Lineamenti generali e fonti normative per l'acquisizione della cittadinanza in Irlanda e Regno Unito

Irlanda

La riforma del 2004

In seguito alla adozione da parte della Germania della riforma della legge sulla cittadinanza del 1999 – introduttiva della possibilità di acquisire la cittadinanza tedesca jure soli, come si è detto − importanti riforme nella stessa direzione hanno avuto luogo in Belgio nel 2000, nel Lussemburgo e in Svezia nel 2001, in Finlandia nel 2003 e in Portogallo nel 2006, con un ampliamento dell’ambito di applicazione dello jus soli, la riduzione dei requisiti di residenza e degli altri requisiti necessari alla naturalizzazione ovvero l’ampliamento dell’applicabilità della doppia cittadinanza in favore di coloro che presentassero domanda di cittadinanza.

In questo contesto...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Detto questo, va anche tenuto presente che in conseguenza delle numerose modifiche che la riforma del 2005 ha comportato a livello legislativo e parallelamente all’entrata in vigore dell’Irish nationality and citizenship act del 2004, il Department of Justice, Equality and Law Reform, in un documento privo di forza vincolante, ha risistemato l’intera materia in modo da renderla di agevole consultazione.

La disciplina vigente prevede che l’attribuzione automatica della cittadinanza alla nascita sia riservata a quei neonati che abbiamo almeno uno dei due genitori in qualche modo collegati all’Irlanda. Pertanto, ai fini dell’acquisizione della cittadinanza, viene in rilievo non soltanto il luogo in cui è avvenuta la nascita, ma anche un elemento soggettivo attinente i genitori. L’articolo 6 della legge n. 38 del 2004 è al riguardo molto dettagliata, prevedendo diverse ipotesi. Sono ivi individuati i requisiti necessari affinché i nati da genitori non irlandesi possano ottenere la cittadinanza. Con le dovute eccezioni questa viene attribuita anche ai neonati i/il cui genitori/e abbia/no legalmente risieduto, nell’arco dei quattro anni antecedenti alla nascita del figlio, per almeno tre anni sul territorio della Repubblica irlandese.

Ne consegue che per effetto della riforma è stata prevista...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Le ragioni del cambiamento

Due ragioni principali politico-giuridiche hanno portato l’Irlanda alla suddetta riforma: a) la crescente immigrazione e, in particolare, l’aumento delle richieste di asilo; b) l’alto numero di nuovi nati sul territorio irlandese da genitori stranieri a cui riconoscere la cittadinanza, insieme con i figli.

Ulteriori motivazioni addotte a favore della revisione costituzionale riguardavano anche la preservazione dell’integrità della cittadinanza irlandese; la riduzione delle pressioni nei reparti di ginecologia e maternità; la tutela della salute delle donne immigrate spesso agli ultimi mesi di gravidanza e dei loro bambini.

Le anzidette motivazioni principali sono state evidenziate, in particolare, da due sentenze, rispettivamente della Corte Suprema irlandese e della Corte di giustizia UE.

In particolare, nel gennaio del 2003, nel caso Lobe c/ Minister for Justice, Equality and law reform, la Supreme Court irlandese ha introdotto un primo restringimento, per via giurisprudenziale, dell’applicazione del criterio dello jus soli. In questa sentenza la Corte ha affermato, infatti, che le previsioni dell’articolo 2 Cost. in materia di cittadinanza risentono del debito della nazione irlandese verso gli emigrati i quali hanno ugualmente conservato una “eredità” celtica.


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Richiamandosi alle conclusioni del (precedente) caso Fajujonu c/ Minister for Justice del 1990, ha ribadito il diritto all’unità familiare, ma ha escluso la possibilità di arrivare al riconoscimento della cittadinanza ai Lobe, come era avvenuto invece nel caso Fajujonu.

La Corte ha sottolineato che mentre nel precedente caso sussisteva un appreciable time, di circa otto anni, prima della presentazione dell’istanza di residenza in Irlanda, durante il quale i Fajujonu avevano stabilito in Irlanda la propria home and residence ottemperando ai requisiti statuiti dalla legge, ciò non si riscontrava nel caso dei Lobe.

Per tali ragioni la Corte ha escluso ogni ipotesi di somiglianza sostenendo che «the decision in Fajujonu is, accordingly, entirely distinguishable and has no application to the facts of the present case». La Corte ha comunque deciso di accordare la residenza ai genitori del piccolo Lobe, ma nel rispetto dell’articolo 41, fino alla raggiunta maturità di quest’ultimo. Inoltre non ha mancato di precisare come dal legame familiare con un irish-born children non discenda automaticamente un diritto di residenza dei genitori, così creando le premesse per una prima limitazione del puro jus soli, in quanto il riconoscimento della cittadinanza anche del figlio è legato a doppio filo alla possibilità di residenza dei genitori, sicché è difficile ipotizzare un riconoscimento della prima se si esclude la seconda.

Un’altra pronuncia giurisprudenziale che ha avuto un ruolo di primaria importanza nel cammino dell’Irlanda verso l’anzidetta riforma è la sentenza del 19 ottobre 2004, sul caso Chen, della CGUE.

L’Irlanda, in qualità di Stato membro UE è tenuta a sua volta a garantire la libera circolazione e il diritto di soggiorno ai cittadini europei così come previsto dal Trattato, tuttavia mantenendo una legislazione clemente in materia di acquisto della cittadinanza, l’Irlanda rappresentava una fonte di preoccupazione per quei Paesi dotati di una regolamentazione attenta e restrittiva in materia tanto di cittadinanza quanto di immigrazione.

Tali timori si evidenziarono e accrebbero all’indomani del noto caso Chen, nel quale la CGUE fu chiamata ad esaminare il caso di Catherine Zhu Chen, figlia di un’immigrata cinese, nata in Irlanda del Nord, che essendo venuta al mondo nell’ambito territoriale in cui vige la legge irlandese in materia di cittadinanza per accordi bilaterali specifici (benché l’Irlanda del Nord faccia formalmente parte del Regno Unito), aveva diritto automaticamente ad ottenere la cittadinanza irlandese.

La questione sottoposta all’esame della Corte era quella di stabilire se ad un cittadino minorenne (nel caso in tenera età) di uno Stato membro UE e al genitore di uno Stato terzo che ne ha effettivamente la custodia possa venir riconosciuto il diritto di soggiorno di durata indeterminata sul territorio di un altro Stato membro (nella specie: il Regno Unito).

La Corte si è pronunciata...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Questa sentenza se letta in combinazione con l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Supreme Court irlandese nel caso Lobe evidenzia che benché le leggi irlandesi antecedenti al 2005 non attribuissero automaticamente il diritto di residenza ai genitori stranieri di cittadini irlandesi, esse tuttavia potevano essere aggirate dall’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta dall’acquis di Schengen. Pertanto, il puro ed incondizionato criterio dello jus soli avrebbe potuto trasformare l’Irlanda in un lesto varco verso la cittadinanza europea, con il conseguente deteriorarsi dei rapporti con gli altri Stati membri UE.

Regno Unito

Lineamenti generali e fonti normative

In estrema sintesi può dirsi che anche nel Regno Unito, analogamente a quel che accade in Irlanda, acquista la cittadinanza chi nasce in territorio britannico anche da un solo genitore cittadino britannico oppure legalmente residente nel Paese a certe condizioni: possesso di uno dei seguenti titoli: Indefinite leave to remain (Ilr), oppure Right of Abode.

La cittadinanza britannica è disciplinata dal British Nationality Act del 1981, in vigore dal 1° gennaio 1983; alcune modifiche sono state introdotte, tra gli altri, con il British Overseas Territories Act del 2002, il Nationality, Immigration and Asylum Act del 2002, l’Immigration, Asylum and Nationality Act del 2006 e da ultimo con il Borders, Citizenship and Immigration Act del 2009.

Va anche precisato che, come regola generale, è consentito il possesso, da parte di colui che ottenga la cittadinanza britannica, di altre nazionalità, purché ciò sia consentito dallo Stato di origine.


Le diverse forme di articolazione della disciplina della cittadinanza

La disciplina della cittadinanza si articola in forme diverse, a seconda dell’ambito territoriale di provenienza della persona di cui si tratta.

Pertanto non è prevista solamente...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Tale diritto, insieme con quello di voto, è riconosciuto soltanto al British citizen. Tuttavia, a partire dall’approvazione del Nationality, Immigration and Asylum Act del 2002 anche British overseas citizens, British subjects e British protecyed persons sono stati abilitati a registrarsi come British citizens e a fruire quindi del “right of abode”, se non in possesso di altra cittadinanza.

Ne consegue che, di fatto, le uniche forme di cittadinanza destinate a rimanere attive sono quelle dei British citizens e dei British overseas territories citizens.


Cittadinanza per nascita nel Regno Unito

Si è cittadini britannici se al momento della nascita uno dei genitori è cittadino britannico o è autorizzato dall’autorità competente a soggiornare nel Regno Unito in modo permanente...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


b) se l’interessato ha vissuto nel Regno Unito per i primi 10 anni dopo la nascita, senza essersi essersi allontanato dal territorio nazionale per periodi superiori ai 90 giorni in ciascuno di questi anni, può presentare la suddetta domanda e, in tal caso, non sono previsti limiti di tempo;

c) se la persona che sia in possesso della cittadinanza britannica dei Territori d’oltremare abbia legalmente risieduto nel Regno Unito per almeno cinque anni senza allontanarsi per più di 450 giorni durante il quinquennio o per più di 90 giorni negli ultimi dodici mesi.

 
Se non ricorrono i prescritti requisiti, la cittadinanza britannica alla persona nata sul suolo nazionale può essere concessa dal Ministro dell’Interno (Home Secretary), nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali.

In sintesi, nel Regno Unito il criterio dello jus soli opera per il conferimento della cittadinanza allo straniero opera soltanto a condizione che il genitore è residente nel Regno Unito (e in regola con le norme sull’immigrazione) o se l’interessato è nel Paese nei dieci anni successivi alla nascita, mentre i tempi della residenza finalizzata alla naturalizzazione ammontano a cinque anni, come vedremo.


Cittadinanza dei minori per adozione

Un minore adottato acquisisce automaticamente la cittadinanza:

a) se il provvedimento di adozione è stato emesso da un tribunale del Regno Unito, delle Isole del Canale, dell’Isola di Man o delle Falkland (il o dopo il 1° gennaio 1983) oppure di un altro Territorio d’oltremare britannico (il o dopo il 21 maggio 2002);

b) se si tratta di una adozione regolata dalla Hague Convention sulla adozione tra Paesi diversi, che ha effetto a partire dal 1° giugno 2003 e i genitori adottivi sono abitualmente residenti nel Regno Unito a partire dalla suddetta data.

 
In entrambi i suindicati casi almeno un genitore adottivo deve essere cittadino britannico al momento dell’adozione.


Naturalizzazione dei cittadini stranieri

La normativa relativa all’acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale è piuttosto complessa.

In primo luogo sono previste particolari discipline per:


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Al di fuori di tali casi, finora, in base alla legislazione:

1) se una persona è sposata con un cittadino britannico, l’acquisizione della cittadinanza è relativamente semplice. Il richiedente deve infatti dimostrare che: ha la maggiore età; è stabilito (settled) nel Regno Unito (non importa da quando); vi ha vissuto legalmente per almeno 3 anni e non si è allontanato dal Paese per più di 270 giorni in questo periodo e per non più di 90 giorni nell’anno precedente la domanda; soddisfa le condizioni di salute mentale (sound mind and good character) e di onorabilità (in sostanza è in regola sotto il profilo fiscale e penale);

2) se una persona non è sposata ad un cittadino britannico, la legge impone invece una serie di requisiti più onerosi. Il richiedente deve infatti dimostrare che: ha la maggiore età; è stabilito (settled) nel Regno Unito da almeno 1 anno; vi ha vissuto legalmente per almeno 5 anni e non si è allontanato dal Paese per più di 450 giorni in questo periodo e per non più di 90 giorni nell’anno precedente la domanda; soddisfa alle succitate condizioni di salute mentale e di onorabilità; ha intenzione di continuare a vivere nel Regno Unito.

 
Dal 1° novembre 2005, tutti i richiedenti devono inoltre: a) superare un test che dimostri una conoscenza sufficiente della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese (livello Entry 3 dell’English for Speakers of Other Languages - ESOL); b) superare un altro test che dimostri «la conoscenza sufficiente della vita nel Regno Unito», nella forma di domande sulle istituzioni sociali e civili del paese per una durata complessiva di 45 minuti; c) partecipare a livello locale ad una “cerimonia della cittadinanza”, in occasione della concessione della stessa, che prevede la prestazione di un giuramento solenne (Oath and Pledge to the United Kingdom).

I due test possono essere sostenuti dopo aver seguito appositi corsi offerti da organismi accreditati, che sono a pagamento per il candidato.

Il Ministero degli Interni...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


In entrambi i casi è ammesso il diritto di ricorso.


Dalla riforma della normativa dell’immigrazione a quella della cittadinanza

Come si è detto da tempo la legislazione britannica in materia di cittadinanza è oggetto di un ampio dibattito, volto ad una riforma complessiva del sistema.

Di recente tale dibattito ha portato ad una importante riforma varata nel 2009, con la quale in materia di immigrazione è stato introdotto un sistema a punti volto a valorizzare il profilo qualitativo della presenza dello straniero sul territorio nazionale. Dalle successive dichiarazioni del Primo Ministro si desume che è intenzione l’intenzione del Governo di perfezionare il sistema a punti e di non limitarne l’applicazione all’ingresso degli stranieri nel territorio nazionale, bensì di estenderlo all’acquisto della cittadinanza britannica da parte di questi ultimi.

Il percorso che ha dato luogo alla suddetta innovazione...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


La relazione finale, presentata al Primo Ministro l’11 marzo 2008 ed intitolata Citizenship, Our Common Bond, dopo una ricostruzione storica del concetto politico e giuridico di cittadinanza come evolutosi nel Regno Unito, prendeva in esame la possibilità di estendere e garantire il godimento di alcuni dei diritti del cittadino a determinate categorie di residenti (diritto di elettorato attivo, accesso ai servizi sociali e all’istruzione).

Di tali innovazioni legislative il rapporto Goldsmith ha riconosciuto, tuttavia, il rilievo solo parziale, nella convinzione che il consolidamento del legame sociale sotteso al rapporto di cittadinanza passi anche attraverso il piano sociale e culturale, sicché nella relazione finale dell’inchiesta è stato ampiamente sottolineato il ruolo dell’istruzione primaria.

Il tema della revisione delle regole sulla cittadinanza è stato affrontato in un successivo documento di consultazione, «The path to citizenship: next steps in reforming the immigration system» pubblicato nel febbraio 2008 dalla UK Borders Agency, autorità indipendente investita di compiti regolamentari, ispettivi e consultivi in materia di disciplina dell’immigrazione.

Nel documento, l’attribuzione della cittadinanza britannica è configurata quale risultato...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Le norme sull’immigrazione, alla cui esperienza applicativa fanno riferimento tali programmi, prevedono che agli economic migrants venga attribuito un punteggio sulla base principale delle loro competenze ed esperienze professionali; il sistema è preordinato a regolare i flussi migratori verso il Regno Unito in funzione delle necessità del sistema produttivo nazionale e ad attrarre le persone dotate di maggiore qualificazione.

Adottato in sostituzione del precedente criterio fondato sulle chiamate nominative dei lavoratori stranieri, il Points-Based System attualmente applicato si articola nella predisposizione di cinque differenti “canali”, ciascuno corrispondente ad una particolare categoria di immigrati (provenienti da Paesi estranei all’Area Economica Europea). Il primo è dedicato agli stranieri la cui elevata specializzazione professionale o culturale è considerata utile per la crescita economica e per la produttività nazionale (Tier 1); al secondo accedono i lavoratori stranieri specializzati (skilled workers) di cui i datori di lavoro hanno bisogno e che non è possibile reperire sul mercato del lavoro interno (Tier 2); il terzo – al momento sospeso nella sua operatività – è limitato a contingenti di lavoratori a bassa specializzazione dei quali vi sia bisogno per colmare temporanee carenze (Tier 3); il quarto è riservato agli studenti autorizzati a soggiornare nel Regno Unito per il periodo dei loro studi (Tier 4); il quinto riguarda la mobilità giovanile e i lavoratori temporanei, in relazione al rilascio di permessi di soggiorno temporanei per le attività di organizzazioni con finalità culturali, religiose o di aiuto allo sviluppo (Tier 5).

In corrispondenza di ciascun canale...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Facendo riferimento ai differenti “canali” sopra richiamati, la cittadinanza britannica, secondo le intenzioni del Governo, potrà essere conseguita dagli economic migrants entrati nel Regno Unito attraverso i Tier 1 e 2 e che siano abilitati al soggiorno temporaneo (temporary residence). Ottenuto, successivamente, il riconoscimento dello status transitorio (e limitato nel tempo) costituito dalla probationary citizenship, essi potranno procedere - dimostrando di aver “meritato” il relativo diritto - verso l’acquisto della cittadinanza pleno jure dopo non meno di un anno (oppure della permanent residence - che può in seguito convertirsi nella piena cittadinanza - dopo non meno di un triennio).

Un’ulteriore semplificazione dei cinque attuali titoli di ingresso, sostituiti da un unitario “permesso di immigrazione” (immigration permission), articolato in due forme – temporaneo o permanente – e concesso sulla base...


[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis]


Per queste due categorie si prevede l’abilitazione alla probationary citizenship, rispettivamente, dopo due e cinque anni.