ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, intesa come mancanza di qualunque facultas agendi...
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Sintesi: Alla luce delle regole di diritto enunciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191/2006, la fattispecie di occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento – è ascrivibile alla tipologia delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «3.2. Possono essere esaminate congiuntamente tutte le doglianze svolte dalla parte ricorrente, in quanto involvono la soluzione delle medesime questioni.La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta nella materia delle cosiddette occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998, tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra “occupazione appropriativa” ed “occupazione usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (“occupazione appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (“occupazione usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Calando le regole di diritto ora enunciate, nella fattispecie in esame emerge l'ascrivibilità del caso o di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12).»

Sintesi: La domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento della P.A. consistente nella perdurante occupazione sine titulo del suolo connessa all’inutile scadenza, in difetto del decreto di esproprio, dei termini finali indicati nella dichiarazione di p.u., e la collegata domanda di condanna della P.A. alla restituzione del suolo ed al risarcimento dei danni, appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 327/2001 ed ora dell’art. 133, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 104/2010.

Estratto: «In secondo luogo, è fondata la doglianza di tardiva emanazione del decreto di proroga del termine per il compimento della procedura espropriativa, adottato dopo la scadenza del termine originario fissato dalla dichiarazione di p.u. (emanata con atto prot. n. 4899 del 16 maggio 2002) e, pertanto, dopo che quest’ultima aveva ormai perso la propria efficacia.
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «1. Preliminarmente deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione.Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, deve ritenersi che sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 dicembre 2011, n. 6375).Nella fattispecie, la lesione del diritto di proprietà è stata determinata dall’occupazione dei terreni in esecuzione delle delibere di giunta comunale del 1990 e del 11.2.1991, con le quali è stato approvato il progetto esecutivo delle opere da realizzare ed è stata dichiarata, implicitamente, la pubblica utilità di tali opere; è da ritenersi, quindi, che non si tratta di attività materiale, bensì di comportamenti lesivi tenuti in esecuzione di provvedimenti amministrativi, efficaci fino a che non ne sia accertata l’invalidità.I ricorrenti, a sostegno della tesi che vorrebbe ricostruire la vicenda in termini di occupazione usurpativa, deducono la nullità dei provvedimenti dichiarativi della pubblica utilità. Secondo i ricorrenti, le delibere comunali del 1990 sarebbero nulle, non contenendo l’indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori e per essere state adottate da organo incompetente, la giunta comunale, senza tempestiva ratifica da parte del consiglio.Al riguardo, deve condividersi, in linea di principio, il principale argomento dedotto a sostegno della tesi di parte ricorrente sulla nullità degli atti di approvazione del progetto esecutivo del 1990, privi dell’indicazione dei termini essenziali di inizio e fine lavori.Infatti, come ritenuto da recente e condivisibile giurisprudenza, la dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l'avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l'occupazione costituisce mero comportamento materiale in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della Pubblica amministrazione; di conseguenza spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato perché in tal caso essa è da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria (Consiglio di Stato sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1133).Peraltro, nella fattispecie concreta, sebbene l’iniziale dichiarazione di pubblica utilità fosse priva dei termini essenziali per la sua configurazione come provvedimento amministrativo efficace, deve tenersi conto dell’adozione, entro il termine di validità dell’atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica, di una nuova delibera, la n. 12 del 11.2.1991, con la quale il comune, approvando una convenzione con l’Agensud per il finanziamento del progetto, ha integrato le precedenti delibere e fissato i termini di inizio e fine lavori, mediante un rinvio implicito alla convenzione stessa che stabiliva l’inizio lavori entro 150 giorni dalla data di firma della convenzione e la consegna dell’opera entro il successivo termine di 25 mesi. In tal modo il comune, seppure implicitamente, ha convertito la precedente dichiarazione di pubblica utilità, nulla per difetto di un elemento essenziale, in un provvedimento a formazione progressiva, completo di tutti gli elementi essenziali.Il decreto di occupazione è stato emanato il 5.3.1992, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità oramai perfezionata ed efficace, così radicando la giurisdizione amministrativa sulla conseguente controversia.»

Sintesi: E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall’ente siano venuti comunque meno o perché siano stati annullati o per la decorrenza dei termini dell’occupazione o di quelli fissati per la conclusione del procedimento.

Estratto: «Va, invero, al riguardo osservato che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta dal proprietario ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall’ente siano venuti comunque meno...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. ogni qualvolta la richiesta risarcitoria la cui fondatezza è oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa e, quindi, anche nel caso in cui dopo l’apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione, e dopo la successiva irreversibile trasformazione del suolo, non sia stato completato il procedimento amministrativo con l’adozione del relativo provvedimento di esproprio.

Estratto: «1. È da premettere che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a. ogni qualvolta la richiesta risarcitoria la cui fondatezza è oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, e quindi anche, come nel caso in esame, nel caso in cui dopo l’apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione, e dopo la successiva irreversibile trasformazione del suolo, non sia stato completato il procedimento amministrativo con l’adozione del relativo provvedimento di esproprio.In particolare, nel giudizio in esame, con la delibera n. 95 del 3 marzo 1997 il Comune, nell’approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del sistema fognario, ha dichiarato “la pubblica utilità dell’opera e urgenti ed indifferibili i lavori” in questione.Pertanto spetta a questo giudice la domanda risarcitoria per occupazione illegittima, proposta dal ricorrente.»

Sintesi: Rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) in ipotesi di comportamento dell'Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere che si è manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità a cui (nel caso di specie) non abbia fatto seguito la conclusione del procedimento nei termini.

Estratto: «Espone parte ricorrente che i terreni di cui è causa, già di proprietà del de cuius Cutinelli Carmine, siti nel Comune di Santa Anastasia e nel Comune di Pomigliano d’Arco, sono stati interessati dalla procedura espropriativa per la realizzazione della linea ferroviaria a monte del Vesuvio -lotto C1- tra Casalnuovo e Santa Anastasia; che il decreto di esproprio è intervenuto in data 13 marzo 2003, oltre il termine di cui alla dichiarazione di p.u.; che prima dell’emanazione di tale decreto e dopo la scadenza dei termini per l’occupazione d’urgenza l’opera pubblica (piloni di sostegno della linea ferroviaria sopraelevata) è stata realizzata, così generandosi il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà a causa della cosiddetta accessione invertita.Preliminarmente deve osservarsi che rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) in ipotesi di comportamento della Amministrazione riconducibile all'esercizio del pubblico potere che, come nella fattispecie in esame, si è manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità.»

Sintesi: Il comportamento che si collega all'esercizio della potestà espropriativa, seppur non più legittimo, in quanto non seguito dall'emanazione del provvedimento ablativo nei termini, ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Tanto premesso osserva innanzitutto il collegio che, quanto alla giurisdizione, il comportamento illegittimo che si contesta all'Amministrazione scaturisce in effetti da un decreto di occupazione d’urgenza e si collega all'esercizio della potestà espropriativa, con la conseguenza che tale attività, seppur non più legittima, ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. E ciò nel pieno rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e del principio secondo cui "deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto" (sentenza n. 191 del 2006).»

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del GA la controversia concernente l'occupazione d’urgenza protrattasi oltre i termini massimi in assenza di decreto espropriativo, con richiesta giudiziaria da parte dei proprietari dei beni di vedersi restituire gli stessi od in subordine di ottenere un congruo risarcimento compensativo, per afferire la stessa a comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di un potere pubblico.

Estratto: «Resta preliminarmente pacifica l’appartenenza della presente vertenza alla giurisdizione del GA ai sensi dell’art. 7 comma 1 CPA, per afferire tale controversia a comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di un potere pubblico (occupazione d’urgenza protrattasi oltre i termini massimi in assenza di decreto espropriativo, con richiesta giudiziaria da parte delle proprietarie dei beni di vedersi restituire gli stessi od in subordine di ottenere un congruo risarcimento compensativo); in proposito, l’attento patrono delle ricorrenti si è a lungo soffermato sul punto, rammentando princìpi ormai consolidati da conforme giurisprudenza successiva a Corte Cost. 191/06, in assenza peraltro di alcuna eccezione sul punto formulata da controparte (per una approfondita disamina di questo tar sulla giurisdizione del GA nella soggetta materia, si rinvia comunque alla sentenza 19/2010).»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. Amm., sussiste la giurisdizione del G.A. in ipotesi di occupazione divenuta illegittima, qualora l’amministrazione sia entrata in possesso dei beni in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza, per cui non è rinvenibile una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. che non sia riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.

Estratto: « In via preliminare, il Collegio deve espressamente ribadire la sussistenza della propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. g), cod. proc. amm., in quanto nella fattispecie in esame l’amministrazione è entrata in possesso dei beni del ricorrente in forza di specifici atti amministrativi di approvazione del progetto e di occupazione di urgenza, per cui non è rinvenibile in questo caso una totale assenza di titolo e un comportamento della P.A. che non sia riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. qualora sia contestata la condotta dell’Amministrazione strettamente correlata al procedimento ablatorio dalla stessa avviato, ma poi non concluso nei termini prescritti, finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera divenuta inefficace, per scadenza dei termini.

Estratto: «Anche prima dell’introduzione del codice del processo amministrativo, l'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, in materia di espropriazione di p.u., non solo le controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti ed accordi, ma anche comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni.La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale in ordine alla giurisdizione del G.A. su questi ultimi, ha ritenuto la disposizione normativa in esame conforme al dettato costituzionale, ove riferita ad ipotesi comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere (decisioni n. 191/2006 e n. 204/2004).Nel caso di specie detto riferimento sussiste, in quanto parte ricorrente contesta la condotta dell’Amministrazione strettamente correlata al procedimento ablatorio dalla stessa avviato, ma poi non concluso nei termini prescritti, finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera divenuta inefficace, per scadenza dei termini.Secondo condivisibile giurisprudenza (cfr., in termini, C.G.A. per la Sicilia, 25.5.2009, n. 486), «tale circostanza è sufficiente per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 53 del testo unico dell’espropriazione, secondo i principi esposti dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e sviluppati dall’Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre 2007, n. 12. Quindi, il collegamento fattuale e formale tra la domanda risarcitoria proposta e l’esercizio del potere pubblico risulta, nella presente fattispecie, del tutto indiscutibile».I suddetti principi risultano pienamente recepiti nel codice del processo amministrativo, che, all’art. 133, comma 1 lett. g), attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le “controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”; mentre, all’art. 30, comma 2, stabilisce che “può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”.»

Sintesi: La domanda configurante richiesta restitutoria, in via principale, e risarcitoria, in subordine, per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata da parte dell’Amministrazione, da questa utilizzati per la realizzazione di opere qualificate pubbliche dalla dichiarazione di pubblica utilità resa a monte del procedimento, non concluso per mancata emanazione del decreto di esproprio nei termini dal provvedimento stesso previsti, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «II. Va anzitutto esplicitamente affermata la giurisdizione di questo TAR relativamente alla istanza restitutoria/risarcitoria a seguito di “occupazione appropriativa”.II.1) La domanda proposta, configurante richiesta restitutoria, in via principale, e risarcitoria, in subordine per l’illegittima occupazione di suoli di proprietà privata...
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Sintesi: La domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, consistente nella perdurante occupazione sine titolo del suolo, connessa all’inutile scadenza dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità e la collegata domanda di condanna dell’amministrazione alla restituzione del suolo, appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 53 del DPR 327/2001, trattandosi di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico.

Estratto: «1.3) Orbene, è noto che, secondo la giurisprudenza anche più recente della Corte regolatrice, la dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in merito alla controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per mancata adozione del provvedimento finale ablativo della proprietà strumentalmente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica per la quale era stato dato avvio al relativo procedimento di esproprio.

Estratto: «Va in primo luogo disattesa, siccome infondata, l’eccezione sollevata dall’Amministrazione provinciale resistente in ordine al preteso difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.Ed invero occorre evidenziare come nel caso in esame si controverte di risarcimento del danno per mancata adozione del provvedimento finale ablativo della proprietà strumentalmente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica per la quale era stato dato avvio al relativo procedimento di esproprio. In tali fattispecie la giurisprudenza sia amministrativa che della Corte di Cassazione hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del g.a. “sulla domanda risarcitoria avanzata a seguito di procedura di occupazione non seguita da tempestivo decreto di esproprio” (cfr. Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisdizionale, 10 novembre 2010 , n. 1410) siccome il “comportamento” della pubblica amministrazione, causativo del danno, è intimamente ed eziologicamente riconducibile all’esercizio di potestà pubbliche. Ancora di recente, la Sezione staccata di Catania di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Siciliana, ha ribadito che risulta inverto ormai codificata all'art. 7, commi 1 e 5 c.p.a. la giurisdizione amministrativa per quelle controversie, come quella in esame, in cui si faccia questione di comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di potere amministrativo “ancorché gli atti e i comportamenti siano stati posti in essere in carenza di potere, ovvero dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità”, ivi comprese quindi “le domande risarcitorie nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a., tanto se proposte unitamente all'impugnazione di atti amministrativi sia se proposte autonomamente, come stabilito dall'art. 30, comma 1 c.p.a.” (così T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 290).»

Sintesi: Alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 191/2006 e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla domanda risarcitoria la cui fondatezza tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, dunque, nell’ipotesi, in cui vi sia stata l'apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione, la successiva irreversibile trasformazione del suolo, mentre non si è completato il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo provvedimento di esproprio.

Estratto: «In via preliminare, il Collegio rammenta che nessun dubbio si pone in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo nella controversia de qua atteso che, come ha ben chiarito la Corte costituzionale nella decisione 11 maggio 2006 n. 191 e come è ben specificato nell'art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, detta competenza giurisdizionale sussiste, in via esclusiva, ogni qualvolta la richiesta risarcitoria la cui fondatezza è oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, anche, dunque, nell’ipotesi, come quella di specie, in cui vi sia stata l'apprensione del bene per effetto di una legittima occupazione, la successiva irreversibile trasformazione del suolo, mentre non si è completato il procedimento amministrativo con l'adozione del relativo provvedimento di esproprio (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 aprile 2010 , n. 7262; Cons. Stato, Ad. pl., 30 luglio 2007 n. 9; Cassazione sezioni unite 27 giugno 2007 n. 14794; 15 luglio 2008 n. 19500 e 23 aprile 2008 n. 10444;Corte Cost. n° 349 del 2007).Come è noto, le figure dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l'una, dall'irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l'altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità (Cass., sez. I, 17 giugno 2005, n. 13001; Corte Cost. 12 maggio 2006, n. 191).»

Sintesi: L'ipotesi di occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria, appartiene alla tipologia di fattispecie delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006 n. 191, è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., per esaminare il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.Invero, la Consulta, con tale intervento, recuperando una distinzione già elaborata nella fase di vigenza dell'art. 34 del D.P.R. n. 80 del 1998, tra "comportamenti (appropriativi) amministrativi" e "comportamenti (appropriativi) meri", ovvero tra occupazione “appropriativa” ed occupazione “usurpativa”, ha, in sostanza, affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l'attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione “appropriativa” da comportamento "amministrativo", cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità "a monte", ancorché "scaduta"), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione “usurpativa” da comportamento "mero", cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere).Calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie in esame, emerge in tutta evidenza l'ascrivibilità del caso pratico di che trattasi - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi asseritamente divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla prima tipologia di fattispecie, quella delle occupazioni cd."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta in relazione al pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze emesse sulla base di precedente dichiarazione di pubblica utilità non seguita dall'emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «7. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione tesa a revocare in dubbio la giurisdizione del giudice amministrativo sull’odierna controversia sul rilievo che la stessa attiene ad un’ipotesi di procedimento espropriativo comunque assistito da una precedente dichiarazione di pubblica utilità.Sul punto è sufficiente ricordare come rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento dei danni proposta in relazione al pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con ordinanze emesse sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità, restando riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa ed indennità di occupazione od esproprio.Al di là di ogni giustificazione della ritenuta legittimità del proprio operato siccome addotta dall’Amministrazione comunale, peraltro non provata stante il mancato rinvenimento del carteggio inerente ai fatti di causa (cfr. nota Legione Carabinieri Sicilia – Compagnia di Cammarata n. 61/35 datata 01.07.2011, relativa alla denunzia inoltrata dal verificatore, in atti), il dato sostanziale che viene in rilievo e che risulta qui dirimente è dato dalla incontestata mancata adozione del decreto di esproprio, così come peraltro si ricava dalla relazione di verificazione.8. Ciò detto, l’Amministrazione comunale non ha fatto cenno rispetto ad un’eventuale possibilità di restituzione del bene né, in tal senso, risulta essersi espressa la parte ricorrente, di guisa che il ricorso va accolto nel senso di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di fare applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all’art. 42-bis del d. P.R. n. 327 del 2001 (avente efficacia retroattiva ai sensi del comma 8), di indubbia applicazione in ambito regionale in forza del rinvio di cui all’art. 16 della l.r. 12 del 2011, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza, con le connesse prestazioni di ordine indennitario e risarcitorio.Tale disposizione, introdotta dal comma 1 dell’art. 34, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. con l. n. 111 del 2011), ha stabilito che «Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.[...]».»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche laddove il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo oltre che in ipotesi in cui il procedimento sia stato caratterizzato da atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «3. In ordine logico, va esaminato prioritariamente il motivo (sub I della narrativa in fatto) col quale il Comune di Teverola assume la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che nella specie si tratterebbe di controversia relativa a quantificazione dell’indennità di esproprio devoluta al giudice ordinario giusta la previsione dell’art. 34, comma 3, lettera b), d.lgs. nr. 80 del 1998.Il motivo è infondato in quanto, come di recente rilevato dalla Sezione in relazione a vicenda analoga (cfr. sent. nr. 676 del 28 gennaio 2011), pur senza voler approfondire la disciplina della giurisdizione in materia espropriativa oggi introdotta dal Codice del processo amministrativo, già in precedenza la giurisprudenza era consolidata nel senso che fossero devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche laddove il procedimento all’interno del quale fossero – come nella specie sono -state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero fosse stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).»

Sintesi: La cognizione della pretesa risarcitoria conseguente a procedimento in cui è stata dichiarata la pubblica utilità, ma non portato a termine da parte dall'Amministrazione, spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma lett. g), c.p.a..

Estratto: «È da premettere la giurisdizione di questo Giudice perché la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non è poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero è stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi” (v. da ultimo Cons. St., sez. IV, 31 maggio 2011, n. 3294).Nel caso in esame, tutte le particelle espropriate sono oggetto della delibera con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;il procedimento non è stato portato a termine con la pronuncia dell’espropriazione. La pretesa risarcitoria attiene ad un comportamento illecito dell’amministrazione,che allo scadere del periodo di occupazione legittima ha utilizzato il bene sine titulo; la cognizione della stessa spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133,primo comma lett. g), c.p.a..»

Sintesi: La controversia riguardante un'occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento deve ascriversi alla tipologia delle occupazioni cd."acquisitive", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali attratti senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «2) Tanto esposto in fatto, il Collegio rileva sul punto di giurisdizione che è ormai pacifico che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2006 n. 191, la quale è intervenuta nella materia delle occupazioni appropriative della p.a. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del D. L.gvo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel D..P.R. n. 327 del 2001), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, emerge di contro l’ascrivibilità della controversia in esame - occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi divenuta illegittima per scadenza del termine previsto senza perfezionamento della procedura ablatoria di asservimento - alla tipologia delle occupazioni cd."acquisitive", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali attratti senz'altro alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12). Ne consegue che, quanto alla domanda risarcitoria, la giurisdizione Amministrativa sulla presente controversia è radicata (ratione temporis) nell'art. 7 della Legge TAR, e negli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 80/1998: cognizione delle domande risarcitorie consequenziali, prima ancora che nell'art. 53 del T.U. dell'espropriazione (Cass. Civ. Sez. Un. 19/4/2007 n. 9324) ed oggi nell’art. 30 del c.p.a..»

Sintesi: La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà privata, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio, ha ad oggetto comportamenti dell’Amministrazione connessi all’esercizio dei pubblici poteri che, in considerazione delle previsioni dell’art. 34, d. lg. n. 80 del 1998 e dell’art. 53, d. P. R. n. 327/ 2001 e sulla base dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze 204/2004 e 191/2006, è devoluta alla giurisdizione del g. a.

Estratto: «La predetta azione, così individuata, rientra sicuramente nella sfera giurisdizionale del G. A.Cfr., in proposito, la seguente massima: “La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno relativa all’illegittima occupazione del terreno di proprietà della ricorrente, a seguito della vana scadenza del termine assegnato per l’emissione del decreto di esproprio, ha ad oggetto comportamenti dell’Amministrazione connessi all’esercizio dei pubblici poteri che, in considerazione delle previsioni dell’art. 34, d. lg. n. 80 del 1998 e dell’art. 53, d. P. R. n. 327 del 2001 e sulla base dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze 6 luglio 2004 e 11 maggio 2006 n. 191, è devoluta alla giurisdizione del g. a.” (T. A. R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 aprile 2010, n. 467; nello stesso senso, da ultimo, si veda anche la sentenza di questa Sezione, del 27 giugno 2011, n. 1182).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.