Lesione del diritto di proprietà dovuta ad esercizio di potere pubblico: giurisdizione e competenza

Sintesi: L’esercizio di un pubblico potere è dimostrato dalla presenza, ab origine, della dichiarazione di pubblica utilità, oltre che di successivi atti del procedimento ablativo, la cui eventuale illegittimità non esclude la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto.

Estratto: «II. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa resistente, trattandosi di controversia palesemente rientrante in quelle comprese nell’art. 133, co. 1, lett. g) (“controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità..”).Che nella specie sia involto l’esercizio di un pubblico potere è dimostrato dalla presenza, ab origine, della dichiarazione di pubblica utilità, oltre che di successivi atti del procedimento ablativo, la cui eventuale illegittimità non esclude la giurisdizione amministrativa, cui sono sottratti solo i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto (cfr., ex pluris, Cass. Sezz.Un., n.2788/2010).»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa come mancanza di qualunque facultas agendi vincolata o discrezionale di elidere o comprimere detto diritto – devolute come tali alla giurisdizione ordinaria, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione (Cons. Stato, IV, 4.4.2011, n.2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18.12.2008, n.1796; 1.6.2007, n.466; Cons. Stato, A.P. 30.7.2007, n.9 e 22.10.2007, n. 12; T.A.R. Basilicata, 22.2.2007, n.75; T.A.R. Puglia, Bari, III, 9.2.2007, n.404; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18.12.2007, n.6676; T.A.R. Lazio, Roma, II, 3.7.2007, n.5985; T.A.R. Toscana, I, 14.9.2006, n.3976; Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2006, nn. 27190, 27191 e 27193). Mentre le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria, così come il giudice amministrativo - nello stabilire l’importo del danno da ablazione illegittima - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione pure è di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, viceversa sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di danni conseguenti all’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e, in generale, di un provvedimento amministrativo in tema di espropriazione per pubblica utilità.2.1 Chiarito che in materia di espropriazione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio tragga origine da una procedura espropriativa avviata e non conclusa, va ricordato che ancora di recente si è affermato (Cons. Stato, IV, 2.3.2010, n.1222) che l’art.53 del DPR n.327/2001, per come ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono il vincolo preordinato all’esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato il procedimento caratterizzato dall’esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi, anche quando trattasi di procedimenti espropriativi diretti alla esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modificazione di un’opera pubblica e di atti strumentali alla realizzazione di detta finalità pubblica (Cass. Civ., SS. UU., ord.za 16.12.2010, n.25393). Si è dunque in presenza di una fattispecie riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per come derivante da esercizio di un pubblico potere, anche nel caso in cui si lamenti formalmente l’occupazione di aree non comprese nell’ambito della procedura espropriativa, ma in realtà si abbia riguardo al decreto di esproprio, cioè alla determinazione del suo effettivo contenuto, per la dedotta occupazione di una superficie superiore a quella presa in considerazione da una precedente ordinanza di occupazione d’urgenza, poiché ai fini della liceità o meno va verificato lo specifico contenuto degli atti e degli accordi posti in essere nel corso del procedimento ablatorio.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. Premesso che si ritiene di prescindere dalla richiesta di interruzione del giudizio attesi i profili sia di inammissibilità che di infondatezza del gravame, in punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di p.u. e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all'esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «La pretesa di parte ricorrente si riferisce a due aree, catastalmente distinte, della quali la prima (part. 49), oggetto del decreto di occupazione d’urgenza n. 2/98, già annullato da questo Giudice, mentre la seconda (n. 1049), asseritamente estranea ad ogni atto formale di natura ablativa.
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante...
[...omissis...]

Sintesi: Intervenuta l'approvazione del progetto dell’opera pubblica, con valenza ex lege di declaratoria di pubblica utilità, non si è in presenza di un mero comportamento, sebbene di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione di un’opera pubblica; ne consegue la giurisdizione del G.A. in ordine alle pretese risarcitorie.

Estratto: «Sotto altro aspetto, l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa risulta, in ogni caso, destituita di fondamento, posto che, come esattamente osservato dal giudice amministrativo lucano nella citata ordinanza, intervenuta l’incontestata approvazione del progetto dell’opera pubblica...
[...omissis...]

Sintesi: Qualora esista una valida dichiarazione di pubblica utilità le controversie iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, appartengono alla cognizione del giudice amministrativo non perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comportano lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia.

Estratto: «3 - Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è già stato definito da queste Sezioni Unite in base ai principi di seguito precisati:La recente Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2012, n. 16846 ha stabilito che il D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, comma 1, secondo periodo stabilisce che...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Estratto: «III.b)- Sul Giudice competente alla definizione della causa.Anche questa è tematica complessa.In linea di principio, va ricordato che la C. C.le, con la sentenza nr. 204 del 2004 ha dichiarato in contrasto con la Costituzione la nuova formulazione (recata dall’art.7 della legge n.205 del 2000)...
[...omissis...]

Sintesi: Con particolare riferimento al settore delle occupazioni illegittime, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del Giudice amministrativo, anzitutto, in presenza di un concreto esercizio del potere e, quindi, nella situazione in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u. pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal Giudice amministrativo.

Sintesi: A seguito delle decisioni 204/2004 e 191/2006 della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, e, quindi, tutte quelle in cui l'esercizio del potere si è manifestato con l'adozione della dichiarazione di p.u., pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e/o la sua utilizzazione nonché la sua irreversibile trasformazione sono avvenute senza alcun titolo che le consentiva, ovvero malgrado detto titolo (ad esempio, il decreto di espropriazione) sia stato annullato dalla stessa autorità amministrativa che lo ha emesso oppure dal giudice amministrativo.

Estratto: «Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: Laddove la lesione del diritto di proprietà è riconducibile all’esercizio, sia pure illegittimo, del potere pubblico, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Pertanto, le controversie in cui si fa questione di attività di ingerenza e trasformazione di un bene privato conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, e quindi espressione di un potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione amministrativa. E ciò a prescindere dalla circostanza che il relativo procedimento ablatorio sia o meno sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia o meno caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «Il Collegio ben sa che in passato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di espropriazioni per pubblica utilità era tutt’altro che di agevole identificazione, soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui la giurisprudenza configurava la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva).
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione del G.A. esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti ed ad essa conseguenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia poi sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.

Estratto: «Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, deve ritenersi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità...
[...omissis...]

Sintesi: Il risarcimento dei danni conseguenti all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con provvedimenti emessi sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità deve essere chiesto al Giudice Amministrativo restando riservate al Giudice Ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpati.

Estratto: «Quanto al ricorso r.g. 2156/2012, risulta poi infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per come già affermato da questa sezione nella sentenza n. 14322/2010 secondo cui “il risarcimento dei danni conseguenti all'irreversibile trasformazione di terreni occupati con provvedimenti emessi sulla base di precedenti dichiarazioni di pubblica utilità deve essere chiesto al Giudice Amministrativo (da ultimo: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 maggio 2008 n. 11848), restando riservate al Giudice Ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa (cfr. anche Corte di Cassazione, n.2007/26737) ed indennità di occupazione legittima od esproprio (C. Cass. 2007/24632; 2007/9847).”.Invero, nel caso di specie, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del Comune, non manca la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trattasi, ma, ferma restando tale dichiarazione, è solo stata occupata un’area di ampiezza lievemente maggiore rispetto a quella prevista dal piano particellare.»

Sintesi: A prescindere dal fatto che la dichiarazione di pubblica utilità sia illegittima ab origine o ne sia sopravvenuta la decadenza, la semplice presenza di tale atto qualifica tutta l’attività conseguente come esercizio del potere ablatorio, come tale soggetto al giudizio del giudice amministrativo.

Estratto: «È pur vero che, nel caso di specie, non vi è traccia alcuna di provvedimenti contenenti la dichiarazione di pubblica utilità ed è anche vero che, normalmente, il discrimine tra comportamento della pubblica amministrazione suscettibile di essere valutato dal giudice amministrativo, in quanto comunque connesso all’esercizio di una potestà amministrativa...
[...omissis...]

Sintesi: Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sono stati sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto i “comportamenti” meramente materiali, che non costituiscono per nulla esplicazione di potere autoritativo, e non anche quelli posti in essere in esecuzione di un’originaria dichiarazione di pubblica utilità, senza che il successivo avvenimento consistente nella scadenza dei termini e/o nella mancata adozione del decreto di esproprio possa diminuirne la valenza giuridica, trattandosi di condotte ab origine funzionali alla realizzazione di scopi di pubblica utilità.

Estratto: «3 – Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata esplicazione dei motivi svolta da parte del Comune di Castelnuovo.Giova a riguardo rilevare che il ricorso, se è vero che riporta integralmente l’atto di citazione inizialmente esperito e di seguito ritrascritto nel ricorso dinanzi al TAR della Campania – Salerno – per poi essere nuovamente riportato nella presente sede di riassunzione con atto depositato in data 6 dicembre 2010, va altresì osservato che - come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la nota decisione n. 3 del 23 marzo 2011 - “Il Codice del processo amministrativo - D.Lgs. n. 104/2010 - ammette l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunzie dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”.In particolare, tale Consesso ha evidenziato a riguardo della “disciplina dettata dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 (art. 2)” – e che pertanto trova applicazione nella fattispecie in forza del principio tempus regit actum - che “L'art. 30 del codice ha infatti previsto, ai fini che qui rilevano, che l'azione di condanna al risarcimento del danno può essere proposta in via autonoma (comma 1) entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3, primo periodo).La norma, da leggere in combinazione con il disposto del comma 4 dell'art. 7 - il cui inciso finale prevede la possibilità che le domande risarcitorie aventi ad oggetto il danno da lesione di interessi legittimi e di altri diritti patrimoniali consequenziali siano introdotte in via autonoma - sancisce, dunque, l'autonomia, sul versante processuale, della domanda di risarcimento rispetto al rimedio impugnatorio.Detta autonomia è confermata, per un verso, dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, che considera il giudizio risarcitorio quale eccezione al generale divieto, per il giudice amministrativo, di conoscere della legittimità di atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento; e, per altro verso, dal comma 3 dello stesso art. 34, che consente l'accertamento dell'illegittimità a fini meramente risarcitori allorquando la pronuncia costitutiva di annullamento non risulti più utile per il ricorrente.Questo reticolo di norme consacra, in termini netti, la reciproca autonomia processuale tra i diversi sistemi di tutela, con l'affrancazione del modello risarcitorio dalla logica della necessaria "ancillarità" e "sussidiarietà" rispetto al paradigma caduca torio”.Peraltro, l’Adunanza Plenaria ha avuto modo in quella sede di evidenziare come “Il riconoscimento dell'autonomia, in punto di rito, della tutela risarcitoria si inserisce - in attuazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale richiamati dall'art. 1 del codice oltre che dei criteri di delega fissati dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - in un ordito normativo che, portando a compimento un lungo e costante processo evolutivo tracciato dal legislatore e dalla giurisprudenza, amplia le tecniche di tutela dell'interesse legittimo mediante l'introduzione del principio della pluralità delle azioni. Si sono, infatti, aggiunte alla tutela di annullamento la tutela di condanna (risarcitoria e reintegratoria ex art. 30), la tutela dichiarativa (cfr. l'azione di nullità del provvedimento amministrativo ex art. 31, comma 4) e, nel rito in materia di silenzio-inadempimento, l'azione di condanna pubblicistica (cd. azione di esatto adempimento) all'adozione del provvedimento, anche previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (art. 31, commi da 1 a 3).Deve, inoltre, rilevarsi che il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l'azione di condanna volta ad ottenere l'adozione dell'atto amministrativo richiesto. Ciò è desumibile dal combinato disposto dell'art. 30, comma 1, che fa riferimento all'azione di condanna senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull'atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell'art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., già con riguardo al quadro normativo anteriore, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 2139; 9 febbraio 2009, n. 717).In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell' interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva”.Ma già, in vero, l’ammissibilità della tutela risarcitoria, proprio con riferimento alle ipotesi di occupazione illegittima aveva fatto ingresso nel processo amministrativo fin dall’indomani della l. 21 luglio 2000, n. 205.Quanto alla riconducibilità alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il Consiglio di Stato, con la decisione dell’Adunanza Plenaria 22 ottobre 2007, n. 12 evidenziava che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, sono stati sottratti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto i “comportamenti” meramente materiali, che non costituiscono per nulla esplicazione di potere autoritativo, e non anche quelli posti in essere in esecuzione di un’originaria dichiarazione di pubblica utilità, senza che il successivo avvenimento consistente nella scadenza dei termini e/o nella mancata adozione del decreto di esproprio possa diminuirne la valenza giuridica, trattandosi di condotte ab origine funzionali alla realizzazione di scopi di pubblica utilità.La necessità di non scindere la controversia ove necessariamente si intersecano posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo – come nella fattispecie che occupa – risponde al principio di effettività e di concentrazione delle tutele.Nella specie si viene a configurare un’ipotesi di occupazione sine titulo, qualificata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. CEDU, 15 e 29 luglio 2004, Scordino c. Italia; id., 30 maggio 2000, Carbonara & Ventura c. Italia. CEDU, 15 e 29 luglio 2004, Scordino c. Italia; id., 30 maggio 2000, Carbonara & Ventura c. Italia) come illecito permanente.Quanto sin qui osservato appare sufficiente a dirimere i dubbi - prospettati dalla difesa della Regione - in ordine all’autonomia dell’azione risarcitoria.Deve escludersi, infatti, che nel presente giudizio teso all’accertamento dell’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione, in via meramente incidentale e finalizzato all’ottenimento del risarcimento dei danni (in primo luogo in forma specifica), risultino apprezzabili eccezioni di inammissibilità per mancata enumerazione dei motivi di gravame, dovendosi essi desumere – come è nella specie – dal corpo del ricorso in cui si chiede di sanzionare il comportamento delle pubbliche amministrazioni intimate.»

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «3. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione...
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «5. In punto di giurisdizione, la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi, nella circostanza, dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto...
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Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi, purché vi sia un collegamento all’esercizio della pubblica funzione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione la Sezione ritiene di non aver motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera...
[...omissis...]

Sintesi: Spettano alla cognizione del G.A. le domande di risarcimento del danno sia nel caso in cui l’opera pubblica sia stata realizzata nel periodo di vigenza della dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza (ma tale provvedimento abbia perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro i termini: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa).

Estratto: «In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, in quanto tale controversia rientra nell’ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. g), Cod. Proc. Amm., che comprende anche “i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”.Infatti, prima l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell’11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma specifica o in forma equivalente) sia nel caso in cui l’opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d’urgenza (come nella specie) e conseguente spossessamento dell’area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano di spettanza del Giudice Amministrativo in virtù del principio di concentrazione e dell’attribuzione al Giudice Amministrativo di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione), in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004 ha statuito la compatibilità con l’art. 103, comma 1, Cost. delle norme che devolvono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione dei diritti soggettivi sui quali incide la Pubblica Amministrazione come “Autorità”, come per es. le domande di risarcimento dei danni (sia in forma specifica che in forma equivalente), derivanti eziologicamente dall’esplicazione di una pubblica funzione e/o un pubblico potere, per cui le “particolari materie” di cui al citato art. 103, comma 1, Cost. sono quelle che coinvolgono anche isolatamente diritti soggettivi sui quali interferiscono poteri pubblicistici (e non solo le controversie in cui sono coinvolti insieme interessi legittimi e diritti soggettivi oppure che implicano l’esame della posizione di diritto soggettivo dopo l’annullamento del provvedimento degradatorio, al quale si correla sempre una posizione di interesse legittimo), come la fattispecie che ha ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall’esplicazione di un pubblico potere (quello di imprimere ad un bene la dichiarazione di pubblica utilità), divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa entro il termine stabilito nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità.Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola “comportamenti” dall’art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998 (ora sostituito dall’art. 133, lett. g, Cod. Proc. Amm.), ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titulo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all’esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell’occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell’interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come “Autorità”.»

Sintesi: Qualora il comportamento illegittimo che si contesta all'Amministrazione origini da una dichiarazione di pubblica utilità e si colleghi all'esercizio della potestà espropriativa, tale attività, seppur non ritenuta legittima, ricade nell'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Estratto: «E difatti, quanto all’eccezione sub lett. a), mentre va esclusa la giurisdizione amministrativa con riguardo agli atti impugnati concernenti la determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio ed il deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti, [ai sensi dell'art. 133, lett. g) che espressamente fa salva la giurisdizione del Giudice ordinario], per converso, sussiste, per pacifica giurisprudenza, la giurisdizione amministrativa in tutte le controversie concernenti provvedimenti o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di potere amministrativo, secondo quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, in specie con riferimento alle controversie riguardanti provvedimenti e/o comportamenti afferenti alla procedura espropriativa; per cui anche le domande risarcitorie, nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, nelle materie di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 C.p.a. (nella specie, lett. g), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, sia che vengano proposte unitamente all'impugnazione di atti amministrativi, sia che vengano proposte, come nella fattispecie, autonomamente (art. 30, comma 1).Ora, nel caso di cui trattasi, la società ricorrente non esclude l’esistenza di un potere espropriativo in capo alla p.a. né mette in dubbio che tale potere sia stato, con riguardo alla corrente vicenda contenziosa, esercitato. Essa, invero, esclude che l’atto ovvero gli atti espressivi dell’esercizio di quel potere possano essere efficaci nei suoi confronti ( in quanto mai notificatile); e, pertanto, chiaramente chiede di essere risarcita a fronte dei danni cagionatile da una condotta amministrativa riconducibile all’esercizio (a suo avviso, illegittimo) del potere pubblico. Altrimenti detto nel caso di specie, il comportamento illegittimo che si contesta all'Amministrazione origina da una dichiarazione di pubblica utilità e si collega all'esercizio della potestà espropriativa, con la conseguenza che tale attività, seppur non ritenuta legittima, ricade nell'ambito della giurisdizione del Giudice amministrativo, nel pieno rispetto del principio secondo cui "deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto" (Corte Cost. le sentenza n. 191 del 2006). Ne segue che la giurisdizione sulla controversia pertiene all’adito Tribunale con accessiva infondatezza dell’eccezione sub lett.a) promossa dal Comune di Roma e da Intermetro.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione amministrativa del giudice amministrativo ( ex art 133, comma 1 , lettera f , c.p.a.) in ipotesi di comportamento dell'Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere che si sia manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità.

Estratto: «Preliminarmente deve osservarsi che anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010 n.293- che ha dichiarato la illegittimità dell’art 43 d.p.r. 327/2001- rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ( ex art 133, comma 1 , lettera f , c.p.a.) in ipotesi di comportamento della amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere che, come nella fattispecie in esame, si è manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità .»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.