Giurisdizione sul perfezionamento dell'iter espropriativo tramite negozio di cessione

Estratto: «Preliminarmente dev’essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, venendo in rilievo un comportamento di materiale apprensione e di irreversibile trasformazione di un bene privato, comunque collegato all’esercizio, seppure illegittimo, di un potere amministrativo (cfr. Corte Cost. n. 191 del 11.5.2006) - estrinsecatosi nella adozione della dichiarazione di pubblica utilità e del successivo decreto di occupazione di urgenza - tenuto altresì conto, quanto alla domanda risarcitoria, che la predetta giurisdizione deve del pari ritenersi sussistente in forza del principio di concentrazione della tutela in attuazione del canone costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale.»

Sintesi: La domanda di risarcimento del danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento, per non avere (nel caso di specie) fatto seguito all'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità il perfezionamento dell'iter espropriativo tramite negozio di cessione o con il decreto di esproprio, appartiene alla giurisdizione del GA.

Estratto: «Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 settembre 2004 n. 6245) ha evidenziato come, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio non comporti la cessione volontaria del bene, sicché è sempre necessario il completamento del procedimento al fine del passaggio della proprietà del bene dall’espropriato all’espropriante. Tali ragioni impongono quindi di ritenere che il detto accordo non abbia valenza sostitutiva degli atti conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a perdere efficacia, qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio. Agli stessi risultati perviene altresì la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 2001, n. 12704) che evidenzia come dall'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di espropriazione non deriva una cessione volontaria del bene che renda non più necessario il completamento della procedura espropriativa. Al contrario, va sottolineato come il procedimento espropriativo deve concretamente proseguire sino al suo completamento proprio al fine di dare vita all'effetto traslativo della proprietà. Pertanto, se il procedimento non si conclude con l'espropriazione, viene meno l'efficacia dell'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità, non potendovi essere un'indennità di espropriazione se non c'è espropriazione.Ne consegue che, nel caso in esame, non essendo seguito all’accordo bonario nessuno dei due atti, né quello di diritto comune né quello di stampo autoritativo, che permette la conclusione del procedimento, è errata la valutazione operata dal giudice di prime cure sul perfezionamento del momento ablatorio. La domanda proposta in primo grado, pertanto, non appartiene alla giurisdizione ordinaria, proprio perché non si è verificato il fatto presupposto, ossia il completamento dell’iter espropriativo.Deve quindi ritenersi fondata la doglianza proposta sull’errata declinatoria della giurisdizione operata dal T.A.R. di Brescia.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla conseguente pretesa risarcitoria; il potere espropriativo, infatti, anche se male esercitato, sussiste in capo al Comune espropriante e si configura quale manifestazione della funzione pubblica, secondo la direttiva ermeneutica segnata dalla sentenza della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.

Estratto: «18. Nel caso di specie l’occupazione è stata disposta per anni 5, a partire dal 28.5.1997, secondo la delibera di proroga di G.M. n. 1710 del 20.5.1998, ma, di fatto, i termini decorrono dal 12 gennaio 1998, data di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso del bene dei ricorrenti. I termini della dichiarazione di pubblica utilità, sia che si considerino decorrenti a partire dal 28.5.1997, sia che si considerino decorrenti dal 12 gennaio 1998, sono scaduti in data 28 maggio 2002 ovvero in data 12 gennaio 2008 e, poiché - come attestato nella suddetta nota n. 28/2007 - il decreto di esproprio non è stato adottato nei predetti, l’impossessamento perpetrato successivamente alla scadenza del periodo di legittima occupazione da parte del Comune dei beni di proprietà dei ricorrenti per operare una trasformazione irreversibile degli stessi, deve senz’altro considerarsi illecito e fonte di responsabilità aquiliana. 19. Restano quindi da considerare le sorti da riservare al bene sottratto ai legittimi proprietari con modalità tali da integrare una fattispecie di illecito extracontrattuale, non potendosi accedere acriticamente alla tesi - implicitamente presupposta dai ricorrenti - per la quale la protrazione dell’occupazione accompagnata dalla irreversibile trasformazione del suolo occupato e destinato a parcheggio e viabilita, senza restituzione del bene obbligherebbe in ogni caso l’ente usurpatore (oramai divenuto proprietario del bene) unicamente a risarcire il danno.20. In punto di giurisdizione a conoscere della relativa controversia risarcitoria va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal resistente Comune e va ribadito che, nella fattispecie in esame, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti il potere espropriativo, anche se male esercitato, sussiste in capo al Comune espropriante e si configura quale manifestazione della funzione pubblica, secondo la direttiva ermeneutica segnata dalla sentenza della Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006.»

Sintesi: In ipotesi di occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla conseguente pretesa risarcitoria.

Estratto: «Il ricorso è ammissibile e in parte fondato, sicché potrà essere accolto, nei limiti di quanto di ragione.Sussiste, in primo luogo, nella fattispecie in esame, la giurisdizione esclusiva di questo adito G.A. E’ vero che successivamente alla pronuncia del 2003 del Tribunale di Nola declinatoria della giurisdizione ordinaria è intervenuta la pronuncia...
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Sintesi: Della domanda di risarcimento del danno da accessione invertita conseguente alla mancata conclusione del procedimento, conosce il GA.

Estratto: «1. Vanno preliminarmente trattate le eccezioni processuali dedotte dalle resistenti.1.1 Viene eccepito, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.1.1 L'eccezione è infondata nella parte in cui deduce il difetto di giurisdizione sull’istanza di risarcimento del danno a seguito di occupazione definitiva (c.d. accessione invertita) del bene e dei danni indiretti che eventualmente ne sono derivati.Al riguardo è sufficiente osservare, in punto di fatto, che la vicenda ha tratto origine da una formale procedura espropriativa che, come è stato confermato in sede di verificazione, è rimasta inconclusa per omessa adozione del decreto di esproprio.In punto di diritto vanno richiamati gli orientamenti delle Sezioni Unite che, dopo le note sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205/2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327/2001, art. 53, hanno ritenuto che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla cd. occupazione espropriativa rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ciò in quanto entrambe le disposizioni legislative si sottraggono alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera - costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione: costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della P.A. (cfr. Cass. SS.UU. nn. 19500/2008; 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007).»

Sintesi: A seguito dell’assetto delineato con le decisioni della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento amministrativo (per qualsiasi vizio), ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione occupi il fondo privato in assenza della conclusione del procedimento mediante emanazione del decreto di esproprio.

Estratto: «Con riferimento poi all’altra eccezione proposta in rito dall’amministrazione — basata sulla mancata impugnazione di un atto illegittimo — pur non essendo questa la sede per ripercorrere la controversa questione relativa alla c.d. pregiudiziale amministrativa, va rilevato che, nel caso di specie, dopo l’emanazione di un legittimo provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza, l’amministrazione non ha provveduto a completare la procedura emanando il necessario decreto di esproprio. A seguito dell’assetto delineato con le decisioni della Corte Cost. 204/2004 e 191/2006, non v’è dubbio che la relativa controversia spetti al giudice amministrativo e che questi possa emettere sentenza di condanna al risarcimento dei danni (“la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo va riconosciuta non solo quando si impugni un atto del procedimento amministrativo (per qualsiasi vizio), ma anche quando il ricorso miri ad ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso all'esercizio della funzione pubblica; tale connessione sussiste quando l'amministrazione abbia occupato il fondo privato in assenza del previo decreto di esproprio ai sensi di legge ed abbia continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico” (Cons. Stato 18 giugno 2008, n. 3026).»

Sintesi: In ipotesi di occupazione originariamente legittima, poi divenuta illegittima per la mancata conclusione nei termini delle procedure espropriative, sussiste la giurisdizione del GA in ordine alla conseguente pretesa risarcitoria.

Estratto: «E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. sollevata dalla difesa comunale, sussistendo, nella fattispecie, la cognizione amministrativa della controversia, trattandosi non già di un’occupazione puramente usurpativa (relativa a comportamenti “meri”), ma di un’occupazione originariamente legittima...
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Sintesi: La giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste non soltanto quando s’impugna un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso mira ad ottenere la tutela del diritto di proprietà e, cioè, di fronte a comportamenti connessi all'esercizio di pubblici poteri, come nell'ipotesi in cui l'amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui dopo averlo acquisito in esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di specie dichiarazione di PU), cui non ha fatto seguito l'adozione del decreto di esproprio.

Estratto: «2.1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione, relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, per le considerazioni già rassegnate da questo Tribunale con la precedente decisione (Sez. III, n. 99 del 30 gennaio 2008), che in questa sede si ribadiscono, confermandosi che spetta alla giurisdizione amministrativa la cognizione della fattispecie denominata occupazione appropriativa o accessione invertita (Corte Cost. n. 204 del 2004; Cons. St. Ad. Plen. n. 4 del 2005).In vero, la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste, non soltanto quando s’impugna un atto del procedimento espropriativo, ma anche quando il ricorso mira ad ottenere la tutela del diritto di proprietà e, cioè, di fronte a comportamenti connessi all'esercizio di pubblici poteri, come nell'ipotesi in cui l'amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui dopo averlo acquisito in esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all'esproprio (da ultimo, Tar Lombardia Brescia, Sez. I, 6 maggio 2008, n. 480; Tar Campania Salerno, Sez. I, 28 aprile 2008, n.1077; Tar Lazio Roma, Sez. II, 19 novembre 2007, n.11455; Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752).Nella specie, all’emissione della dichiarazione di pubblica utilità non ha mai fatto seguito l’adozione del decreto di esproprio.»

Sintesi: Il ristoro del pregiudizio conseguito all'irreversibile trasformazione di terreni appresi sulla base di provvedimenti emessi alla luce di precedente dichiarazione di pubblica utilità, cui non ha fatto seguito il decreto di esproprio, dev'essere chiesto al giudice amministrativo, attenendo la violazione alla regolarità e non all'esercizio di un'attività provvedimentale.

Estratto: «Ciò posto, rileva il Collegio che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa rientrano nella giurisdizione esclusiva...
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Sintesi: In ipotesi di occupazione acquisitiva (e non usurpativa), per non avere alla legittima occupazione d’urgenza mai fatto seguito l’adozione del decreto di esproprio, della conseguente tutela risarcitoria conosce il GA; ciò in quanto l’occupazione del bene in tale fattispecie è pur sempre riconducibile all'esercizio del pubblico potere e, di conseguenza, le relative vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 D.lgs. n. 80/1998 e dell'art. 53 DPR 327/2001.

Estratto: «2. In via pregiudiziale deve rilevarsi che con riferimento a tale pretesa nella sostanza fatta valere con il ricorso, sembra sussistere la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta. Come sopra già precisato, invero, il ricorrente ha subito da parte del Comune un’occupazione acquisitiva (e non usurpativa), in quanto alla legittima occupazione d’urgenza non ha mai fatto seguito l’adozione del decreto di esproprio, e rivendica nella sostanza il pagamento dei danni subiti.Ora della questione si è più volte occupata la giurisprudenza amministrativa e questo TAR (tra le tante, sentenza n. 673 del 2007), la quale - pur con alcune perplessità ha ripetutamente avuto modo di affermare che, dopo le sentenze della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, e 11 maggio 2006, n. 191, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da occupazione c.d. usurpativa ove tale occupazione non sia in alcun modo riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l’occupazione sia riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo (cfr, da ultimo Cons. giust. amm. reg. Sic., 20 giugno 2007, n. 504, e Cons. St., sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5190, e 4 agosto 2006, n. 4763, e sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3878).A tale giurisprudenza - va ulteriormente ricordato - ha già aderito, anche di recente, la sede di L’Aquila di questo Tribunale (cfr. le sentenze 29 maggio 2007, nn. 272-279), per cui deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere della controversia dedotta, in quanto l’occupazione del bene in questione (da qualificarsi come “acquisitiva” e non come “usurpativa”) è certamente collegata e riconducibile all’esercizio di un potere amministrativo, dal momento che - come già detto - tale occupazione non è avvenuta “sine titulo”, ma è riconducibile all’esercizio di un pubblico potere.Sul punto va ricordata altresì la decisiva pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 30 luglio 2007 n. 9, secondo cui l'occupazione di un immobile da parte di un'amministrazione, che si protragga senza un decreto di esproprio anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, è pur sempre riconducibile all'esercizio del pubblico potere e, di conseguenza, le relative vertenze risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 e dell'art. 53 t.u. 8 giugno 2001 n. 327.»

Sintesi: Alla luce dell'art. 53 DPR 327/2001, le controversie aventi ad oggetto la tutela risarcitoria conseguente a mancata conclusione della procedura, risulta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risultando la vicenda sostanziale contrassegnata dal collegamento con l’esercizio, sia pure viziato, del potere amministrativo, secondo le forme tipiche disegnate dall’ordinamento.

Estratto: «Con il primo motivo l’appellante principale deduce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo nel caso all’esame una ipotesi di occupazione usurpativa conoscibile solo dal Giudice ordinario. Analoghe conclusioni spiega in via incidentale l’A.N.A.S., rilevando come la adozione del decreto di esproprio dopo la scadenza dei termini...
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Sintesi: Le controversie con le quali il privato, deducendo il mancato completamento dell'opera pubblica nei termini procedimentali, chieda, vista la carenza del potere ablatorio dell'amministrazione, la restituzione del bene ed il risarcimento del danno, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo.

Estratto: «E' ovvio che, allorquando si prospetti dall'attore un'occupazione di fondi resasi necessaria per la costruzione di una strada, senza che sia dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni prive dei requisiti di legittimità - come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge, la giurisdizione vada individuata sulla base della natura della posizione giuridica soggettiva che si assume lesa, per cui, riguardo alla pretesa di restituzione del terreno, sono configurabili situazioni giuridiche riconducibili al diritto soggettivo. Le controversie con le quali il privato, come nel caso in esame, deducendo il mancato completamento dell'opera pubblica nei termini procedimentali, chieda, vista la carenza del potere ablatorio dell'amministrazione, la restituzione del bene e il risarcimento del danno sono in sostanza attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo ravvisabile la lesione di un diritto soggettivo.»

Sintesi: Del danno conseguente all’occupazione del bene e conseguente costruzione dell’opera in forza di dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione non seguiti dall'emissione del provvedimento di esproprio, conosce il giudice amministrativo, trattandosi di comportamento della Pubblica Amministrazione discendente, comunque, dall’esercizio di una pubblica funzione.

Estratto: «6.3. Il Collegio, per parte propria, rileva che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in effetti confortata dalla copiosa e quanto mai puntuale citazione da parte dei ricorrenti di precedenti giurisprudenziali del tutto concordanti tra Sezioni Unite di Corte di Cassazione e Consiglio di Stato nell’ipotesi - qui, per l’appunto, configuratasi - di danno discendente dall’avvenuta fissazione di termini in sede di occupazione d’urgenza non seguita dall’emissione del provvedimento di esproprio.Come ha ammesso la stessa difesa del Consorzio, con decreto Prot. n. 6555 dd. 26 novembre 1976 il Prefetto di Verona ha nella specie preso atto della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere disposta con Decreto del Ministero per l’Agricoltura e le Foreste Prot. n. 16772 dd. 25 ottobre 1974 con durata di 24 mesi decorrente dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione di tale provvedimento, e ha conseguentemente disposto l’occupazione temporanea di urgenza del fondo per la durata di due anni.Tale circostanza determina ex se la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’occupazione dell’area e la susseguente costruzione della strada sono state inizialmente supportate dalla dichiarazione di pubblica utilità, dalla fissazione dei termini per l’espropriazione e dall’emissione del decreto di occupazione di urgenza, e la procedura ablatoria è solo susseguentemente divenuta illegittima in dipendenza della mancata emissione del decreto di esproprio: ossia si configura - per tutto quanto detto innanzi - una chiara fattispecie di “comportamento” della Pubblica Amministrazione discendente, comunque, dall’esercizio di una pubblica funzione.»

Sintesi: Alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 2582/2007, va affermata la giurisdizione del GA in ipotesi di occupazione divenuta illegittima per mancata conclusione del procedimento.

Estratto: «6.- Nel merito, quindi, ritiene il Collegio che la controversia si inquadri entro la fattispecie esaminata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2582 del 2007, che di seguito, pertanto, si richiama nelle parti significative quanto alla vicenda in oggetto: - «Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio. In base alle sentenze sopra richiamate della Corte Costituzionale (che hanno determinato principi rilevanti per determinare i criteri di riparto), continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che -pur se attinenti in senso lato ad “aspetti dell’uso del territorio”- siano riconducibili a “strumenti intrinsecamente privatistici” (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica. La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui). Invece, tenuto conto dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001 (per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva quando la controversia abbia per “oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti” “conseguenti alla applicazione delle disposizioni dei testo unico”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, vi è la giurisdizione esclusiva quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio. Ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione – originariamente disposta iure - sia divenuta sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Vanno al riguardo richiamati i principi già formulati Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191, 27193), nonché dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva quando sia chiesta la tutela del diritto di proprietà nella materia espropriativa in presenza di comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (v. le decc. n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, nonché la dec. n. 4 del 2005, che ha riguardato un caso corrispondente a quello ora in esame, in cui la domanda di risarcimento si fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e sulla mancata restituzione del bene).La sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, evincibile dal vigente quadro normativo, trova una razionale giustificazione (che rende il medesimo art. 53 del testo unico coerente con l’art. 103 Cost.), poiché il Comune: a) ha occupato il fondo ed ha eseguito l’opera in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici; b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine (così rilevando la mancata conclusione del procedimento e il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento);c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, valutati nei precedenti atti e in quelli che hanno riguardato l’utilizzazione delle risorse economiche, per l’utilizzo dell’acquedotto da parte della collettività» (Cons. St., IV, 21.5.07, n. 2582).»

Sintesi: Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, della domanda di risarcimento del danno in conseguenza dello spossessamento di terreno di proprietà privata a seguito di provvedimento di occupazione, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica, senza l'emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione, conosce il G.A.; ciò in quanto trattasi comunque di comportamento connesso all’esercizio di potere.

Estratto: «4. Per quanto attiene l’eccepito difetto di giurisdizione, il Collegio deve osservare che, come affermato in giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 578 del 4 luglio 2009, e Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 27191 del 20 dicembre 2006), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.