Condizioni di attribuzione delle controversie per occupazione appropriativa alla giurisdizione del G.A.

Sintesi: Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia.

Estratto: «Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che soltanto le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi...
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Sintesi: Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia.

Estratto: «Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario sia se iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998 (secondo l'antico riparto tra diritti soggettivi ed interessi legittimi), sia se iniziate nel periodo tra il 1 luglio 1998 ed il 10 agosto 2000...
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Sintesi: In tema di giurisdizione per le azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del d.lg. n. 80/98, art. 34, come riformulato dalla richiamata legge 205/00, all'art. 7.

Estratto: «Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla parte in cui -nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

Estratto: «Ritiene il Collegio che il conflitto negativo debba essere risolto con l'affermazione della spettanza al giudice ordinario della potestà di conoscere della domanda proposta dalla C.P., domanda che prende le mosse dal fatto della intercorsa occupazione acquisitiva dell'area di sua proprietà ad opera del Comune di (OMISSIS)...
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Sintesi: Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé inidonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriazione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia.

Estratto: «Passando all'esame della questione attinente alla giurisdizione il Collegio osserva che con ordinanza n. 14794 del 27.6.2007, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato che, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998...
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Sintesi: A far data dal 10.8.2000 (art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, riformulato dall’art. 7 della L. n. 205/2000), sussiste la giurisdizione del G.A. in tema di risarcimento dei danni per l’occupazione acquisitiva, in ipotesi di comportamento che sia esecuzione di provvedimenti amministrativi, quali l’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità e/o l’occupazione d’urgenza.

Estratto: « IL Comune insiste sulla giurisdizione del G.O., ritenendo che si sarebbe in presenza di un comportamento (C. cost. n. 204/2004); tale convincimento deve essere disatteso per quanto già statuito con sentenza di questo Tribunale n. 345/15.6.2006, che ha considerato le sentenze della Corte cost.le n. 204/2004 e n. 191/11.5.2006, che hanno chiarito come i “comportamenti della P.A.” che vanno esclusi dalla giurisdizione esclusiva, sono solo quelli “non riconducibili, nemmeno mediamente, all’esercizio di un potere di un pubblico potere”.Sussiste, pertanto, la giurisdizione del G.A. in tema di risarcimento dei danni per l’occupazione acquisitiva, in ipotesi di comportamento che sia esecuzione di provvedimenti amministrativi, quali l’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità e/o l’occupazione d’urgenza. Trattasi di un indirizzo ormai univoco, confermato dalla stessa Corte cost.le con la sentenza n. 305/20.7.2006 (sussiste la giurisdizione del G. A. anche in presenza di attività illegittima, che è pur sempre espressione di un pubblico potere, con limitazione della nozione di comportamento allorquando vi sia una carenza di potere, ovvero trattasi di un mero fatto), dal C. di S. n. 1136/26.2.2009 (la illecita e radicale trasformazione del suolo occupato ai fini di un’opera pubblica, che non abbia avuto la sua naturale conclusione con l’emissione del decreto di esproprio, resta al G.A., per il sostanziale collegamento coll’esercizio del potere pubblico, sia pure viziato) e dalla suprema Corte di Cassazione (SS.UU. civile n. 21470/9.10.2009 e n. 17944/5.8.2009) che ha puntualizzato come per l’occupazione appropriativa la competenza è del G.A. per le controversie iniziate a far data dal 10.8.2000 (art. 34 D.Lgs. n. 80/1998, riformulato dall’art. 7 della L. n. 205/2000) e tale giurisdizione è stata riaffermata dall’art. 53 Dpr. n. 327/2001, per le dichiarazioni di pubblica utilità intervenute dal 1.7.2003, data che sta a segnare solo la entrata in vigore del nuovo T.U..Per la fattispecie in esame, la dichiarazione di p.u. risale all’approvazione del progetto con delibera n. 50/1996, ma quel che rileva è l’inizio della causa che è avvenuto nel 2005, allorquando, dopo la riscrittura dell’art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 con l’art. 7 della L. n. 205/2000, esiste la giurisdizione esclusiva del G.A., che tale è rimasta anche dopo il Dpr. n. 327/2001.»

Estratto: «1 - Il primo motivo d’appello, concernente difetto di giurisdizione sollevato dall’Enel con riguardo alla domanda non solo indennitaria per il periodo di occupazione legittima ma anche risarcitoria per il periodo successivo alla sua scadenza è infondato. Come anche di recente osservato da questa Sezione la questione della giurisdizione...
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Sintesi: Secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla legge n. 205 del 2000, art. 7.

Sintesi: Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie per il danno da occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10.8.00, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico edilizia, in quanto relative ad atti e comportamenti dell'amministrazione che, connessi alla gestione del territorio, sono riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 204/04 e n. 191/06.

Estratto: «Occorre preliminarmente verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, ai sensi dell'art. 37 CPC.Il presente procedimento ha ad oggetto pretese fatte valere nei confronti del comune di Ceppaloni in conseguenza dell'occupazione di un fondo di proprietà degli attori, avviata dall'ente locale convenuto a seguito di delibere di G.M. n. 369 del 6.8.81, n. 385 del 13.8.81 e n. 379 del 27.8.81. El.Ba., En.Ba., St.Ba. e Bi.Io. nell'atto introduttivo della lite hanno lamentato che l'occupazione in questione sarebbe divenuta illegittima per la mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio e la mancata realizzazione dell'opera pubblica nei germini previsti (cfr. conclusioni ivi rassegnate, non modificate nei termini di cui all'art. 183 CPC).Gli attori hanno dunque posto a fondamento delle loro pretese l'incompiutezza della procedura espropriativa ed il protrarsi dell'occupazione pur in difetto di irreversibile trasformazione del fondo.Ciò posto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha puntualizzato che le controversie aventi tale oggetto rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.In particolare, mentre le controversie risarcitone per il danno da occupazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 1.7.98 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1.7.98 al 10.8.00, data di entrata in vigore della L. n. 205/00, restano attribuite al giudice ordinario per effetto della sentenza n. 281/04 della Corte Costituzionale, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in questione iniziate a partire dal 10.8.00, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico edilizia, in quanto relative ad atti e comportamenti dell'amministrazione che, connessi alla gestione del territorio, sono riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 204/04 e n. 191/06; la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 D.P.R. n. 327/01 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1.7.03, data di entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni, alla luce del disposto dell'art. 57 del medesimo T.U. modificato con D.Lgs. n. 302/02 (cfr. da ultimo Cass. S.U. 14794/07).»

Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

Estratto: «Su tali premesse appare indubitabile che, a conoscere della domanda, come sopra individuata e quale originariamente proposta, diretta a conseguire il ristoro del danno cagionato dalla illegittima trasformazione del fondo a suo tempo legittimamente occupato, e quindi competente il G.A., come da questa Corte più volte rammentato.
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Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

Estratto: «Venendo dunque alla prospettata questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria da accessione invertita, giova richiamare la sintesi argomentativa finale della pronunzia, resa da questa Corte a Sezioni Unite, recante il n. 14794 del 2007 - seguita tra le altre dalle sentenze n. 10444, n. 19501, n. 26374 e n. 30254 del 2008, tutte rese a S.U. - la’ dove viene delineato, riguardo alla giurisdizione in tema di azioni di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, un puntuale quadro di ricostruzione del succedersi delle ipotesi di potestas judicandi correlate alle note vicende normative.Segnatamente e’ stato affermato che:a) le controversie in materia di occupazione appropriativa iniziate in periodo ancora antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’antico criterio di riparto diritti soggettivi - interessi legittimi;b) le stesse controversie, se iniziate nel periodo corrente dal 1 luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n, 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004 della Corte Costituzionale, che, ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 anteriormente alla riscrittura operata con la L. n. 205 del 2000, art. 7 un eccesso di delega, dichiaro’ l’incostituzionalita’ delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva;c) le predette controversie sono invece attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla teste’ richiamata L. n. 205 del 2000, art. 7;d) la stessa giurisdizione, infine, sara’ giustificata dal D.P.R. N. 327 del 2001, art. 53, se la dichiarazione di pubblica utilita’ sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni.Dal quadro appena richiamato e sinteticamente delineato consegue che per la ipotesi di occupazione appropriativa, oggetto dell’azione risarcitoria introdotta dall’Istituto Diocesano, come nella specie, con atto notificato il 6.4.1995, va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo alla proposta domanda di risarcimento del danno patito a cagione della perdita del diritto di proprieta’ conseguente al fenomeno appropriativo maturato nel corso della occupazione legittima e contrariamente alla opinione del ricorrente Comune che postula la permanenza di un interesse legittimo sol perche’ la dichiarazione di p.u. sarebbe rimasta integra nella sua efficacia alla data della trasformazione irreversibile del fondo.»

Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

Estratto: «Ritiene il Collegio che, a conoscere delle domande proposte dalla B. con la citazione in giudizio del 2.8.2005 siano il giudice amministrativo (nella specie il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria), quanto alle domande di risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva, ed il competente giudice ordinario, quanto alla domanda di condanna...
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Sintesi: Della tutela risarcitoria conseguente ad occupazione illegittima conosce il GO qualora la domanda sia stata proposta in epoca antecedente al 10 agosto 2000, anche qualora si volesse configurare l’occupazione subita quale attività recante un collegamento con i poteri autoritativi dell’Amministrazione.

Estratto: «Con riferimento alla domanda di pagamento dell’indennità stabilita con la determinazione n. 1027/96, per la porzione di superficie occupata in forza del provvedimento in questione, la stessa, ferma restando la sua assoluta genericità, è da dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione poiché la cognizione sulla stessa...
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Sintesi: Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, essendo queste ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia.

Estratto: «che questa Suprema Corte ha precisato, inoltre, che - mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1 luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico riparto diritti soggettivi - interessi legittimi, e così anche le stesse controversie...
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Sintesi: Le controversie aventi per oggetto il risarcimento del danno dalla c.d. occupazione espropriativa iniziate in data successiva al 10 agosto 2000, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, al quale spetta pertanto di disporre le diverse forme di tutela (tra le quali quella risarcitoria) che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, nonché di verificare la ricorrenza delle condizioni necessarie per apprestarla.

Estratto: «E'infatti esatto che le Sezioni Unite, dopo le note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale rispettivamente, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come recepito e modificato dalla L. n. 205 de 2000, art. 7, nonché del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, hanno ritenuto (Cass. 7442/2008; 14794/2007; 7256/2007) che la controversia avente per oggetto il risarcimento del danno dalla c.d. occupazione espropriativa rientra nella nuova fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:in quanto entrambe le disposizioni legislative si sottraggono alla censura di illegittimità costituzionale nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, l'occupazione e/o la realizzazione dell'opera costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza); e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, rappresentando anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica dell' amministrazione. Laddove se la dichiarazione di p.u. manchi (anche giuridicamente) o sia divenuta inefficace, il collegamento con l'azione amministrativa secondo la Consulta, viene meno e la controversia, sia che il proprietario invochi la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.Poichè tuttavia il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, è entrato in vigore il 10 agosto 2000, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che soltanto le controversie iniziate successivamente a tale data sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;al quale spetta pertanto, disporre le diverse forme di tutela (tra le quali quella risarcitoria) che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere ablativo, nonché verificare la ricorrenza delle condizioni necessarie per apprestarla.Nel caso concreto, invece, il giudizio è stato iniziato con citazione del 10 novembre 1998, perciò antecedente al 10 agosto 2000, - per cui lo stesso resta attribuito al giudice ordinario, davanti al quale è stato intrapreso, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte Costituzionale, che ravvisando nel D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, anteriormente alla riscrittura operata dalla L. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva (Cass. 20 aprile 2005, n. 8204; 21 aprile 2006, n. 9343; 9 giugno 2006, n. 13432).E, d'altra parte, dal giorno successivo alla pubblicazione di questa decisione (art. 136 Cost., e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3), come la Consulta ha più volte avvertito, non è più possibile applicare la menzionata norma; né conseguentemente il successivo del D.Lgs. n. 80, art. 45, comma 18, per il quale "le controversie di cui all'art. 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998":presupponendo lo stesso all'evidenza, la vigenza di quest'ultima norma, invece caducata con effetto ex tunc da altrettante decisioni della Consulta; e non essendo infine quest'ultima norma trasfusa in alcuna disposizione della L. n. 205 del 2000, che non contiene infine alcuna estensione della propria applicazione alle controversie antecedenti alla sua entrata in vigore.Pertanto il Collegio deve ribadire che la domanda proposta in epoca anteriore al 10 agosto 2000, con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto della c.d. occupazione appropriativa derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno, attiene ad un diritto soggettivo ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Le controversie in materia di occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7.

Estratto: «Venendo, quindi, all'esame della questione di giurisdizione posta dal ricorrente, diretta a far affermare che lettera e ratio del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come interpretati dal S.C., farebbero ritenere indiscutibile la giurisdizione del G.A. sulle controversie risarcitorie da occupazione appropriativa, ritiene il Collegio che la Corte di Catania...
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Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.