Giurisdizione sulla domanda risarcitoria per sopravvenuta perdita d'efficacia della dichiarazione di p.u.

Estratto: «1. In via preliminare, sulla questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, eccepita dal Comune resistente, il Collegio ritiene di dover dichiarare la giurisdizione della Sezione versandosi nel caso in esame di occupazione originariamente assistita dal relativo titolo ( sussistenza della delibera di approvazione del progetto relativo alla costruzione di una strada e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonché del decreto di occupazione di urgenza), poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd."amministrativi"), secondo quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 30 agosto 2005, n. 4; 9 febbraio 2006, n. 2; 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12.Ed, infatti, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sorte nell'ambito di una procedura di espropriazione (e non governate ratione temporis dalle norme sostanziali del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 327, in ogni caso anteriormente alla sentenza della Corte cost. 11 maggio 2006, n. 191, che ha inciso sull'art. 53 citato T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) aventi per oggetto il risarcimento danni da occupazione di un fondo a seguito di dichiarazione di pubblica utilità (quale atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce, al tempo stesso, origine funzionale della successiva attività – sia giuridica che materiale – di utilizzazione per scopi pubblici previamente individuati), con irreversibile trasformazione del bene immobile e ultimazione dei lavori fuori termine, senza che tuttavia sia intervenuto nelle more il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà, né che vi siano state ulteriori proroghe dell’occupazione (cfr. T.a.r. Lazio, Latina, 14 aprile 2008, n.382; Tar Puglia, Bari, sez. III, 22 settembre 2008, n. 2176; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 2 ottobre 2009, n. 1732).In questo quadro, le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine prefissato (o la protrazione dell’occupazione oltre il termine di efficacia) non dequalificano la valenza giuridica di un’attività espletata nel corso di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici di pubblica utilità. Mentre, va distinto il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto non funzionalizzato all’esercizio di un potere traslativo (cfr. Corte Cost., sent. cit. n.191 del 2006).E’ stato, pertanto, ritenuto che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti dichiarati illegittimi (cfr. decisioni citate Adunanza Plenaria del Cons. Stato; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6124).Al riguardo, occorre richiamare la recente posizione della Corte di Cassazione (cfr. SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16093) che, sull’orientamento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 191 del 2006, ha precisato che debbono ascriversi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di risarcimento da comportamenti causativi di un danno che, anche se illegittimi, siano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere, indipendentemente da ogni valutazione circa il regolare esercizio e svolgimento di quel potere (cfr. Corte Cass. SS.UU., 7 novembre 2008, n. 26789; idem, 8 ottobre 2008, n. 24786). Conclusivamente sul punto l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.A., dedotta dal Comune resistente, non è fondata.»

Sintesi: Le controversie risarcitorie connesse all'avvenuta realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sul suolo altrui, in assenza di validi ed efficaci atti ablatori, appartengono :alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, traendo esse origine da comportamenti della pubblica amministrazione posti in essere in esecuzione di specifici provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori).

Estratto: «La controversia presenta profili di obiettiva complessità legati, non alla ricostruzione dei fatti dedotti in causa (i quali, anzi, sono incontestati), ma, come si avrà modo di vedere, alla scarsa linearità delle pretese formulate e delle posizioni assunte dalle parti del giudizio.Procedendo, comunque, al vaglio della prima domanda proposta dai ricorrenti, essa è tesa ad ottenere una pronuncia che fissi il termine entro il quale il Comune di Pessinetto dovrà emanare un decreto di acquisizione delle aree per le quali i ricorrenti medesimi rinunciano espressamente alla restituzione, siccome soggette ad irreversibile trasformazione provocata dalla realizzazione delle opere pubbliche di contenimento della frana ovvero non più usufruibili a seguito di tali lavori.Tale domanda si pone in parallelo alla richiesta di condanna del Comune alla restituzione delle residue aree illegittimamente occupate.La prima domanda assume come referente normativo l’art. 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, al primo comma, stabilisce: “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.E’ opportuno precisare che tale istituto (“acquisizione sanante”) ha definitivamente sostituito la cosiddetta occupazione appropriativa (altrimenti definita occupazione acquisitiva o accessione invertita) sorta praeter legem per affrontare, nel silenzio della legge, le questioni connesse alla avvenuta realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sul suolo altrui, in assenza di validi ed efficaci atti ablatori: l’occupazione appropriativa, pertanto, va oramai considerata contra legem (e ne è stata anche acclarata l’incompatibilità comunitaria), avendo il legislatore compiutamente disciplinato la patologia, da qualsiasi data decorrente, dell'azione amministrativa connessa al procedimento espropriativo.Ne consegue, nonostante talune contrarie prese di posizione del giudice di legittimità, che il menzionato art. 43 trova applicazione anche per le fattispecie sorte prima dell’entrata in vigore del testo unico.Non possono esservi dubbi, inoltre, circa la riconducibilità delle connesse controversie risarcitorie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, traendo esse origine da comportamenti della pubblica amministrazione posti in essere in esecuzione di specifici provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori).»

Sintesi: Va riconosciuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a controversia relativa ad una domanda risarcitoria fondata sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. e sulla mancata emanazione del decreto di esproprio del fondo nel frattempo irreversibilmente modificato; ciò in quanto la lesione del diritto trae origine sul piano eziologico, da fattori causali comportamentali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere.

Estratto: «L’appello è infondato.Il Collegio condivide l’indirizzo secondo cui va riconosciuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a liti che, come nella specie, abbiano ad oggetto diritti soggettivi la cui lesione tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali comportamentali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere e ciò pur se in un momento nel quale quest'ultimo, per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge o per la mancata conclusione del procedimento, risulta ormai privo della sua forza autoritativa (nella specie trattasi di controversia relativa ad una domanda risarcitoria fondata sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e sulla mancata emanazione del decreto di esproprio del fondo nel frattempo irreversibilmente modificato). Consiglio Stato a. plen., 30 luglio 2007, n. 9.Per contro sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in tema di occupazione con irreversibile trasformazione del fondo, avvenuta nell'assenza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità afferente al fondo stesso. Consiglio Stato, sez. IV, 26 aprile 2007, n. 1892.Le due fattispecie, che vengono per lo più qualificate rispettivamente come occupazione appropriativa e occupazione usurpativa hanno rilievo ai fini della prescrizione della azione risarcitoria, affermandosi che il termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione risarcitoria a seguito di occupazione appropriativa decorre dalla data di scadenza dell'occupazione legittima se l'opera è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure dal momento dell'irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore dell'immobile) se essa è avvenuta dopo la predetta scadenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981).Quanto alla odierna vertenza emerge che i lavori, intrapresi sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità intervenuta nel 1984, sono stati ultimati nel 1990 quando la predetta dichiarazione era divenuta inefficace. Da tale data decorreva il termine quinquennale per proporre l’azione. Tale termine è stato interrotto nel 1992 da una proposta di cessione volontaria del bene. L’azione avanti al giudice ordinario è poi intervenuta solo nel 2001, quanto ormai il nuovo termine quinquennale era decorso»

Sintesi: La connessione all'esercizio della funzione pubblica, tale da comportare la giurisdizione del GA in ordine alla tutela del diritto di proprietà, sussiste anche quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius.

Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, qualora l'amministrazione abbia occupato il fondo ed eseguito opere in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici senza emettere il decreto di esproprio entro il prescritto termine, continuando ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, valutati nei precedenti atti.

Estratto: «1) Parte resistente ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione dell’adito T.A.R., in quanto l’art. 54 del D.P.R. n.327/01 non sarebbe applicabile alle fattispecie in esame essendo la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera antecedente alla data dell’1.7.2003.
[...omissis...]

Sintesi: Le vicende patologiche del procedimento, quali la mancata adozione del provvedimento espropriativo entro il termine fissato a monte dalla dichiarazione di pubblica utilità, non sembrano poter dequalificare la valenza giuridica di un'attività espletata nel corso e in virtù di un procedimento, che la dichiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti di pubblica utilità; ne consegue la giurisdizione del GA rispetto alle conseguenti pretese risarcitorie.

Estratto: «7- Sul punto della giurisdizione, il Collegio ritiene di dover confermare la statuizione del giudice di primo grado sulla base delle decisioni dell’Adunanza Plenaria n. 9 e 12 del 2007.Ha osservato al riguardo l'Adunanza Plenaria che nei procedimenti - come quello in controversia - non governati, ratione temporis...
[...omissis...]

Sintesi: In seguito all’intervento della Corte Costituzionale (sentenze n. 204/2004 e 191/2006), rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere e ciò anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «Preliminarmente devono essere esaminate le questioni afferenti la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione e la tempestività della proposizione del ricorso.La sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo deve essere valutata sia alla luce dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dalla difesa comunale, sia sotto il diverso profilo – rilevato d’ufficio dal Collegio – della giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento relativa al periodo di occupazione legittima.Sotto il primo profilo, deve essere rilevato come l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di espropriazioni è stato delineato, a decorrere dall’anno 2004, con varie sentenze della Corte Costituzionale.Con le sentenze 6 luglio 2004, n. 204, e 28 luglio 2004, n. 281, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34 del D. Lgs. 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (sentenza 204/04) e nella parte in cui «istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno» (sentenza 281/04).Con la successiva sentenza 11 maggio 2006, n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 321/07 «nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, non esclude i comportamenti non riconducibili neppure mediatamente, all’esercizio del pubblico potere».In seguito all’intervento della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di espropriazione aventi per oggetto i comportamenti che risultano riconducibili all’esercizio di un pubblico potere (Cons. Stato, AA. PP. 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; CGARS, 6 marzo 2008, n. 188; TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 25 giugno 2008, n. 1230; Tar Sicilia - Catania, Sez. II, 3 aprile 2008 n. 611; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095), e ciò «…anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo…» (Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).Nel caso di specie, l’azione della amministrazione è senz’altro riconducibile all’esercizio del potere, incardinandosi all’interno di un procedimento espropriativo nel corso del quale sono stati emanati molteplici provvedimenti, fra i quali la dichiarazione di pubblica utilità, effettuata con delibera di Giunta Municipale 23 aprile 1999, n. 114 (TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 17 gennaio 2008, n. 134; TAR Campania – Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008 n. 1095). Sussiste quindi l’esercizio del potere pubblico, derivante dall’espletamento della procedura espropriativa, ed in particolare, dalla dichiarazione di pubblica utilità che «…è l'atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine funzionale della successiva attività, giuridica e materiale, di utilizzazione dello stesso per scopi pubblici previamente individuati» (Cons. Stato, AP 30 luglio 2007, n. 9).Deve quindi essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e 192/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.

Estratto: «1. In via preliminare è da rilevare che, nel caso in esame, sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto a seguito delle sentenze della Corte cost. 204/2004 e 192/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lgs. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.»

Sintesi: Qualora il "comportamento" tenuto dal Comune, poi sfociato in una continuata occupazione non accompagnata dall'emissione del corrispondente decreto di esproprio entro i termini di legge, trovi comunque il suo presupposto in un potere pubblicistico in origine esercitato secundum ius, va riconosciuta la giurisdizione in capo al G.A in ordine alla conseguente domanda risarcitoria.

Estratto: «1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso in esame soggiace alla giurisdizione amministrativa alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale registrata recentemente. Va, infatti, ricordato che la censurata condotta del Comune intimato trova originario fondamento nella deliberazione con la quale è stato approvato il progetto e dichiarata la pubblica utilità delle opere pubbliche indicate in epigrafe (deliberazione di G.M. n. 73 del 8 marzo 1989, cui fa riferimento l’ordinanza sindacale di espropriazione definitiva n.157 del 17 agosto 1989, in atti), seguita, poi, dalla ordinanza sindacale n. 41 del 26 giugno 1989 con la quale è stata disposta l’occupazione e l’immissione in possesso delle aree di proprietà attuale degli odierni ricorrenti (anch’essa citata nell’ordinanza sindacale di espropriazione definitiva n.157 del 17 agosto 1989).Ne consegue che il "comportamento" tenuto dal Comune intimato, poi sfociato in una continuata occupazione non accompagnata dall'emissione del corrispondente decreto di esproprio entro i termini di legge, trova comunque il suo presupposto in un potere pubblicistico in origine esercitato secundum ius che, alla luce della giurisprudenza più recente, radica la giurisdizione in capo al G.A. (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen., 22 ottobre 2007, n. 12, e Cons. Stato, IV, 3752/2007). Detto comportamento non risulta, infatti, adottato in quella situazione di totale assenza di collegamento, nemmeno mediato, con l'esercizio del pubblico potere cui fa riferimento la Corte costituzionale (sentenza n. 191/2006) per farne discendere la giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2005 e n. 191/2006, l’occupazione d'urgenza originariamente legittima, poi divenuta illegittima per scadenza del termine quinquennale senza perfezionamento della procedura ablatoria (nel caso di specie di asservimento), deve ascriversi alla tipologia delle occupazioni c.d."appropriative", seguenti a comportamenti "amministrativi", riconducibili, almeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come tali ascrivibili alla sfera di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Estratto: «1. Va, in primo luogo, esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, svolta nella fattispecie in esame, dalla difesa erariale, con riferimento alla domanda del ricorrente, ritenuta comprensiva della liquidazione dell’indennità di occupazione, che ricadrebbe nella sfera di giurisdizione della Corte d’Appello.
[...omissis...]

Sintesi: In relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione, non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo, cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio.

Estratto: «Vengono in considerazione nel presente giudizio alcuni profili, sia sostanziali che processuali, dell’istituto della c.d. occupazione appropriativa, vale a dire della fattispecie concernente l’occupazione, da parte dell’amministrazione, di un’area di proprietà privata, in forza di un legittimo provvedimento di occupazione d’urgenza, seguita dalla realizzazione dell’opera senza però che nel rispetto dei termini di legge sia stato emanato il provvedimento espropriativo, né il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 del T.U. in materia di espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).Ritiene il collegio che le questioni dedotte nel presente giudizio debbano essere scrutinate avuto riguardo ai due principali formanti che, in un’ottica di tutela piena del cittadino, hanno da ultimo inciso sull’evoluzione della fattispecie: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e la legislazione positiva, come da ultimo modificata anche in seguito alle note pronunce della Corte Costituzionale n° 348/2007 e n° 349/2007.Le fonti richiamate, come ricordato dalla nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 2/2005, impongono che “in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto. In tal senso, e con le precisazioni esposte, deve convenirsi che l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali (...)”.Detto risultato, che, ad avviso del Collegio, è l’unico compatibile con il quadro positivo di riferimento e con la disciplina europea del diritto di proprietà, implica che la tutela apprestata alle fattispecie di occupazione sine titulo non possa arretrare ad una soglia inferiore a quella riconosciuta dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria.Ad avviso del Collegio, i punti fermi imposti dal legislatore e dalla giurisprudenza della C.E.D.U. impongono di non ravvisare, in sede interpretativa, ostacoli – legati alla natura dell’opera realizzata e agli interessi ad essa sottesi – alla restituzione del bene, al di fuori della emanazione del provvedimento di acquisizione sanante, che comunque realizza un interesse sia formale che sostanziale-patrimoniale del proprietario (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 3 settembre 2008 n. 4114).Date le superiori premesse il collegio, in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale amministrativo ormai consolidato (da ultimo, Consiglio di Stato, IV, 21 maggio 2007 n° 2582; IV, 30 novembre 2007 n° 6124; Tar Sicilia, Palermo, II, n° 342/2009; II, n° 51/2009; II, n. 1521/2008; III, n° 601/2008), ritiene:a) in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione, non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo (il decreto di occupazione), cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio (Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2006; Consiglio di Stato, A.P., decisioni n. 4 del 2005 e n. 12 del 2007; Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 20 marzo 2008 , n. 7442, ove assume rilievo il collegamento, sia pure indiretto, della condotta lesiva con la dichiarazione di pubblica utilità; Consiglio di Stato, IV, decisioni 3 settembre 2008 n. 4112, e 6 novembre 2008, n. 5498 );b) la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno mediante restituzione del bene non è soggetta ad alcun termine prescrizionale, in quanto, “l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge” (vedi, in tal senso Consiglio di Stato, V, 21 maggio 2007, n. 258) (T.A.R. Sicilia, Palermo, II, n° 342/2009; II, n° 1521/2008, cit.; nel senso della sostanziale imprescrittibilità della domanda, si veda altresì Consiglio Stato, sez. IV, decisioni 27 giugno 2007, n. 3752, e 16 novembre 2007 n. 5830).»

Sintesi: Della domanda diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato ed in difetto del tempestivo decreto di esproprio, è competente il G.A.

Estratto: «Su tali premesse appare indubitabile che, a conoscere della domanda, come sopra individuata e quale originariamente proposta, diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato, e quindi competente il G.A., come da questa Corte più volte rammentato.
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Sintesi: Va ribadita la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi la cui lesione tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali comportamentali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere e ciò pur se in un momento nel quale quest'ultimo, per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge o per la mancata conclusione del procedimento, risulta ormai privo della sua forza autoritativa.

Estratto: «2. - Il primo motivo di appello - con cui si deduce il difetto di giurisdizione amministrativa per le cause di risarcimento danni da c.d. occupazione acquisitiva - (pur considerato che sulla vertenza è pendente giudizio anche avanti al giudice ordinario) deve ritenersi infondato, in armonia con quanto stabilito dalla citata sentenza...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo; ciò in quanto in suddetta ipotesi, si è in presenza di un potere validamente sorto ma, in relazione alla sua struttura essenzialmente di durata, colpito da nullità sopravvenuta che va a sanzionare ex nunc una disfunzione dell’andamento amministrativo per il suo cattivo esercizio.

Estratto: «2.1. Quanto alla giurisdizione, va premesso che, per ormai consolidata giurisprudenza, cui la Sezione aderisce (da ultimo, 9 febbraio 2009, n. 1294) alla giurisdizione ordinaria sono devolute le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia espropriativa non riconducibili...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Estratto: «3. Il Collegio deve prioritariamente affrontare, com’è d’uopo, l’esame delle questioni pregiudiziali.3.1. Quanto all’eccezione relativa alla giurisdizione, la giurisprudenza della Suprema Corte più recente rispetto a quella invocata dall’amministrazione resistente e la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato...
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Sintesi: Alla luce dell'art. 34 del D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dalla L. n. 205/2000, art. 7, lett. b), e della sentenza Corte Cost. n. 204/2004, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla tutela risarcitoria conseguente ad un procedimento ablatorio non definito con il necessario decreto di espropriazione.

Estratto: «1. Va preliminarmente presa in esame l’eccezione, formulata dalla resistente amministrazione, di parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, limitatamente alla domanda relativa al periodo di occupazione legittima.L’eccezione non merita adesione.Va, invero, considerato che la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima procedura espropriativa, trova la sua fonte normativa nell’art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), il quale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta con la sentenza n.204/2004, va letto nel senso che le controversie in materia urbanistica - nella quale si fanno pacificamente rientrare le procedure espropriative - rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, con esclusione, peraltro, di quelle relative a comportamenti non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (cfr. anche Corte Cost. n. 191/2006; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 13 maggio 2008 n. 11848; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 luglio 2007, n. 9; 16 novembre 2005, n.9).In applicazione della richiamata normativa, nonché di quella secondo cui nelle cause devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il Giudice Amministrativo dispone anche il risarcimento del danno (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno più volte stabilito che il risarcimento dei danni conseguenti all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con provvedimenti emessi sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità deve essere chiesto al Giudice Amministrativo (da ultimo: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 maggio 2008 n. 11848), restando riservate al Giudice Ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa (cfr. anche Corte di Cassazione, n.2007/26737) ed indennità di occupazione legittima od esproprio (C. Cass. 2007/24632).Nel caso in specie, va notato come il petitum sostanziale si connoti esclusivamente come finalizzato ad ottenere il ristoro – quindi come esercizio di un autonomo diritto al risarcimento del danno – del pregiudizio asseritamente patito dal ricorrente a causa di un procedimento ablatorio non definito con il necessario decreto di espropriazione: sussiste, pertanto, la giurisdizione di questo Tribunale sulla complessiva domanda risarcitoria azionata.»

Sintesi: La sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità basta a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative all'asserita illegittimità della procedura e agli effetti della stessa, per non essere, nel caso di specie, mai stato emanato il decreto di esproprio.

Estratto: «1. Va osservato in primo luogo che si controverte riguardo ad una procedura espropriativa che, secondo la prospettazione del ricorso, ha interessato fondi agricoli condotti dai ricorrenti, e che, come è provato (cfr. doc. ti 4 e 6, ricorrenti, copie delle stesse), ha visto l’adozione delle necessarie dichiarazioni di pubblica utilità: tanto basta a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie, come la presente, relative alla asserita illegittimità della procedura stessa e agli effetti della stessa, e ciò alla luce del criterio individuato da C.d.S. a.p. 30 luglio 2007 n°9, improntato a chiarezza e garanzia per il cittadino.2. Nel caso di specie, vi era l’astratta possibilità di giungere ad una conclusione diversa sulla base di due documenti prodotti dall’amministrazione intimata (cfr. doc. 2 amministrazione allegato alla relazione 13 marzo 2008) e costituiti da due dichiarazioni in fotocopia, a firma apparente di Pietro Uberti, nei quali in apparenza lo stesso dichiara di avere ricevuto una certa somma quale acconto per una indennità di esproprio “offerta ed accettata”. Un’indennità di esproprio offerta ed accettata può infatti in astratto implicare una procedura espropriativa portata a termine, nella quale si controverta soltanto sull’entità dell’indennizzo dovuto, controversia che com’è noto è devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O.3. Peraltro, da un lato i ricorrenti hanno espressamente disconosciuto, ai sensi dell’art. 2719 c.c. (cfr. memoria 23 marzo 2008 pp. 9 e 12), la conformità fra le copie e gli originali; dall’altro l’amministrazione intimata, pur a fronte di quanto prescrittole nelle ordinanze istruttorie della Sezione citate in narrativa, non ha ritenuto di produrre gli originali stessi di tali documenti: si è pertanto determinata l’inutilizzabilità dei documenti stessi, come ritenuto, per tutte, da Cass. civ. sez. I , 3 febbraio 2006 n°2419.4. Per conseguenza, a fronte dell’affermazione di carattere negativo dei ricorrenti, secondo i quali “non risulta che mai sia stato emanato alcun decreto di esproprio, né che vi siano stati ulteriori proroghe della occupazione” (cfr. ricorso introduttivo, p. 2 in fine), la parte convenuta, che ne aveva l’onere trattandosi di fatto negativo contro di lei dedotto, non ha provato che, viceversa, la procedura espropriativa è stata completata: rimane fissata la giurisdizione di questo Giudice dovendosi decidere degli effetti di tale mancata perfezione.»

Sintesi: Sebbene l’omessa conclusione del procedimento mediante la tempestiva adozione del decreto di esproprio, impedendo la formalizzazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato, valga a connotare la precedente attività dispiegata dall’Amministrazione in termini materiali o comportamentali, tale attività è pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico, vertendosi, quindi, nell’area dell’azione autoritativa della P.A., ricompresa nella sfera di attribuzione propria del giudice amministrativo.

Estratto: «Per mera completezza, il Collegio sottolinea, inoltre, che sebbene l’omessa conclusione del procedimento mediante la tempestiva adozione del decreto di esproprio, impedendo la formalizzazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato, valga a connotare la precedente attività dispiegata dall’Amministrazione in termini materiali o comportamentali, tale attività è pur sempre riconducibile all’esercizio di un potere pubblicistico, vertendosi, quindi, nell’area dell’azione autoritativa della P.A., ricompresa nella sfera di attribuzione propria del giudice amministrativo. Ciò discende, d’altro canto, dai chiari insegnamenti della Corte Costituzionale, secondo la quale la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo (cfr. C. Cost., n.204/2004 e n.191/2006).»

Sintesi: L'ipotesi di occupazione non seguita dalla conclusione del procedimento è da ricondurre al paradigma concettuale dell’occupazione appropriativa, pertanto attratta alla sfera giurisdizionale del giudice amministrativo, invece che a quello dell’occupazione usurpativa, che andrebbe affidata alla cognizione del giudice ordinario; ciò in quanto la vicenda si connota per la presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, ricollegabile alla delibera approvativa del progetto dell’opera pubblica.

Estratto: «Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che :- le figure dell’occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio e, l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, di dichiarazione di pubblica utilità...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.

Estratto: «3. Passando all’esame della domanda risarcitoria, va rilevato che ne è pacifico il presupposto, ravvisabile nella circostanza che il Comune di Foggia, ente delegato a compiere le procedure per l’acquisizione della proprietà dell’area (sulla base di quanto disposto con il decreto del Prefetto di Foggia n. 1963 del 29.5.2000, recante l’approvazione del progetto), ha omesso di adottare a tal fine il decreto di esproprio, sebbene l’area stessa sia stata materialmente occupata, a partire dal 31.7.2000, ed irreversibilmente trasformata in discarica.In proposito, rileva il Collegio che non può esser dubbia la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’azione di risarcimento dei danni proposta a seguito dell’occupazione d’urgenza, nel caso di decreto di esproprio mancante: nella materia dei procedimenti ablatori, infatti, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo (così Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2007 n. 9; Id., sez. IV, 26 settembre 2008 n. 4660).Nella fattispecie, non è contestato che via sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, sebbene la sua efficacia sia venuta meno per decorso del tempo, senza che il decreto di esproprio sia stato emesso. Si è perciò al cospetto di un fatto illecito dell’Amministrazione, pur sempre riconducibile ad attività autoritativa espletata nell’esercizio dei poteri pubblicistici ad essa attribuiti dalla legge in relazione ai beni privati, rispetto al quale sussiste la cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 53 del Testo unico sull’espropriazione.»

Sintesi: Il "comportamento" tenuto dalla P.A. anche se sfociato in una continuata occupazione eccedente i termini di legge, in quanto non accompagnato dall'emissione del corrispondente decreto di esproprio, qualora trovi comunque il suo presupposto in un potere pubblicistico in origine esercitato secundum ius, radica la giurisdizione in capo al G.A.

Estratto: «1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso in esame soggiace alla giurisdizione amministrativa alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale registrata recentemente. Va, infatti, ricordato che la censurata condotta del Comune intimato trova originario fondamento nelle deliberazioni con le quali sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche...
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Sintesi: In ordine alla pretesa risarcitoria per occupazione illegittima conseguente alla mancata conclusione del procedimento, conosce il GA; ciò in quanto trattasi non già di un’occupazione puramente usurpativa (relativa a comportamenti “meri”), ma di un’occupazione originariamente legittima, ma poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”).

Estratto: «Giova precisare che, anche riguardo a tale capo di accertamento e condanna del ricorso, sussiste la giurisdizione di questo adito G.A., trattandosi non già di un’occupazione puramente usurpativa (relativa a comportamenti “meri”), ma di un’occupazione originariamente legittima, ma poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”), secondo quanto bene chiarito da Cons. Stato. ad. plen. 22 ottobre 2007, n. 12, nonché 30 agosto 2005, n. 4, 9 febbraio 2006, n. 2 e 30 luglio 2007, n. 9, sulla scorta di Corte cost. n. 191 del 2006).»

Sintesi: In presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso all’esercizio di una funzione pubblica (nel caso di specie occupazione dei beni non seguita dalla conclusione del procedimento), va affermata la giurisdizione ed “esclusiva” del G.A.

Estratto: «Ritiene ora il Collegio che per la soluzione del caso debba e necessariamente farsi riferimento all’art. 43 del t.u. delle espropriazioni n. 327/01, applicabile anche a casi di occupazione sine titulo già verificatesi alla sua data di sua entrata in vigore (vedi CdS IV Sez. n. 2582 e n. 3752 del 2007 e nn. 5854, 5846 e 5857 del 2008) e con particolare riferimento al 2^ comma dell’art. 2058 stante l’avvenuta e da tempo, realizzazione dell’opera pubblico (parco giochi per l’infanzia).Pertanto, e respinta la eccezione di prescrizione (il diritto di proprietà del privato per fatto imputabile alla p.a. è imprescrittibile e lo stesso art. 43 t.u. 327/01 impone la restituzione del bene ablato “senza limiti di tempo” -e non vi sono ragioni logiche oltre che giuridiche perché essa illimitatezza temporale prevista per la esecuzione in forma specifica non debba riguardare anche la esecuzione per equivalente), il ricorso va accolto con riferimento alla domanda risarcitoria (fermo restando che il pagamento dell’indennità riferita al periodo di occupazione legittima va rivendicata presso l’AGO) e con la precisazione che non si è verificato alcun passaggio di terreno occupato dal Comune. Esso Comune quindi potrà diventare proprietario dell’area occupata solo con l’adozione del provvedimento previsto dal citato art. 43. E’, questa una possibilità offertole dall’ordinamento (il “può disporre” di cui all’art. 43) a fronte della quale è recessiva al momento la richiesta restitutoria del privato. Osservato poi che si è in presenza di un comportamento dell’amministrazione connesso però all’esercizio di una funzione pubblica, vi è giurisdizione ed “esclusiva” del G.A. (vedi decisione del CdS, Sez. IV, n. 2582/07).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ipotesi di occupazione originariamente assistita dal relativo titolo, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative, relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”.

Estratto: «1 In via preliminare va affermata la giurisdizione della Sezione versandosi in ipotesi di occupazione originariamente assistita dal relativo titolo, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative (relativa, dunque, a comportamenti cd. “amministrativi”), secondo quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Ed, infatti, “rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sorte nell’ambito di una procedura di espropriazione (e non governate ratione temporis dalle norme sostanziali del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 327, in ogni caso anteriormente alla sentenza della Corte cost. 11 maggio 2006 n. 191 che ha inciso sull’art. 53 citato T.U.) aventi per oggetto il risarcimento danni da occupazione di un fondo a seguito di dichiarazione di pubblica utilità (quale atto autoritativo), con irreversibile trasformazione del bene immobile e ultimazione dei lavori fuori termine, senza che tuttavia sia intervenuto nelle more il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà” (sentenza n. 8 del 30 luglio 2007)” (T.a.r. Lazio, Latina, n. 382 del 14 aprile 2008).»

Sintesi: Sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione, e non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo (il decreto di occupazione), cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio.

Estratto: «Date le superiori premesse il collegio, in linea di continuità con i precedenti della sezione (si veda, in particolare, da ultimo, la sentenza n. 1521 dell’11 novembre 2008), ritiene:a) in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di risarcimento del danno cagionato da occupazione preordinata all’espropriazione, e non seguita da rituale provvedimento ablatorio, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto il danno si connette eziologicamente non ad un comportamento mero, ma ad un comportamento esecutivo di un efficace provvedimento amministrativo (il decreto di occupazione), cui non è seguito, secondo lo schema legale della fattispecie, un tempestivo provvedimento di esproprio (Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2006; Consiglio di Stato, A.P., decisioni n. 4 del 2005 e n. 12 del 2007; Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 20 marzo 2008 , n. 7442, ove la valorizzazione del collegamento, sia pure indiretto, della condotta lesiva con la dichiarazione di pubblica utilità; Consiglio di Stato, IV, decisioni 3 settembre 2008 n. 4112, e 6 novembre 2008, n. 5498 );b) la domanda tendente ad ottenere il risarcimento del danno mediante restituzione del bene non è soggetta ad alcun termine prescrizionale, in quanto, “a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge (vedi, in tal senso Consiglio di Stato, V, 21 maggio 2007, n. 258)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 1521/2008, cit.; nel senso della sostanziale imprescrittibilità della domanda, si veda altresì Consiglio Stato, sez. IV, decisioni 27 giugno 2007, n. 3752, e 16 novembre 2007 n. 5830).»

Sintesi: Alla luce della sentenze C.C. n. 204/2004 e n. 191/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in tema di occupazioni di terreni, effettuate sulla base di dichiarazione di pubblica utilità, non seguite da decreto di esproprio; ciò in quanto l’azione dell'Amministrazione è senz’altro riconducibile all’esercizio del potere.

Estratto: «Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.Sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito come in materia di espropriazioni rientrino nell’ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo anche le ipotesi in cui l’amministrazione abbia posto in essere comportamenti riconducibili all'esercizio del pubblico potere...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.