La domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima è di giurisdizione del G.O.

Estratto: «Quarto motivo: si duole che la domanda - nuova - afferente la indennità da occupazione legittima venne proposta solo nelle conclusioni di primo grado e riproposta in appello incidentale. La censura è priva di fondamento. Ove mai si fosse avverata, come mostra di opinare il Comune, una vicenda di occupazione acquisitiva, la domanda de qua avrebbe riguardato l'indennità di occupazione legittima e, quindi, si sarebbe dovuta proporre proprio alla Corte di Appello quale giudice in unico grado ed essa Corte avrebbe dovuto esaminarla anche se indebitamente proposta in prime cure (Cass. n. 25966 del 2009, n. 14687 del 2007 e n. 25013 del 2006). Ma vertendosi in vicenda di occupazione usurpativa, bene venne in primo grado chiesto il generico risarcimento del danno e legittimamente la domanda fu precisata in conclusioni per il profilo che il danno afferiva alla perdita di disponibilità dell'area dal 1982 al 1985. E bene venne quindi tal danno riconosciuto in grado di appello, secondo il principio di Cass. n. 7320 del 2008: Il proprietario ha invece diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del reddito durante il periodo dell'abusiva detenzione da parte della P.A., che si concreta, di regola, nell'ammontare dei frutti naturali non goduti nel periodo dell'occupazione, salva la prova (a suo carico) del maggior danno derivante dalla perdita degli utili e dei vantaggi che avrebbe potuto trarre dall'utilizzazione del bene fino alla sua restituzione (massima)»

Sintesi: La giurisdizione sulla pretesa relativa all’indennità dovuta per i periodi di occupazione legittima appartiene al giudice ordinario.

Estratto: «Con riguardo all’eventuale pretesa relativa all’indennità dovuta per i periodi di occupazione legittima va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la relativa giurisdizione al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. N. 26044 del 30.10.2008).»

Sintesi: Va dichiarata la competenza giurisdizionale in capo al g. o. per una domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima fino alla scadenza della dichiarazione di p. u. i. u. delle opere.

Estratto: «Stabilito, pertanto, che il Tribunale Amministrativo è competente a conoscere dell’azione, per così dire principale, di risarcimento in forma specifica, ovvero per equivalente, esercitata nel presente giudizio, osserva il Collegio che peraltro, relativamente alle domande: a) d’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le indennità, maturate nel periodo di occupazione legittima (fino alla scadenza della dichiarazione di p. u. i. u. delle opere); nonché b) d’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciute le somme, maturate a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione, divenuta illegittima per la scadenza del termine di validità della predetta dichiarazione di p. u. i. u., occorre invece distinguere, conformemente all’indirizzo prevalente, nella giurisprudenza sia civile, sia amministrativa.Mentre la competenza a conoscere della prima di tali domande (sopra indicata con a) spetta, infatti, al giudice ordinario, quella sopra indicata sub b) appartiene, invece, al giudice amministrativo (cfr. Cassazione Civile, Sez. Un., 5 agosto 2009, n. 17944: “Va dichiarata la competenza giurisdizionale in capo al g. o. per una domanda di pagamento della indennità di occupazione legittima (ex art. 34, comma 3, lett. b), d. lg. n. 80/1998, nel testo di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000); T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124: “Esula dalla giurisdizione amministrativa per spettare a quella del giudice ordinario la domanda relativa al riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge); domanda per la quale continua a valere a tutti gli effetti, senza che possano ipotizzarsi effetti di assorbimento per la concentrazione del giudizio, la riserva del giudice ordinario disposta dall’art. 53 comma 3, d. P. R. n. 327 del 2001”; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2008, n. 1718: “Il ricorso avente ad oggetto la domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni subiti in relazione all’occupazione appropriativa della proprietà rientra nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo (con la sola esclusione del capo della domanda relativa all’indennità per il periodo di occupazione legittima, per il quale invece c’è il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo). La controversia ha, infatti, ad oggetto non già il danno da lesione di un interesse legittimo dipendente dall’illegittimità di un provvedimento dell’autorità (ipotesi in cui, effettivamente, la pregiudiziale dell’annullamento osta alla sola domanda risarcitoria), bensì il danno al diritto di proprietà inferto da un comportamento (non già «mero», bensì «amministrativo») dell’autorità che, pur avendo avviato un complesso procedimento ablatorio volto alla realizzazione di un’opera pubblica, e pur avendo tale opera realizzata, ha poi omesso di completare la serie procedimentale lasciando decorrere il termine quinquennale di legittimità della disposta occupazione d’urgenza”).Ne deriva pertanto, che va dichiarato, conformemente all’eccezione in tal senso sollevata dalle parti resistenti, il difetto di giurisdizione di questo Giudice, relativamente tuttavia al solo capo di domanda, volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, delle somme maturate a titolo d’indennità d’occupazione legittima (nel periodo di validità della dichiarazione di p. u. i. u. delle opere), e dei relativi accessori.»

Sintesi: La domanda concernente il risarcimento del danno per il periodo di occupazione dal momento in questa è divenuta illegittima, rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Estratto: «3.- Per quanto riguarda il risarcimento del danno conseguente all’occupazione del bene immobile, pure rivendicato dal ricorrente, occorre distinguere tra periodo di occupazione legittima (16.5.2003 – 16.5.2005) e periodo di occupazione illegittima (successivo al 16.5.2005).
[...omissis...]

Sintesi: La domanda ad oggetto l’indennità di occupazione rientra nella competenza in unico grado della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 20, c. 4°, della L. n. 865/71; questa permane anche nel caso in cui, a causa della mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio, il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo ed abbia dato luogo all'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del l'espropriante per il fenomeno dell'accessione invertita, salva in tal caso la facoltà per il danneggiato di proporre congiuntamente la domanda di risarcimento e quella di liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima innanzi al Tribunale competente per la prima.

Estratto: «b. La seconda delle citate sentenze della Corte Costituzionale (la n. 470/90) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, c. 4°, della legge n. 865/71, nella parte in cui preclude al proprietario del fondo occupato di agire per la liquidazione della giusta indennità di occupazione, prima che gliene sia stato comunicato l'importo determinato in sede amministrativa, benché egli abbia già subito in concreto la perdita del possesso del fondo occupato.Al contrario di quanto si è detto a proposito dell'azione per la liquidazione della giusta indennità di espropriazione, dunque, quella ora in esame può essere proposta dal proprietario espropriando in qualsiasi momento successivo all'occupazione e non è condizionata ad alcun ulteriore avvenimento (Cass. 5.9.97 n. 8607; id.5.7.95 n. 7401), sicché la mancata emissione (o la mancata produzione) del decreto di espropriazione non produce in ordine ad essa l'effetto negativo che si è esaminato rispetto all'altra domanda.Va anche ricordato che è ormai indiscusso che la cognizione su tale domanda rientra nella competenza in unico grado della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 20, c. 4°, della legge n. 865/71 (Cass. 5.9.97 n. 8607 cit.) e che questa permane anche nel caso in cui, a causa della mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio, il protrarsi dell'occupazione sia divenuto illegittimo ed abbia dato luogo all'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del l'espropriante per il fenomeno dell'accessione invertita (Cass 19.5.1998 n. 4985), salva in tal caso la facoltà per il danneggiato di proporre congiuntamente la domanda di risarcimento e quella di liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima innanzi al Tribunale competente per la prima (Cass. 17.7.97 n. 6565).»

Sintesi: Le domande del privato di condanna dell’ente pubblico al risarcimento del danno per irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell’esecuzione su di esso di un’opera pubblica e al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, ancorché cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano, rispettivamente al giudice di primo grado e alla Corte di appello, in unico grado; ciò in quanto l’illecito aquiliano non può concettualmente realizzarsi durante il periodo di occupazione legittima, ma solo al termine di questa.

Estratto: «L’interpretazione dell’atto in parola operata dal giudice del merito - suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’, giacche’ in tema di competenza la Corte di Cassazione deve estendere la sua indagine all’esame dei fatti (anche processuali) - e’ inoppugnabile, avendo i riassumenti chiaramente insistito nella richiesta di condanna di Comune...
[...omissis...]

Sintesi: Il tribunale, competente in primo grado per valore, secondo le regole ordinarie, in ordine alla domanda di risarcimento del danno da accessione invertita, ben può procedere alla liquidazione, in favore del privato, dell'indennità di occupazione temporanea, quale componente dell'invocato ristoro ed in relazione all'unitarietà della fattispecie illecita.

Estratto: «4. - Sulla competenza a delibare la domanda del G.O., e segnatamente del Tribunale adito, soccorre la S.C. la quale insegna che "La speciale competenza della corte d'appello in unico grado non può essere ravvisata, quanto alla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione d'urgenza, nell'ipotesi in cui, essendosi verificata l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica senza la tempestiva emissione del decreto di esproprio, si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti, essendo la cosiddetta, espropriazione sostanziale fattispecie unitaria, comprensiva dei due momenti dell'occupazione illegittima (o divenuta tale) e della perdita del diritto dominicale da parte del privato e della contestuale acquisizione di esso in capo all'ente espropriante, in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica ed in difetto di tempestiva emissione del provvedimento ablativo. Ne deriva che il tribunale, competente in primo grado per valore, secondo le regole ordinarie, in ordine alla domanda di risarcimento del danno da accessione invertita, ben può procedere alla liquidazione, in favore del privato, dell'indennità di occupazione temporanea, quale componente dell'invocato ristoro ed in relazione ali 'unitarietà della fattispecie illecita" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.07.1997, n. 6565).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.