Sulla determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo è competente il G.A.

Estratto: «2.1. In primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione.Sostiene il Consorzio che, vertendo il giudizio in materia di concessione per uso pascolo di terreni golenali facenti parte del demanio idrico, la controversia sarebbe attratta nell’ambito dell’art.140, lett. c) del r.d. n.1775 del 1933, a mente del quale appartengono in primo grado alla cognizione dei tribunali regionali delle acque le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica; ciò –più precisamente- in considerazione della circostanza che le zone golenali rientrerebbero nel demanio fluviale.L’eccezione non può essere condivisa.L’utilizzazione dei terreni in questione, pur rientranti nel demanio fluviale, non involge alcuna questione relativa “alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica” (volendo riprodurre testualmente il dato normativo) e quindi non incide affatto in modo diretto ed immediato sul regime delle acque pubbliche, ciò che imporrebbe il ricorso al giudice specializzato secondo costante orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo C.d.S., IV, 21.5.2007, n.2564; Tribunale superiore delle acque, 24.4.2009, n.73 e 13.3.2009, n.39; Cass. Civ., III, 16.4.2009, n.9026).In tal senso depongono anche le decisioni rispettivamente della prima sezione della Cassazione n.19624/2005 e a Sezioni Unite n.9843/2007, richiamate dal Consorzio resistente a sostegno dell’eccezione in esame, che non consentono affatto di prescindere –ai fini dell’incardinamento della giurisdizione preminentemente tecnica- dalla connessione diretta della controversia ai diritti correlati alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche. Le aree di cui si discute –come chiarito sub 1- vengono utilizzate per la semina e per il pascolo e sono oggetto di concessione per tale uso; sicché la questione concerne più precisamente l’utilizzazione di beni demaniali, per ciò stesso attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.5 e 7, comma 2, della legge n.1034/71, anche quando si discuta della durata o dell’eventuale rinnovazione della concessione a seguito dell’originaria scadenza. E tale giurisdizione permane –secondo l’orientamento espresso recentemente dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n.12065 del 2007- anche a seguito dell’estensione della normativa sui rapporti agrari ai beni demaniali (ivi compresi i terreni golenali), operata dall’art.6, comma 1, del d.gls. n.228/2001, giacché tale provvedimento normativo contiene solo norme sostanziali la cui applicabilità costituisce questione di merito rimessa al giudice competente.»

Sintesi: In materia di telecomunicazioni, gli elementi decisivi al fine di identificare il Tribunale Amministrativo Regionale competente a conoscere della legittimità dei provvedimenti adottati, sono infatti, da una parte, la natura periferica dell’organo che li ha emessi, e dall’altra, l’efficacia regionale o ultraregionale delle concessioni alle quali tali provvedimenti si riferiscono.

Sintesi: La competenza per territorio in ordine all'impugnazione proposta contro il rigetto dell'istanza di disattivazione degli impianti di telecomunicazione spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni che ha emesso l'atto, qualora la concessione abbia effetti limitati al territorio della Regione, a nulla rilevando che l'interferenza si realizzi nel territorio di altra Regione. Nel caso in cui la concessione abbia efficacia ultraregionale dovrà invece affermarsi la competenza del TAR Lazio.

Estratto: «2.L’istanza di regolamento proposta dalla società Radio Birikina è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.L’atto impugnato dalla s.r.l. Radio Viva con ricorso al TAR della Lombardia è stato, infatti, emesso dall’Ispettorato territoriale del Veneto del Ministero delle Comunicazioni, sicché la competenza a conoscere della legittimità del medesimo spetta, ai sensi dell’art. 2, lett. b, punto 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.L’atto impugnato appare, d’altra parte - contrariamente a quanto assume la s.r.l. Radio Viva - destinato ad operare nell’ambito della Regione Veneto.Il provvedimento in questione è, infatti, rivolto nei confronti di una società titolare di impianti ubicati in un ambito territoriale del Veneto (impianti della s.r.l. Radio Birikina, operanti sulla frequenza 90.900 MHz, nelle località della provincia veronese Brenzone - Prada di Monte Baldo e Solze - Velo Veronese).Si è, pertanto, di fronte ad un provvedimento, emesso da una autorità avente sede nella regione Veneto, destinato a salvaguardare ed assicurare gli effetti propri di una concessione con efficacia limitata alla sola regione veneta, ponendo fine alla violazione dei limiti territoriali di competenza asseritamente posta in essere dalla società titolare degli impianti stessi.Né, in contrario, assume rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ragione di segnalazioni che avevano evidenziato interferenze ad un impianto della società Radio Viva posizionato in Roncole, provincia di Bergamo, e cioè in una zona esclusa dall’ambito di efficacia della concessione della s.r.l. Birikina.Ed invero, in materia di telecomunicazioni, gli elementi decisivi al fine di identificare il Tribunale Amministrativo Regionale competente a conoscere della legittimità dei provvedimenti adottati, sono infatti, da una parte, la natura periferica dell’organo che li ha emessi, e dall’altra, l’efficacia regionale o ultraregionale delle concessioni alle quali tali provvedimenti si riferiscono.Nel caso di specie si è, infatti, di fronte ad un soggetto titolare di una concessione con efficacia soltanto regionale ed il provvedimento dell’Ispettorato regionale del Veneto è appunto, volto ad assicurare che le trasmissioni della società titolare di tale concessione abbiano effetto e si rivolgano esclusivamente nell’ambito del territorio della regione Veneto.Non può, infine, essere richiamato a sostegno della diversa tesi - nella specie avanzata dalla soc. Radio Viva - la pronuncia di questa Sezione n. 575 del 2001, la quale, anzi, appare coerente con i principi sopra ricordati.Con la predetta pronuncia del 2001 è stata, infatti, affermata la competenza del TAR del Lazio a conoscere di un ricorso proposto dinanzi ad un TAR periferico, sul presupposto che con tale ricorso fosse stato impugnato un provvedimento che, pur emesso da un organo statale periferico, era volto a salvaguardare gli effetti di una originaria concessione ministeriale, rilasciata per il bacino di utenza dei territori di più regioni (si trattava del bacino di utenza dei territori delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) e già impugnata con un precedente ricorso al TAR del Lazio. Nella fattispecie presa in considerazione con la pronuncia della Sezione n. 575/ 2001 la competenza del TAR del Lazio è stata, pertanto, dichiarata perché si era di fronte ad un provvedimento che aveva inciso “sull’efficacia di una concessione rilevante in sede ultraregionale” (in tal senso cfr. Cons. St., Sez.VI, 3.6.2002, n.3101)Nel caso in esame si è, invece, di fronte ad una concessione, come quella della soc. Birikina, rilevante solo in sede regionale e la cui operatività nell’ambito della sola regione Veneto il provvedimento impugnato intende assicurare.»

Sintesi: L'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione, è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, con conseguente giurisdizione esclusiva del G.A. (art. 5 legge 1034/1971); con riferimento ai beni del patrimonio disponibile, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, si ha invece, a prescindere dal nomen iuris, lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Costituisce principio pacifico e risalente nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2003, n. 10157; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2003, n. 6898; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1991, n. 377) che solo l'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi.Nella figura della concessione-contratto, infatti, la Pubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti.Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato o dei Comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (principio applicato anche in tema di affitto beni dell'ECA Cass. S.U. 1.2.1985, n. 652).»

Sintesi: Spetta al g.o. conoscere della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e l'indennità sostitutiva dei canoni non percepiti per il periodo di detenzione del bene, in quanto tale controversia non investe i vizi dell'atto amministrativo, ma riguarda l'esistenza del diritto soggettivo del privato di detenere il bene demaniale.

Estratto: «Analoga conclusione deve essere presa anche per le domande connesse, proposte dalla S.A.B. s.r.l., in quanto con le stesse sono state proposte questioni in alcun modo collegate con atti di esercizio del potere inerenti il rapporto concessorio, ma questioni relative alla proprietà o al possesso dei menzionati beni.
[...omissis...]

Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo.

Estratto: «Per quello che riguarda l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Autorità portuale di Brindisi, la Sezione non ha motivo per discostarsi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un., 12 gennaio 2007, n. 411) che ha riportato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti di determinazione del canone di concessione di beni del demanio marittimo <<in relazione ai quali è ravvisabile un potere discrezionale della p.a. concedente, come risulta dalla previsione di un canone minimo e di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche oggettive ed alle capacità reddituali dei beni, nonché alle effettive utilizzazioni consentite>>; la giurisdizione del Giudice ordinario in materia di <<indennità, canoni ed altri corrispettivi>> prevista dall’art. 5, 2° comma l. 1034 del 1971 investe, infatti, le controversie a carattere puramente patrimoniale e non può pertanto ricomprendere le ipotesi in cui la determinazione discrezionale del canone da parte della p.a. costituisce un momento di esercizio della funzione pubblica e, quindi, è riportabile ad una posizione di interesse legittimo, inevitabilmente intrecciata con la vicenda concessoria che il primo comma dell’articolo citato devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.Nella fattispecie concreta, siamo in presenza di una controversia in ordine all’applicazione della riduzione del 90% del canone prevista dall’art. 3, comma 2 lett. d) del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 494), con riferimento alle concessioni <> (art. 39, 2° comma cod. nav.); è quindi evidente come la concessione o meno della riduzione del canone costituisca evenienza che viene ad incidere sugli interessi fondamentali relativi alla corretta gestione del bene demaniale ed in definitiva, sulla corretta gesione dell’interesse pubblico, con conseguenziale giurisdizione del Giudice amministrativo.Per quello che riguarda la tempestività del ricorso è poi sufficiente rilevare come, dopo l’intervento di Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477, <<qualunque sia la modalità di trasmissione, la notificazione del ricorso giurisdizionale si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, tale consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro cui la suindicata notificazione doveva essere effettuata>> (Consiglio Stato, sez. IV, 20 novembre 2008, n. 5744; 18 marzo 2008, n. 1169; 27 giugno 2007, n. 3749); nella vicenda che ci occupa, il ricorso è stato consegnato all’Assistente Unep per la notifica il 13 novembre 2008 e, quindi, in data utile per la tempestività dell’impugnazione, tenuta presente la sospensione feriale dei termini, indiscutibilmente applicabile ad un provvedimento comunicato in data 13.8.2008.»

Sintesi: Rientrano nella giurisdizione del G.A. non solo le controversie relative ai provvedimenti a monte della concessione di beni pubblici ma anche aventi ad oggetto la convenzione e il rapporto bilaterale, nei casi in cui la P.A. intervenga munita d'autorità e non in posizione paritetica.

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia in cui l'associazione sportiva concessionaria degli impianti comunali impugni i provvedimenti comunali che prescrivano un abbattimento delle tariffe per l'uso da parte dei terzi degli impianti sportivi di cui è concessionaria.

Estratto: «1. Va preliminarmente affermata la competenza di questo giudice amministrativo a dirimere la presente controversia, poiché l'azione proposta è diretta ad ottenere l’annullamento di provvedimenti comunali atti a prescrivere un notevole abbattimento della tariffe, stabilite nei confronti dei terzi, per l’uso degli impianti sportivi comunali, concessi in gestione all’associazione ricorrente, previa interpretazione degli atti che costituiscono la fonte dello stesso rapporto (conf.: Cass. Civ, Sez. Unite, 14 ottobre 1998 n. 10155) e previa una decisione d'annullamento.La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ha ricondotto nell'alveo della giurisdizione ordinaria le controversie "concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi" (art. 5 co. 2, l. n. 1034 del 1971), qualora non si faccia questione della legittimità degli atti autoritativi che li regolano ma della loro quantificazione e qualora la posizione fatta valere sia di diritto soggettivo.La medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ha, invece, fatto salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui "ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"(art. 5, co. 1, l. n. 1034 del 1971), anche quando i giudizi non attengono direttamente ai provvedimenti a monte della concessione ma alla convenzione ed al rapporto bilaterale, in ordine al quale l'Amministrazione interviene munita d'autorità e non in posizione paritetica.Ed invero, nella specie, l'atto di concessione di cui è causa ha ad oggetto un bene pubblico e non già un servizio pubblico, come emerge dagli essenziali elementi in fatto, poiché la concessione prevede la fissazione di un canone di locazione come corrispettivo per il bene dato in godimento ed in gestione, viene rimessa al concessionario la libera scelta di fornirsi di una propria autonoma organizzazione gestionale (traendo supporto finanziario dall'applicazione di tariffe), viene imposto al concessionario di provvedere alle spese d'ordinaria e di straordinaria manutenzione.Ed invero, la configurata gestione diretta ed autonoma del "bene"di proprietà dell'ente pubblico prevale anche sulle pattuizioni che richiedono al concessionario di realizzare alcune opere, intese a rendere agibile il plesso sportivo .»

Sintesi: L'interesse del concessionario di beni demaniali ha natura di interesse legittimo o di diritto soggettivo a seconda che si contrapponga ad una pubblica Amministrazione o ad altri privati.

Estratto: «In effetti, le considerazioni del Comune non possono, in termini astratti ed in punto di diritto, essere considerate errate, dato che da una concessione demaniale, quale è quella relativa all’occupazione di una porzione del suolo cimiteriale, sorgono a favore del concessionario diritti soggettivi. Solo che tali considerazioni non tengono conto, da una parte, della coesistenza, a seguito della concessione, in capo al medesimo soggetto, sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, e, dall’altra, della natura relativa delle situazioni giuridiche soggettive; aspetti, questi, strettamente legati alla possibilità che a soddisfare l’interesse del soggetto in ordine allo stesso bene contribuiscano distinte situazioni giuridiche, di diritto soggettivo e di interesse legittimo, con facoltà quindi di adire l’uno e l’altro dei due ordini di giudici. Uno dei casi di coesistenza più semplici è quello che emerge dalla considerazione della diversa direzione in cui l’interesse del privato può affermare la sua rilevanza e anche la sua preminenza, a seconda cioè che esso si contrapponga ad una pubblica Amministrazione o ad altri privati: l’interesse ha (o ha anche) natura di interesse legittimo nella prima direzione, ha (esclusivamente) natura di diritto soggettivo nella seconda direzione. Un esempio è proprio quello del concessionario di un bene o servizio pubblico, al quale dalla concessione derivano diritti soggettivi nei confronti dei terzi (allo scopo, ad esempio, di evitare, rispettivamente, una molestia nell’uso del bene o una concorrenza ingiusta), mentre la posizione nei confronti della pubblica Amministrazione è più complessa e articolata, presentando profili di diritto soggettivo e profili di interesse legittimo.»

Sintesi: In tema di canoni per la concessione di beni demaniali, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi solo quando la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata ed al contenuto della concessione ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano.

Estratto: «La presente controversia ha per oggetto in via esclusiva la misura del canone demaniale dovuto dall’esponente senza che venga in alcun modo in rilievo la presupposta concessione demaniale di cui ella risulta titolare.Come si evince dalla disamina dei motivi di ricorso la ricorrente lamenta la non corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla quantificazione dei canoni dovuti in relazione ai parametri quantitativi e tipologici assunti a base di calcolo dal Comune di Pescara.La ricorrente quindi non si duole della erronea fissazione del canone in conseguenza della non corretta qualificazione a monte del rapporto concessorio (su cui cfr. Cons. Stato, VI, 27.6.2006, n. 4090 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo) bensì censura in via esclusiva l’erronea applicazione in concreto dei parametri di legge fissati per la quantificazione del canone demaniale, senza che assuma rilevanza alcuna l’esercizio di poteri pubblicistici.Venendo pertanto in rilievo situazioni di diritto soggettivo aventi per oggetto la pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata direttamente da norme di legge, la presente controversia dev’essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario tenuto altresì conto delle precisazione fornite in tema della Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004 e dell’insegnamento della Corte regolatrice della giurisdizione che ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi solo quando la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata ed al contenuto della concessione ovvero agli obblighi e ai diritti che ne derivano (cfr. Cass. SS.UU, 3 dicembre 1991, n. 12966; Cass. SS.UU., 8 agosto 1990, n. 8058; Cass. SS. UU., 11 marzo 2005, n. 5336), circostanza che, per le ragioni esposte, non ricorre nel caso di specie.Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per essere questo Tribunale privo di giurisdizione in ordine alla controversia dedotta, fermo restando che – così come chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 2007, n. 77, di dichiarazione della parziale illegittimità dell’art. 30 della L. 6 dicembre 1091, n. 1034 – si conservano, nel processo da proseguire e riassumere tempestivamente davanti al giudice munito di giurisdizione, gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta dinanzi a questo giudice privo di giurisdizione.»

Sintesi: Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla pretesa che trovi la sua ragione in un rapporto tra il concessionario e il terzo, rispetto al quale quello di concessione si presenti come un semplice presupposto, essendo ad esso l'Amministrazione rimasta estranea.

Estratto: «Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 9233/02, pronunciando su una richiesta di devoluzione al giudice amministrativo di una controversia nascente da un contratto stipulato tra una concessionaria di servizi aeroportuali e una società privata sub-concessionaria, definito dal giudice del merito contratto pubblico, hanno statuito che giudice competente è il giudice amministrativo se il rapporto sia riferibile direttamente all'Amministrazione pubblica concedente che abbia con l'atto di concessione "espressamente previsto e autorizzato il rapporto tra il concessionario e il terzo".Invece, "la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la pretesa trovi la sua ragione in un rapporto tra il concessionario e il terzo, rispetto al quale quello di concessione si presenti come un semplice presupposto, essendo ad esso l'Amministrazione rimasta estranea. In tale ipotesi, infatti, non sussistendo alcun collegamento tra il rapporto derivato e quello di concessione, la controversia della quale siano parti soltanto il concessionario e il terzo è di natura privata" (in motivazione).»

Sintesi: Con riferimento al profilo patrimoniale della concessione di beni pubblici, l'art. 5 l. 1034/71 ha l'effetto di far riemergere l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, collegato alla situazione soggettiva vantata.

Sintesi: Qualora la controversia in materia di concessioni di beni pubblici coinvolga la verifica del quomodo dei poteri autoritativi dell’amministrazione, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Estratto: «Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalle amministrazioni sull’assunto che si verterebbe in ordine ad una questione di “indennità canoni ed altri corrispettivi”, che l’articolo 5 legge tar in materia di concessione di beni (ed ora anche l’art. 33 del decreto legislativo 80/98 per le concessioni di pubblici servizi, dopo la sentenza additiva della corte costituzionale 204/04) riserverebbe al giudice ordinario.A fronte di tale eccezione la ricorrente ha controdedotto, sostenendo che l’azione giurisdizionale sarebbe diretta su di un atto pacificamente autoritativo quale appunto l’ordinanza di reintegra delle aree demaniali.Tale affermazione –per le considerazioni prima espresse- assume però una verità solo parziale, poiché l’impugnativa si dirige anche (e soprattutto) sulla presupposta determinazione della Regione di ritirare il suo assenso alla legittimazione concessoria delle linee elettriche; detto questo, va in effetti riconosciuto che -a tutto voler concedere- il difetto di giurisdizione non potrebbe in ogni caso riguardare l’azione giurisdizionale sull’ordine di sgombero, quantomeno per la parte censurata mediante vizi propri, stricto sensu attinenti all’ordine stesso. L’eccezione è comunque infondata.Le norme evocate –lungi dal conferire una giurisdizione esclusiva in capo all’AGO- si limitano a stralciare tali questioni dalla giurisdizione esclusiva del tar sui rapporti concessori, così che per costante giurisprudenza, sul profilo patrimoniale della concessione riemerge l’ordinario criterio di riparto collegato alla situazione soggettiva vantata (se di interesse legittimo il GA, se di diritto soggettivo l’AGO).In particolare è stato da ultimo puntualizzato che “ le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere di intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali”. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica del quomodo dei poteri autoritativi dell’amministrazione all’interno di un rapporto concessorio, il conflitto tra p.a. e concessionario si configura secondo il binomio “ potere-interesse” e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (consiglio di Stato n. 586 del 3 febbraio 2009).»

Sintesi: Il contraddittorio che s'instaura intorno alla qualificazione del rapporto concessorio rientra nella competenza del Giudice amministrativo.

Estratto: «Com'è noto rientrano nella competenza del Giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici (art. 5 della L. 6.12.1971 n. 1034). Tra queste occorre considerare anche il contraddittorio che s'instaura intorno alla qualificazione del rapporto concessorio, il quale può dirsi definito solo allorché il concessionario e la parte pubblica concedente convengono intorno all'oggetto e al contenuto del rapporto stesso. Le controversie che sorgono nella fase successiva alla determinazione del rapporto e abbiano ad oggetto diritti soggettivi (in specie, la lite dedotta in giudizio relativa alla quantificazione dei canoni) esulano, invece dalla giurisdizione esclusiva del complesso T.A.R. – Consiglio di Stato.»

Sintesi: Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia sulle autorizzazioni provvisorie alle quali l’amministrazione pretenda di applicare l’importo del canone demaniale previsto per le diverse fattispecie concessorie dall’art. 1, comma 251, della L. n. 296/2006.

Estratto: «La presente controversia, ad avviso del Collegio, rientra nella giurisdizione amministrativa in quanto: a) i ricorrenti non sono titolari di concessioni demaniali, ma di autorizzazioni provvisorie; b) l’atto mediante il quale l’amministrazione pretende di applicare alle autorizzazioni provvisorie l’importo del canone demaniale previsto per le diverse fattispecie concessorie dall’art. 1, comma 251, della L. n. 296/2006 ha natura autoritativa e discrezionale; c) rispetto a tale atto la posizione dei privati ricorrenti si configura quindi, in termini di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: La concessione stipulata tra amministrazione e privato non è sindacabile dal G.A. attesa la distinzione tra il piano procedimentale di diritto pubblico e quello negoziale, cui si appartiene la stipula dell’atto concessorio, retto interamente dal diritto privato.

Estratto: «E’ pur vero che con motivi aggiunti al ricorso principale si vengono ad impugnare il (conseguente) provvedimento di sgombero e la concessione demaniale cinquantennale data alla contro interessata Porto Turistico, ma l’intervento di essi provvedimenti non esclude, a parere del Collegio, la inammissibilità del gravame: infatti la fase pubblicistica della procedura si è conclusa con l’approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi e quindi la concessione poi stipulata tra amministrazione e privato siccome intesa a regolamentare i rapporti tra i due non è sindacabile dal G.A. attesa la distinzione tra il piano procedimentale di diritto pubblico e quello negoziale, cui si appartiene la stipula dell’atto concessorio, retto interamente dal diritto privato (cfr. A.P. CdS n. 9 / 08 e Cass. Sez. Un. del 28 dic. 2007 n. 27169). Quanto all’atto di sgombero, pure gravato con i motivi aggiunti, ne sottolinea il Collegio il carattere consequenziale e vincolato perché la concessione della soc. Marina di Leuca risulta scaduta giuste note regionali del 3.8.07 e del 4.9.07 e quindi essa società allo stato (quando cioè ha predisposto il presente ricorso) si trova in una illecita situazione di occupazione di fatto non atta a salvare l’ammissibilità del presente gravame.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.