Competenza giurisdizionale nei casi di sussistenza di vincolo e titolo espropriativi efficaci

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SUSSISTENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO

Sintesi: A seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. 327/2001, la funzionalizzazione pubblicistica di un bene di proprietà privata è da collocarsi ancor prima della dichiarazione della pubblica utilità, in sede di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ragion per cui è tale momento che rappresenta la manifestazione del potere autoritativo, anche e soprattutto ai fini della giurisdizione.


Sintesi: Ai fini dell’affermazione della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa ex art 53 d.p.r.327/01 è indispensabile che l’intervenuta occupazione c.d. acquisitiva del fondo sia preceduta a monte dall’apposizione del vincolo e/o della pubblica utilità ancorché illegittima, non essendo rilevanti eventuali altre manifestazioni di potere, quali l’affidamento di lavori pubblici per somma urgenza et simila, non riconducibili né al procedimento ablatorio né alla materia dell’”uso del territorio”.

Estratto: «Va dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione in favore del G.O.Pregiudizialmente, trattandosi di irreversibile trasformazione del fondo intervenuta in periodo antecedente l’entrata in vigore dell’art 34 d.lgs 80/98, va premesso che la giurisdizione deve individuarsi con riferimento al momento di proposizione della domanda giudiziale...
[...omissis...]

Sintesi: In mancanza di avvio della procedura espropriativa, non è sufficiente ad incardinare la giurisdizione amministrativa in ordine alla pretesa risarcitoria, la circostanza che l’area trasformata sine titulo, sia compresa in quella destinata alla viabilità pubblica dal vigente strumento urbanistico generale (peraltro nel caso di specie colpito da decadenza per decorso del quinquennio); ciò in quanto tale circostanza non è idonea a ricondurre il comportamento, neppure mediatamente, all’esercizio di pubblico potere.

Estratto: «In effetti la circostanza che la pretesa nasca –per espressa ripetuta precisazione del ricorrente- da un mero comportamento della pubblica Amministrazione, sganciato dall’esercizio di qualsivoglia potere pubblico, implica la giurisdizione del giudice ordinario.Si ribadisce che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.204/2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.34, comma 1°, d.lgs. n.80/98, come sostituito dall’art.7, lett.a) della legge n.205/00 nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le vertenze in materia urbanistica concernenti i comportamenti dell’Amministrazione, non spettano più al giudice amministrativo in particolare le controversie relative ad occupazioni sine titulo.Né la giurisdizione esclusiva può trovare fondamento nell’art.53 del T.U. espropri (D.P.R. n.327/01) dopo la pronunzia della Consulta n.191 del 2066 con la quale, facendo applicazione dei principi già elaborati con la richiamata sentenza n.204, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative “ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad essi equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Tale è il caso di specie giacché, in mancanza di avvio della procedura espropriativa, non è sufficiente ad incardinare la giurisdizione amministrativa –come vorrebbe il ricorrente- la circostanza che l’area trasformata –dichiaratamente- sine titulo sia compresa in quella destinata alla viabilità pubblica dal vigente strumento urbanistico generale; tanto più che il vincolo sarebbe stato colpito da decadenza per decorso del quinquennio sempre secondo le prospettazioni del ricorrente stesso.L’occupazione senza titolo è infatti riconducibile ad un mero comportamento materiale dell’amministrazione procedente e non già –neanche mediatamente- all’esercizio di un potere.In tal senso si sono da ultimo espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n.3723 del 19.2.2007, statuendo che in assenza di dichiarazione di pubblica utilità sia ravvisabile un illecito permanente, in alcun modo ricollegabile all’esercizio di poteri amministrativi ma dipendente da un comportamento materiale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> TITOLO EFFICACE

Sintesi: La domanda di contenuto risarcitorio, conseguente ad occupazione senza titolo (in assenza di decreto di occupazione di urgenza e per il protrarsi dell'occupazione, in mancanza di trasformazione irreversibile del suolo, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima), non rientra nella competenza della Corte d'Appello e deve essere proposta dinanzi al Tribunale.

Estratto: «La domanda di determinazione dell'indennità di esproprio è inammissibile. Infatti, se è vero che l'emanazione del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione di determinazione dell'indennità di espropriazione ed è sufficiente, quindi, che venga ad esistenza prima della decisione della causa (v. per tutte: Cass. n. 20.997/2008), è anche vero che nel caso concreto: a) al momento dell'introduzione del giudizio detto decreto non era stato emesso; b) non risulta, e non è stato neanche allegato, che esso sia intervenuto in corso di causa.Ciò posto, va anche rilevato che parte attrice formula ulteriori domande, ossia chiede liquidarsi "l'indennità di occupazione senza titolo, quella temporanea e il maggior danno ricevuto dalla mancata coltivazione del terreno" (v. conclusioni nell'atto di citazione, confermate all'udienza collegiale del 9/12/2009).L'indennità di occupazione senza titolo non può che corrispondere al risarcimento del danno in ipotesi patito dai proprietari: 1) per occupazione di una porzione di suolo in assenza di decreto di occupazione di urgenza; 2) per il protrarsi dell'occupazione, in mancanza di trasformazione irreversibile del suolo, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima.Tale domanda, di contenuto risarcitorio, non rientra nella competenza di questa Corte e avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale. Vi è tuttavia da considerare che non vi è stato alcun rilievo di tale profilo di incompetenza nei termini fissati dall'art. 38 c.p.c., sicché questo giudice deve ora pronunciarsi nel merito, sia pure per rigettare la domanda.Infatti, quanto all'ipotesi sub 1), non è stata allegata nell'atto introduttivo del giudizio - e nella ctp prodotta dagli attori - una situazione tale da giustificare una pronuncia di merito favorevole sul punto. In altri termini, gli attori non hanno dedotto che sia stata occupata una porzione dei suoli loro appartenenti diversa dalle aree indicate nel decreto di occupazione di urgenza.Quanto all'ipotesi sub 2), bisogna considerare che il decreto di occupazione d'urgenza è stato oggetto di successive proroghe, l'ultima delle quali ancora pendente al momento della proposizione della causa (scaduta il 16/6/2009). Visto poi che in comparsa conclusionale parte attrice afferma essere stata già collaudata e aperta al traffico la strada, è ragionevole ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che l'irreversibile trasformazione dell'area occupata sia avvenuta prima del 16/6/2009, data di scadenza dell'occupazione legittima, situazione questa che può legittimare, in assenza del decreto di esproprio, solo l'azione risarcitoria per occupazione appropriativa (azione questa non proposta nel presente giudizio).Quanto al "risarcimento del maggior danno da mancata coltivazione del terreno", malgrado l'impropria terminologia utilizzata esso rientra nell'indennità per occupazione legittima temporanea, che deve essere oggetto, una volta emanata la presente sentenza parziale, di accertamento attraverso un supplemento di istruttoria.»

Sintesi: In ipotesi un cui l’occupazione di beni privati sia avvenuta nell’ambito di una procedura espropriativa e sulla base di titolo autorizzatorio, del risarcimento del danno conseguente all’intervenuta illegittimità dell'occupazione medesima, conosce il GA.

Estratto: «Nella fattispecie, è incontestato che l'ANAS-ENS, o meglio l'A.T.I. convenuto, per conto di detto ente o società pubblica, si è immesso nel possesso dell'area dei ricorrenti in data (OMISSIS), in base ad una autorizzazione contenuta nel decreto del Prefetto di Catanzaro del 10 ottobre 1996, connessa all'avviso di avvio della procedura espropriativa del (OMISSIS) e conseguente alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere realizzate sui terreni dei ricorrenti.Causa petendi della domanda è stata un'attività materiale, inizialmente legittima perché autorizzata nei modi e tempi di legge dal prefetto competente e giustificata dalla dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare nelle aree occupate.In tale contesto, la domanda andava proposta al giudice amministrativo, avente giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, cioè concernente "tutti gli aspetti dell'uso del territorio", comprese quindi le procedure di espropriazione per pubblico interesse, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 essendo inapplicabile ratione temporis il citato D.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativo ai soli procedimenti, nei quali la dichiarazione di pubblica utilità è successiva al 30 giugno 2003 (art. 59).Nel caso, il procedimento espropriativo e l'occupazione legittima delle aree dei ricorrenti sono avvenute nel (OMISSIS) e la seconda è terminata a (OMISSIS), cioè prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001; unica normativa applicabile era, alla data della domanda, quella già richiamata della L. n. 359 del 1992, dichiarata in seguito incostituzionale ovvero l'altra, del (OMISSIS), relativa alle aree agricole, rilevante e da applicare in rapporto alla concreta occupazione oggetto della causa principale, nella quale in via incidentale è stato proposto il presente regolamento preventivo.Ferma restando la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello sulla liquidazione dell'indennità di espropriazione, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 80 del 1998, stesso art. 34, comma 3 sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione illecita di terreni per causa di pubblica utilità, in quanto introduttiva di una controversia in materia "urbanistica ed edilizia", la giurisdizione, alla data d'inizio della presente causa così come attualmente, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.In relazione alla questione di giurisdizione, avendo avuto inizio l'azione risarcitoria oggetto del giudizio principale nel 2005, pur se relativa a un procedimento espropriativo anteriore al 30 giugno 2003, per il principio tempus regit actum (art. 10 preleggi) temperato dall'art. 5 c.p.c., appare opportuno l'esame contestuale della disciplina processuale vigente a tale data delle azioni in materia espropriativa (del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53) con quella generale in materia di edilizia e urbanistica, di certo applicabile nel caso, relativo ad un'attività materiale illecita seguita ad una dichiarazione di pubblica utilità anteriore al 30 giugno 2003, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7. 3. Sul piano ermeneutico e in relazione ai "comportamenti" illeciti della P.A. o dei soggetti a questa equiparati, posti a base della presente azione di risarcimento del danno, la Corte costituzionale ha precisato la portata del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, limitando i poteri cognitivi esclusivi del giudice amministrativo in ordine ai meri comportamenti materiali della P.A., e con la pronuncia dell'11 maggio 2006, n. 191, relativa al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 il cui testo, per il profilo delle attività materiali, ha un contenuto analogo alla previsione della norma generale sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si è detto essere applicabile alla concreta fattispecie.Da tali decisioni può desumersi che le norme attributive della giurisdizione esclusiva ai giudici amministrativi riguardano, nelle relative materie, solo cause che hanno ad oggetto interessi legittimi ai sensi dell'art. 103 Cost., e quindi anche quelle fondate su comportamenti materiali della P.A. e dei soggetti ad essa equiparati, sempre che siano riconducibili, pur se mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, incidente su interessi dei privati, quali destinatari di atti autoritativi della P.A..Nel caso di specie, gli occupanti hanno agito nell'ambito di una procedura espropriativa, ponendo in essere comportamenti materiali a causa di pubblica utilità e la loro condotta è stata autorizzata da decreto del Prefetto di Catanzaro, che ha determinato una trasformazione legittima dei terreni degli attori, divenuta successivamente non iure, ma da qualificare comunque avvenuta per la medesima causa di pubblica utilità per cui venne autorizzata l'occupazione durante la quale le aree dei ricorrenti sono state manipolate e irriversibilmente trasformate.In presenza di tali atti autoritativi, sussistono chiari gli interessi legittimi degli attori, che giustificano la giurisdizione del giudice amministrativo, estesa ai diritti, dal D.Lgs. n. 80 del 1998, citato art. 34 come poi modificato, che conferisce ai giudici amministrativi il potere di decidere in caso di lesione della proprietà, divenuta illecita dopo la cessazione del periodo di occupazione preordinata all'esproprio, come dedotto nella domanda introduttiva del giudizio in cui si inserisce il presente regolamento di giurisdizione (S.U. 7 novembre 2008 n. 26793, 19 aprile 2007 n. 9301, ord. 26 marzo 2007 n. 7256, 7 febbraio 2007 n. 2688, ord. 20 dicembre 2006 n. 27191, tra altre).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.