Il risarcimento danni per annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo: giurisdizione e competenza

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
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Sintesi: La giurisdizione amministrativa sussiste nell'ipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti.

Estratto: «Il ricorso è fondato limitatamente a queste ultime domande rivolte nei confronti delle società acquirenti del terreno, s.r.l. Sardegna Distribuzioni, s.a.s. Demela Tommaso e soc. Seridea 78.La Corte Costituzionale con la nota sentenza 191 del 2006, avente ad oggetto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53 appr. con D.P.R. n. 327 del 2001...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie-risarcitorie non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa.

Estratto: «Con il quinto motivo gli appellanti tornano a lamentare che il comune, nel realizzare l’opera in questione, si è abusivamente appropriato di un’area sia pure di modeste dimensioni non di sua proprietà e la cui occupazione (ancorché ipotizzata nel piano particellare) non è stata poi contemplata dal progetto definitivo legalmente approvato e dichiarato di pubblica utilità.Al riguardo, proseguono gli appellanti, ha errato il Tribunale nel declinare la sua giurisdizione, poiché il comportamento posto in essere dal comune costituisce pur sempre espressione di attività autoritativa.Il mezzo non è fondato.Come è noto, in materia espropriativa sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie-risarcitorie non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l’astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa. (SS.UU. n. 1787 del 2010).In sostanza, come è stato efficacemente osservato, la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa nella materia ablatoria è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo, del quale l’attività materiale posta in essere dalla P.A. costituisca esecuzione; viceversa la giurisdizione amministrativa è da escludere quando l'attività di immissione in possesso di un'area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.Ciò premesso, osserva il Collegio che la dichiarazione di pubblica utilità di un progetto approvato circoscrive entro rigorosi limiti temporali e spaziali il potere dell'autorità espropriante: conseguentemente, l’attività ablatoria che interessa particelle non previamente dichiarate di pubblica utilità non può che configurare una fattispecie di occupazione usurpativa sulla quale si radica la giurisdizione del giudice ordinario, con le sue tipiche forme di tutela civilistica alla stregua di un comune fatto di illecito spossessamento di beni immobili.»

Sintesi: Spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «Quanto alla giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la controversia per il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità (Consiglio Stato a. plen., 09 febbraio 2006 , n. 2; n.9 del 30 luglio 2007).
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Sintesi: Va ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo a giudicare della domanda risarcitoria conseguente ad occupazione senza titolo per effetto dell'intervenuto annullamento degli atti del procedimento e dell'intervenuta realizzazione delle previste opere pubbliche, essendo l'attività dell'Amministrazione presidiata dall'iniziale dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Risulta evidente che l'amministrazione detiene sine titulo, sin dal 10 dicembre 1992, il fondo del ricorrente, essendo stato dichiarato illegittimo, con sentenza passata in giudicato (n. 643/2005), sia il provvedimento di dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori che quello di occupazione, ed essendo poi state realizzate sui fondi dell'istante le previste opere pubbliche senza che venisse conclusa la procedura espropriativa. Tuttavia essendo l'attività del comune di Ferentino presidiata dall'iniziale dichiarazione di pubblica utilità, ancorché nel frattempo sia intervenuta una irreversibile trasformazione del fondo in esecuzione di opera di pubblica utilità, va ravvisata la giurisdizione del giudice amministrativo a giudicare della domanda risarcitoria.A tal proposito, ha recentemente affermato la Cassazione civile , sez. un., 28 gennaio 2010 , n. 1787 che “In materia espropriativa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie-risarcitorie non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (ed è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa)”.»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie sul risarcimento del danno conseguenti all'annullamento di atti del procedimento espropriativo.

Estratto: «La riserva di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, cui allude parte resistente, fa riferimento al caso, ben diverso da quello che qui occupa, in cui si controverta di “indennità” dovute in dipendenza dell’adozione di legittimi atti di occupazione e/o di espropriazione.È del tutto pacifico, invece, che nel caso di specie sussista la giurisdizione del Giudice amministrativo, tenuto conto di quello che, in sintonia con la decennale evoluzione giurisprudenziale, ha statuito in subiecta materia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, nella decisione del 30 luglio 2007 n.10, ha posto, in particolare, i seguenti capisaldi:« a) il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una "nuova materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione (Corte cost. n. 204/2004);b) la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento (Corte cost. n. 204/2004);c) "al precedente sistema che, in considerazione della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione giuridica conseguente all'annullamento del provvedimento amministrativo, attribuiva al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi (così l'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lettera c della legge n. 205 del 2000), il legislatore ha sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio della funzione" (Corte cost. n. 191/2006);d) "la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto". Non si verifica il collegamento con l'esercizio del potere "quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda" (Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2006, n. 13911, nonché 13 giugno 2006, nn. 13660 e 13659);e) il venire meno, per annullamento giurisdizionale, di atti che sono espressione di una posizione di autorità, non rende rilevanti solo come comportamenti gli effetti "medio tempore" prodottisi in loro esecuzione, ma determina la concentrazione della cognizione dinanzi allo stesso giudice amministrativo, il quale verifica il corretto esercizio del potere (Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2006);f) va considerata come controversia riconducibile all'esplicazione del pubblico potere qualunque lite suscitata da lesioni del diritto di proprietà provocate dall'esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o per sopraggiunta inefficacia (Cons. Stato, ad. plen., n. 4/2005)» (cfr. altresì, per completezza, sulla medesima questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nn. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007 che, dopo le note sentenze n. 204 del 2004 e n.191 del 2006 della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno da cd. occupazione espropriativa rientri nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul presupposto che i "comportamenti" causativi di danno ingiusto che costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, sono riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione. Analogamente, più di recente, cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19500; Sez. Unite, ord. n. 26793 del 07 novembre 2008; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 03 giugno 2010, n. 15015, per cui: “Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento del danno non già da occupazione usurpativa, ma da occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini previsti dalla legge delle procedure espropriative”; e, ancora, C.G.A., 25 maggio 2009, n. 486; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 08 gennaio 2009, n. 10, per cui: “Spetta alla giurisdizione del g.a. la domanda di risarcimento del danno conseguente all’occupazione "sine titulo" di un terreno privato, eseguita in forza di una dichiarazione di pubblica utilità annullata in sede giurisdizionale”; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007 n. 466; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 29 maggio 2007, n. 272; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 06 aprile 2007, n. 588; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 marzo 2007, n. 155; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13 novembre 2006, n. 2194; e, infine, a proposito del caso, analogo a quello per cui è causa, di requisizione illegittima poi annullata, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2666, secondo cui, il danno sofferto dal privato trova la propria causa nella requisizione, dapprima illegittimamente disposta e, quindi, altrettanto illegittimamente sviluppatasi nel tempo).Tale arresto giurisprudenziale trova oggi riscontro anche sul piano normativo, in ragione della previsione contenuta nella lett.g) comma 1, dell’ art.133 del Cod. Proc. Amm., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.»

Sintesi: Della tutela risarcitoria conseguente ad annullamento della dichiarazione di pubblica utilità conosce il GA.

Estratto: «3. Ciò premesso, occorre ancora precisare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, già secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 191/2006, trattandosi di fattispecie nella quale si controverte intorno alla esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi riconducibili, secondo la loro causa, all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione (vd. ora art. 133, co. 1, lett. g) c.p.a.) e vieppiù sussiste la giurisdizione di questo giudice a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera»

Sintesi: Nel caso di annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità, la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione deve essere chiesta al giudice amministrativo; ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto.

Estratto: «Preliminarmente deve essere dato atto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia in esame, infatti, ha ad oggetto una domanda risarcitoria che scaturisce dal preteso illegittimo esercizio del potere espropriativo da parte del Comune di Villongo. La richiesta di risarcimento del danno, quindi, trova il proprio fondamento nel fatto che la ricorrente sarebbe stata privata della disponibilità del proprio terreno in ragione di provvedimenti amministrativi, di natura ablatoria, la cui illegittimità è stata accertata con autonoma sentenza (la 1142/04) che li ha caducati.Il Collegio non ravvisa, quindi, ragione di discostarsi dalla giurisprudenza ormai costante secondo cui: “Nel caso di annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità, la tutela risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione, per il disposto dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, deve essere chiesta al giudice amministrativo: e ciò deve essere fatto a completamento della tutela demolitoria, tanto contestualmente, quanto dopo l'annullamento dell'atto amministrativo, quanto ancora anche in via autonoma e prescindendo dall'annullamento dell'atto” (Cass. SS.UU., sentenza 28 gennaio 2010 n. 1787).»

Sintesi: In materia espropriativa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, sulle domande restitutorie e risarcitorie e ciò non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa).

Estratto: «12. - Merita qualche considerazione in più il diverso e assorbente profilo inerente la sussistenza, o meno, della giurisdizione amministrativa.13. - Correttamente il T.A.R. ha richiamato la giurisprudenza, ormai pressoché stabilizzatasi, secondo la quale l'occupazione di un immobile da parte di un'amministrazione - che si protragga, in assenza di un tempestivo provvedimento finale di contenuto traslativo del diritto dominicale, anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità - è pur sempre riconducibile all'esercizio del pubblico potere (in questo senso è, ex multis, la nota decisione dell’Adunanza plenaria n. 9/2007). Di qui la conseguenza che devono reputarsi appartenere alla giurisdizione amministrativa esclusiva, senza margini per l’operatività della c.d. “pregiudiziale” (teoria comunque disattesa da questo Consiglio), le liti che abbiano ad oggetto diritti soggettivi la cui lesione tragga origine, sul piano eziologico, da fattori causali riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, quand’anche, per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge o per la mancata conclusione del procedimento, i provvedimenti adottati risultino ormai privi di forza autoritativa. A ulteriore corredo di quanto già osservato dal T.A.R., può aggiungersi che a tale approdo esegetico è recentemente pervenuto pure il Supremo Collegio (Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1787), il quale ha avuto modo di statuire che, in materia espropriativa, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 205/2000, sulle domande restitutorie e risarcitorie e ciò non solo per le ipotesi in cui il riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere farebbe comunque ascrivere la controversia risarcitoria al giudice amministrativo (è il caso della occupazione appropriativa, preceduta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), ma anche per le ipotesi in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa).»

Sintesi: La domanda risarcitoria conseguente ad occupazione divenuta illegittima a seguito degli atti del procedimento, rientra nella giurisdizione del GA. L’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera non è infatti sufficiente a sganciare i comportamenti, successivamente tenuti dall’amministrazione, da un rilevante collegamento con il pubblico potere.

Estratto: «1. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno per l’esproprio di un terreno di loro comune proprietà, operato dall’amministrazione senza il supporto di idoneo e valido titolo.1.1. Giova precisare che, nelle more della decisione della causa, questo Tribunale, con sentenza n. 32/09, ha annullato il decreto di approvazione dell’opera pubblica e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, nonché il decreto di occupazione d'urgenza relativi all’area per la quale oggi il ricorrente avanza domanda risarcitoria. A seguito della pronuncia citata, il medesimo, consapevole del mancato operare del meccanismo acquisitivo in ragione del venir meno, con effetto ex tunc, della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, insiste per una tutela risarcitoria per equivalente, dichiarando di non avere interesse alla restituzione dell’area ormai irreversibilmente modificata.2. In relazione alla predetta domanda e nei termini in cui è stata posta, non v’è dubbio che sussista la giurisdizione del giudice amministrativo. L’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera non è infatti sufficiente a sganciare i comportamenti, successivamente tenuti dall’amministrazione, da un rilevante collegamento con il pubblico potere. (Cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2007, n. 2688).»

Sintesi: In forza dell'esigenza di concentrazione della tutela davanti ad un unico giudice, anche nel caso in cui l'annullamento ex tunc della dichiarazione di pubblica utilità abbia l'astratta idoneità a ripristinare la situazione di diritto soggettivo (sì da determinare l'appropriazione definita come occupazione usurpativa), la tutela risarcitoria nei confronti della P.A., per il disposto del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, deve essere chiesta al giudice amministrativo.

Sintesi: La cognizione di una domanda restitutoria-risarcitoria proposta a seguito d'intervenuto annullamento della dichiarazione di P.U., prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 febbraio 1998, n. 80, art. 35, comma 4, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 (nel caso di specie novembre 1998), spetta al giudice ordinario.

Estratto: «Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha infatti lamentato la indebita riforma della prima sentenza che aveva rettamente declinato in favore del G.A. la potestas judicandi. Il ricorrente contesta che la Corte di merito abbia collegato l'insorgenza della giurisdizione del G.A. sulle domande afferenti occupazioni illegittime...
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Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la dichiarazione di p.u. sia viziata da violazione di legge e sia annullata, posto che anche in tali casi gli atti adottati, quantunque affetti da invalidità, devono ritenersi espressivi della potestà conferita dalla legge all'Amministrazione.

Estratto: «Ritiene il Collegio che la cognizione della domanda quale proposta dal V. spetti al giudice amministrativo, cogliendo nel segno i rilievi mossi, a contrastare la tesi della occupazione usurpativa da sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u., dai difensori del Comune e della Regione.Cio’ va rammentare, a chiarimento dei principi invocati hinc et inde, che le ipotesi nelle quali questa Corte ha ritenuto integrata la vicenda di occupazione "usurpativa" alla luce del contesto ermeneutico indotto dalle decisioni della Corte Costituzionale n. 204/04 e n. 191/06, e pertanto radicata la giurisdizione del giudice ordinario, possono sintetizzarsi in vicende di:inefficacia assoluta - spaziale - temporale della dichiarazione di p.u..1) la prima consiste nella vicenda di mancata adozione della dichiarazione di pubblica utilita’ a fondamento della procedura ablatoria (Cass. S.U. n. 26732.07 n. 3723.07 n. 3043.07).2) La seconda si sostanzia nella ipotesi di appropriazione - edificazione su area diversa (o piu’ estesa) da quella indicata nel progetto (Cass. S.U. n. 7442.08, n. 3723 - 07, n. 27192.06);3) La terza si rinviene nella ipotesi della assenza di termini di efficacia nella dichiarazione (Cass. S.U. n. 9323.07 e n. 2688.07) o nel compimento di atti dopo la loro scadenza (Cass. S.U. n. 30254.08 e n. 10024.07).Al di fuori di tali ipotesi devesi invece ribadire che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando la dichiarazione di p.u. sia viziata da violazione di legge e sia annullata, posto che anche in tali casi gli atti adottati, quantunque affetti da invalidita’, devono ritenersi espressivi della potesta’ conferita dalla legge alla Amministrazione (da ultimo Cass. S.U. n. 6956.09, n. 26793.08 e n. 26798.08).»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del GA la tutela risarcitoria conseguente ad impossessamento del bene in attuazione di provvedimenti amministrativi (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e successivo decreto di occupazione di urgenza), successivamente annullati in sede giurisdizionale.

Estratto: «Il problema del riparto della giurisdizione in materia, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è stato risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191 - pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A) - ha statuito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei “comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Il caso di specie rientra nella prima ipotesi: comportamento che ha condotto all’impossessamento del bene della ricorrente, posto in essere in attuazione di provvedimenti amministrativi (delibera di approvazione del progetto contenente la dichiarazione di pubblica utilità e successivo decreto di occupazione di urgenza) che sono stati successivamente annullati in sede giurisdizionale.Deve invece ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle diverse fattispecie concernenti l’impossessamento di un terreno privato al di fuori dell’esercizio di una funzione pubblica, a seguito cioè di comportamento di mero fatto, non collegato ad alcun provvedimento amministrativo (c.d. occupazione usurpativa), rientrante, pertanto, sulla base della citata pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisdizione del giudice ordinario.L’eccezione va pertanto respinta, dovendo essere condivisi i rilievi della ricorrente, secondo cui, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di c.d. occupazione usurpativa "impura", in quanto l'occupazione delle aree in questione è originariamente avvenuta sulla base di atti di una procedura espropriativa, che sono stati poi ritenuti illegittimi ed annullati da questo Tribunale amministrativo, da cui discende la devoluzione al medesimo giudice amministrativo della cognizione delle successive questioni e vertenze concernenti l'applicazione dell'articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, circa l'obbligo dell’Amministrazione di restituire le aree in questione, previo ripristino delle stesse e di risarcire il danno sofferto dal proprietario per il mancato godimento delle stesse, oppure - per l'ipotesi che l’Amministrazione ritenga invece di adottare un decreto di acquisizione c. d. sanante - circa l'obbligo della Amministrazione medesima di risarcire i danni subiti dal privato per la perdita della proprietà dell'area, come appunto nel caso di specie.»

Sintesi: Della domanda risarcitoria conseguente ad annullamento della dichiarazione di PU conosce il GA.

Estratto: «II. L’area del ricorrente è stata occupata a seguito di dichiarazione di pubblica utilità nell’ambito di una procedura espropriativa per la realizzazione di una pista ciclabile , e nel 1999 è stata trasformata in un tratto di detta pista. La dichiarazione di pubblica utilità (delibera di Giunta municipale 3.3.1998 di approvazione del progetto) è stata impugnata davanti al giudice amministrativo, che in primo grado ha respinto il ricorso ed in appello lo ha invece accolto, nel presupposto che il progetto dovesse essere approvato dal Consiglio comunale in sede di variante urbanistica.L’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità travolge tutti gli atti della procedura espropriativa che in essa hanno trovato il presupposto fino al decreto di esproprio impugnato con il ricorso oggi all’esame, che va conseguentemente accolto.III.Quanto alla vertenza risarcitoria introdotta con i motivi aggiunti, è ormai pacifica in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo (Corte Cost., 191/2006, Cons. Stato, A.p. n.9/2007 e n.12/2007; Cass. SS.UU.n. 19501/2008).»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006 e dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nel settore delle occupazioni illegittime la giurisdizione esclusiva del GA deve estendersi all'ipotesi in cui la dichiarazione di p.u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale; ciò in quanto anche in tal caso si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti.

Estratto: «Il Collegio osserva che dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità da parte della nota decisione 204/2004 della Corte Costituzionale, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, laddove ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto oltre agli atti...
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Sintesi: Devono ritenersi devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie in materia di occupazione acquisitiva e/o usurpativa, in tutti i casi in cui le opere, e la conseguente trasformazione dei suoli occupati ma non espropriati, risultino assistite a monte da una valida dichiarazione di pubblica utilità, con la precisazione che per tale deve intendersi anche la dichiarazione di pubblica utilità illegittima, annullata a posteriori in via giurisdizionale.

Estratto: «2. L’ eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo, eccezione sulla quale il ricorrente con memoria depositata il 10/01/2009 sostanzialmente concorda, è infondata.2.1. Va rammentato, preliminarmente, che con riferimento alle procedure espropriative precedenti l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla espropriazioni, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il discrimine che separa la giurisdizione del Giudice Ordinario da quello del Giudice Amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da occupazione acquisitiva e/o usurpativa, è costituito dalla presenza o meno di una valida dichiarazione di pubblica utilità a monte della realizzazione delle opere: con la precisazione che per tale deve intendersi anche la dichiarazione di pubblica utilità illegittima annullata a posteriori in via giurisdizionale. Non deve invece ritenersi valida, secondo le Sezioni Unite, la dichiarazione di pubblica utilità non assistita dalla indicazione dei termini di ultimazione delle opere e delle espropriazioni, la quale costituisce – come noto – un esempio di atto amministrativo emesso in carenza di potere e quindi privo di effetti giuridici.Secondo il menzionato orientamento, dunque, devono ritenersi devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di occupazione acquisitiva e/o usurpativa in tutti i casi in cui le opere, e la conseguente trasformazione dei suoli occupati ma non espropriati, risulti assistita a monte da una dichiarazione di pubblica utilità valida nel senso sopra precisato (fra le più recenti si veda Cass. SS.UU. 2688/2007)..»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un fondo, a seguito di occupazione dello stesso da parte della P.A. al fine di realizzare un'opera pubblica, conseguente a dichiarazione di pubblica utilità poi annullata in sede giurisdizionale.

Estratto: «In ordine alla giurisdizione del TAR il collegio non può che richiamare l’orientamento, da cui non ha motivo di discostarsi, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata dal proprietario di un fondo, a seguito di occupazione dello stesso da parte della P.A. al fine di realizzare un'opera pubblica, conseguente a dichiarazione di pubblica utilità poi annullata in sede giurisdizionale (Consiglio Stato, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 4112, che in motivazione precisa: “tra l'altro, sul punto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di illegittima occupazione conseguente a dichiarazione di pubblica utilità esistente, in prosieguo annullata, convengono sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 luglio 2007, n. 14954), che la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4 del 30 agosto 2005, oltre che n. 12 del 22.10.2007)”.»

Sintesi: Va esclusa la giurisdizione del GO in ipotesi di comportamento riconducibile all'esercizio seppur scorretto del pubblico potere, come in ipotesi in cui la PA non ha mancato di dichiarare la PU e di fissare i termini prescritti, seppur articolati in maniera tale da non rispondere pienamente al modello legislativo.

Estratto: «che anche il ricorso incidentale va dichiarato pertanto inammissibile sia per la ragione sopra indicata sia perché basato su di una prospettazione in fatto assolutamente inidonea a radicare la giurisdizione dell'AGO, che nella materia espropriativa sussiste ormai soltanto nelle ipotesi di cause per il pagamento delle indennità di occupazione...
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Sintesi: In ipotesi di utilizzazione del bene privato per fini pubblici, realizzata in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità, in quanto successivamente annullata, sussiste la giurisdizione del GA, trattandosi di comportamento comunque riconducibile all'esercizio di potere.

Estratto: «1 Nella fattispecie in questione si riscontra l’utilizzazione del bene privato per fini pubblici, realizzata in assenza di decreto di valida dichiarazione di pubblica utilità, in quanto successivamente annullata.1.1 Si tratta quindi della fattispecie per lungo tempo denominata occupazione “usurpativa”, caratterizzata dall’assenza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità.1.2 La giurisdizione sul risarcimento del danno per tale fattispecie è stata a lungo ritenuta dubbia. A maggior prova di ciò, proprio per il ricorso all’esame del Tribunale è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Con ordinanza n. 2691 del 7.2.2007, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto dai ricorrenti, ed hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce dei principi espressi in materia dalla sentenza della Coste Costituzionale 11.5.2006 n.191, in quanto “la giurisdizione amministrativa sussiste (ed è stata ritenuta dalla Consulta conforme a Costituzione) pure nell'ipotesi in cui la dichiarazione di p. u. sia stata emessa e poi successivamente annullata in sede amministrativa o giurisdizionale perché anche in tal caso si è in presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere, pur se poi lo stesso si è rivelato illegittimo e per effetto dell'annullamento ha cessato retroattivamente di esplicare i suoi effetti; e la lesione del diritto soggettivo di proprietà è rapportabile ad un comportamento materiale dell'amministrazione, tuttavia riconducibile all'avvenuta adozione ed esecuzione della dichiarazione di p. u. e divenuto tale in seguito al provvedimento che l'ha caducata.”. Infatti, nella fattispecie in esame “i comportamenti causativi di danno ingiusto - e cioè le occupazioni ed utilizzazioni dei loro terreni - pur se rientranti fra le condotte cd. usurpative, costituiscono comunque esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u. dell'opera preventivata dal comune di Soverato) e sono quindi, riconducibili all'esercizio del potere ablativo di detta amministrazione pur se viziato da illegittimità che ne ha comportato l'annullamento da parte del giudice amministrativo”.»

Sintesi: Sussiste giurisdizione de GA in ordine alla tutela risarcitoria in ipotesi in cui il titolare sia stato privato del bene per effetto dell'esercizio di pubblici poteri, nel caso di specie a seguito di dichiarazione di p.u. e decreto di occupazione di urgenza, anche se ritenuti successivamente illegittimi ed annullati dal giudice amministrativo; ciò in quanto trattasi di comportamenti comunque riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

Estratto: «che le controversie in materia urbanistica ed edilizia (la quale comprende tutti gli aspetti dell'uso del territorio, inclusa l'acquisizione di beni attraverso procedimenti espropriativi) rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, - salvo che esse siano relative a comportamenti della pubblica amministrazione non riconducibili...
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Sintesi: Sul punto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in caso di procedura ablatoria in prosieguo annullata, convengono sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite sia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Estratto: «15.2. A’ sensi e per gli effetti dell’art. 43, commi 4 e 6, del T.U. approvato con D.L.vo 8 giugno 2001 n. 327 – applicabile anche al caso di specie in quanto sul punto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in caso di illegittima procedura ablatoria in prosieguo annullata convengono sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 luglio 2007, n. 14954), sia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 4 del 30 agosto 2005, oltre che n. 12 del 22 ottobre 2007). - l’avvenuta realizzazione delle opere esclude, nella specie, la restituzione del bene immobile appreso senza limiti di tempo: e da ciò discende la condanna della Comunità Montana e della Regione Veneto, nella loro qualità di soggetti finanziatori e realizzatori delle opere, al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente; danno che sarà conseguentemente corrisposto da ciascuna di tali due amministrazioni nella misura del 50% del suo ammontare.D’intesa con la Regione Veneto, la Comunità Montana “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” avanzerà pertanto alla parte ricorrente, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2, una proposta di liquidazione del danno da essa subito che, a’ sensi del predetto comma 6 dell’art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, consisterà nella determinazione di una somma corrispondente al valore dei terreni nella specie utilizzati per scopi di pubblica utilità, con computo degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui i terreni medesimi sono stati occupati.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla pretesa risarcitoria conseguente ad occupazione divenuta illegittima per effetto dell’annullamento degli atti della procedura espropriativa comportante in particolare, caducazione della PU; ciò in quanto l’annullamento, pur eliminando con efficacia ex tunc i provvedimenti ablatori, non determina un’ipotesi di carenza assoluta di potere in capo all’Amministrazione

Estratto: «Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla richiesta di restituzione dei fondi e di risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima.La decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, discendente, nella prospettazione di parte ricorrente, dall’omessa indicazione dei termini dell’espropriazione e dei termini di inizio e fine lavori, ed il conseguente annullamento degli atti della procedura espropriativa, pur eliminando con efficacia ex tunc i provvedimenti ablatori, non determina un’ipotesi di carenza assoluta di potere in capo all’Amministrazione che, nel momento in cui ha agito, lo ha fatto esercitando le prerogative pubblicistiche di cui era titolare, seppure successivamente l’esercizio delle stesse sia stato riconosciuto viziato ed abbia provocato l’annullamento degli atti della procedura espropriativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 agosto 2005, n. 4; Adunanza Plenaria, 16 novembre 2005 n° 9; Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2006, n. 2; Adunanza Plenaria, 22 ottobre 2007, n° 12). Quindi in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 191 del 2006, i fatti costitutivi della domanda sono causalmente ascrivibili all’esercizio del potere ablatorio, pur se essi emergono “in un momento nel quale quest’ultimo è ormai mutilato per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge”, con la conseguenza che la giurisdizione rimane in capo al giudice amministrativo (Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4). L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (30.07.2007, n. 9) ha, di recente, ribadito che “…nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi”.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del GA la domanda risarcitoria per intervenuta occupazione illegittima conseguente ad una dichiarazione di p.u. anche se poi annullata in sede giurisdizionale.

Estratto: «In via preliminare, anche con riferimento alla relativa eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Bagheria, deve essere chiarito che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, in virtù dell’art. 34 del D.Lvo. n. 80/1998 come modificato dall’art.5 della legge n. 205/2000, sul punto non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale n. 204/2004.Invero l’occupazione dei terreni dei ricorrenti è comunque conseguente ad una dichiarazione di p.u., poi annullata in sede giurisdizionale (cfr. Cons. di Stato, IV 3.9.2008 n. 4112, Cons. di Stato, IV, 16.11.2007 n. 5830), ed anche a seguito dell’assetto conseguente all’intervento del Giudice delle leggi, tali casi rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato A. P. n. 2/2006).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.