Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la domanda di condono edilizio

Estratto: «Il ricorso introduttivo del presente giudizio (avente ad oggetto l'originaria ordinanza di demolizione) ed il primo atto di motivi aggiunti (avente ad oggetto il silenzio rigetto sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica in relazione alle medesime opere contestate), devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.Le opere contestate alla ricorrente con l'impugnata ordinanza di demolizione hanno infatti formato oggetto di istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01, che risulta denegata con la disposizione dirigenziale n. 291 del 20/5/08, con la quale è stato altresì reiterato l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.Tale circostanza comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio e del primo atto di motivi aggiunti.Infatti per costante orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione, "la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa" (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 16925).»

Sintesi: Il semplice deposito dell'istanza di sanatoria determina la perdita di interesse dell’interessato ad ottenere l’annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori.

Estratto: «Costituisce ormai affermazione pacifica in giurisprudenza quella per cui la presentazione della istanza di sanatoria - così come della domanda di condono - determina l’inefficacia della sanzione demolitoria già comminata. Il procedimento sanzionatorio, infatti, deve comunque essere sospeso nel tempo necessario a definire l’istanza di sanatoria, onde evitare al privato l’ingiusto pregiudizio conseguente alla demolizione di un manufatto conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente; ed in conseguenza di ciò l’amministrazione è tenuta, anzitutto, ad evadere la domanda di sanatoria prima di dar corso ai provvedimenti sanzionatori definitivi, e dipoi a reiterare l’ordine di demolizione eventualmente già adottato, sussistendo la necessità di fissare al trasgressore un nuovo termine per la demolizione.Per quanto sopra detto, il semplice deposito della istanza di sanatoria di conformità determina, indipendentemente dalla sua accoglibilità, la perdita di efficacia di tutti gli atti sanzionatori già eventualmente adottati in relazione alle opere oggetto della istanza medesima, e quindi anche la perdita di interesse dell’interessato ad ottenerne l’annullamento in via giurisdizionale: da qui l’inammissibilità o la improcedibilità del relativo giudizio.»

Sintesi: La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per carenza di interesse.

Estratto: «Come evidenziato in narrativa infatti, risulta agli atti che, dopo aver ricevuto notifica del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata delle violazioni edilizie (cd. Condono edilizio) ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che fissa al 31 dicembre 1993 il termine di ultimazione delle opere per le quali è possibile richiedere l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.Secondo la prevalente giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per carenza di interesse. Infatti, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, espresso o tacito, che determina l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio oggetto dell'originario ricorso: questo, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse atteso che l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio trasla dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 marzo 2009, n. 1211; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 novembre 2008, n. 1911; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 30 ottobre 2008, n. 2721).»

Sintesi: La proposizione dell'istanza di condono edilizio rende improcedibile il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione in quanto o l'amministrazione pubblica accoglie la domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria oppure la respinge e allora, in base all'art. 40, co. 1, legge 47/1985, è tenuta al completo riesame della fattispecie, con conseguente cessazione di ogni efficacia lesiva dell'ordinanza impugnata.

Estratto: «1. Alla luce di quanto esposto nella premessa del fatto che precede, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle prime due opere oggetto dell'impugnato provvedimento di demolizione (corpo di fabbrica e tettoia in ferro).Per quanto riguarda il corpo di fabbrica, l'impugnata ordinanza di demolizione n. 279 del 9 marzo 2005 è stata infatti annullata dalla successiva disposizione dirigenziale n. 1632 del 7 agosto 2006 (sul presupposto della coincidenza del manufatto in questione con quello oggetto della richiesta di condono edilizio n. 6069 dell'11/10/04 presentata dal ricorrente).Per quanto riguarda la tettoia in ferro, l'impugnata ordinanza di demolizione n. 279 del 9 marzo 2005 è stata parimenti “superata” dalla disposizione dirigenziale n. 15039 dell’11 marzo 2009, con la quale, in relazione ad altra domanda di condono (n. 6723/0/1995 presentata ai sensi della legge n. 724/1994), è stato rilasciato provvedimento formale di condono per tale struttura.In entrambi i casi, i suindicati, sopravvenuti, provvedimenti hanno sostituito l'ordinanza di demolizione oggetto del presente gravame, rispetto all'impugnazione della quale non residua pertanto alcun interesse in capo all'odierno ricorrente (cfr. C.d.S., sez. V, 6 luglio 2007, n. 3855, secondo cui <<la proposizione dell'istanza di condono edilizio rende improcedibile il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione in quanto o l'amministrazione pubblica accoglie la domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria oppure la respinge e allora, in base all'articolo 40, c. 1°. L. n. 47/85, è tenuta al completo riesame della fattispecie, con conseguente cessazione di ogni efficacia lesiva dell'ordinanza impugnata>>).»

Sintesi: Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria rende improcedibile per carenza di interesse il ricorso contro l'ordinanza di demolizione, con riferimento alle opere che siano state condonate.

Estratto: «Il Collegio si ritiene, pertanto, esentato dalla trattazione delle eccezioni di tardività sollevate dal Comune di Reggio nell’Emilia per ragioni di economia processuale.Con il ricorso principale i ricorrenti impugnano l’ordinanza di demolizione e di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio con riferimento a cinque tipologie di opere edilizie realizzate nell’area adiacente la loro unità immobiliare in assenza di qualsivoglia titolo edilizio e consistenti: a) nell’ampliamento sul fronte est della zona soggiorno, mediante la realizzazione di un porticato opportunamente tamponato, con aumento di superficie utile; b) nella costruzione di un porticato di legno sostenuto da pilastrini a fianco dell’ampliamento di cui sub a); c) nella costruzione sul fronte sud di un porticato di legno sostenuto da pilastrini; d) nella installazione sul fronte ovest di tettoia di legno a sbalzo; e) nella installazione di un prefabbricato di legno adibito a ricovero attrezzi.Relativamente alle opere di cui ai punti c), d) ed e) il Comune risulta avere rilasciato ai ricorrenti i titoli edilizi in sanatoria in data 02/11/2006 e 09/10/2006.Pertanto si ritiene che in relazione alla parte dei provvedimenti impugnati che riguardano tali opere sia venuto meno l’interesse dei ricorrenti a ottenere una decisione di merito, atteso il sostanziale soddisfacimento del loro interesse a mantenere inalterato quanto realizzato.Permane, invece, l’interesse degli stessi a vedere definito il ricorso con decisione di merito per quanto concerne le opere di cui punti a) e b) dell’ordinanza, consistenti nell’ampliamento sul fronte est della zona soggiorno, mediante la realizzazione di un porticato opportunamente tamponato, con aumento di superficie utile e nella costruzione di un porticato di legno sostenuto da pilastrini a fianco dell’ampliamento di cui sub a).»

Sintesi: La presentazione della domanda di condono rende improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione.

Estratto: «Il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e consegue, pertanto, la relativa declaratoria.Osserva, invero, il Collegio che successivamente all’emanazione dell’ingiunzione di demolizione (prot. n. 4298 del 21-10-2004), il ricorrente, in data 10-12-2004, ha prodotto al Comune di Cetara domanda di condono edilizio ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 326/2003 per le opre abusivamente realizzate ed oggetto della sanzione demolitoria.Orbene, costituisce costante orientamento giurisprudenziale della Sezione il principio secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria edilizia priva di efficacia l’ordine di demolizione emanato dal Comune.Invero, sorgendo dall’istanza del privato l’obbligo di concludere il procedimento con determinazione espressa, un eventuale accoglimento della domanda di condono edilizio riconduce, attraverso il titolo postumo, l’opera edilizia nella legalità, mentre il diniego del condono induce l’ente a rinnovare il provvedimento sanzionatorio, emanando nuova ingiunzione demolitoria.Risulta, dunque, evidente che la sopravvenuta inefficacia della originaria ingiunzione di demolizione priva il ricorrente di interesse ad ottenere una pronunzia giurisdizionale sulla legittimità della stessa, considerato che anche in ipotesi di rigetto della domanda di sanatoria il procedimento sanzionatorio dovrà essere rinnovato con l’adozione di un nuovo provvedimento.Le considerazioni di cui sopra disvelano, altresì, la fondatezza dell’atto di motivi aggiunti, con il quale è stato gravato l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione n. 4298/2004.Essendo questa divenuta inefficace con la presentazione della domanda di condono edilizio (prodotta il 10-12-2004), il privato non aveva alcun obbligo demolitorio in quanto in attesa di determinazioni del Comune sulla richiesta regolarizzazione del manufatto.L’ente locale, invece, pur in pendenza del procedimento di condono edilizio ed in assenza di un provvedimento conclusivo dello stesso, ha illegittimamente accertato una inottemperanza alla demolizione, prodromica agli effetti giuridici di cui all’articolo 31 del dpr n. 380/2001, espressamente comunicati con la nota prot. 2997 del 3-4-2007.»

Sintesi: Qualora il ricorrente abbia presentato domanda di accertamento di conformità sulla quale il comune si sia orientato in senso positivo (parere favorevole della C.E.C. subordinato a certe prescrizioni), il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Estratto: «4. Il primo ricorso (n. 1504/04) è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato V, 6.7.07 n. 3855; Cons. Stato 2^, 31.5.06 n. 7884), avendo la ricorrente, a seguito dell’ordinanza di demolizione, presentato domanda di accertamento di conformità sulla quale il Comune si è orientato in senso positivo.Il responsabile di settore ha infatti comunicato - con la nota 26 febbraio 2004 che è oggetto del secondo ricorso (n. 3021/04) - il parere favorevole della commissione edilizia, ancorché subordinato a una serie di prescrizioniPoiché l’atto 26 febbraio 2004 del responsabile di settore sospende il procedimento in attesa di adempimenti integrativi cui la ricorrente non intende sottostare, esso comporta una arresto procedimentale suscettibile di impugnazione immediata, ai fini della definizione in sede giurisdizionale delle questioni controverse.»

Sintesi: Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per l'opera di cui è ordinata la demolizione comporta l'improcedibilità dell'impugnazione dell'ordine dI demolizione.

Estratto: «3.1. Tale impugnativa è divenuta in parte improcedibile per cessata materia del contendere.In particolare, è divenuta improcedibile in relazione al disposto del provvedimento attinente al “consolidamento del fabbricato esistente”.Dalla documentazione agli atti risulta, infatti, che l’opera in trattazione è stata regolarizzata in virtù del rilascio da parte dell’Amministrazione della “concessione a sanatoria” n. 264176/2001 - di cui si fa menzione anche nella determinazione dirigenziale n. 1812 dell’8 ottobre 2008 - il quale ha chiaramente comportato il venir meno dell’ordine di demolizione impartito – seppure in termini parziali – a seguito del venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata.In altri termini, il rilascio di un titolo abilitativo per l’opera de qua ha annientato il disposto della determinazione dirigenziale in trattazione alla stessa riferibile ed il Collegio non può che prenderne atto mediante la dichiarazione di improcedibilità.»

Sintesi: La proposizione dell'istanza di accertamento di conformità successivamente all’adozione dell’atto demolitorio ed alla proposizione dell’impugnativa giudiziale, rileva sul piano processuale rendendo improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale, salvo che non risulti già chiaramente esternata dall’Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere.

Estratto: «Invero, va premesso che la presentazione della domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria successivamente all’emanazione del provvedimento sanzionatorio non incide sulla legittimità di esso (come accadrebbe, invece, nel caso in cui detta domanda si fosse avuta prima del suo intervento); considerato che l’illegittimità è situazione patologica originaria dell’atto, relativa al suo momento genetico, mentre la proposizione dell’istanza di cui all’articolo 36 D.P.R. 380/2001 (in precedenza art. 13 L. 47/1985) è vicenda successiva.La proposizione della citata istanza successivamente all’adozione dell’atto demolitorio ed alla proposizione dell’impugnativa giudiziale, rileva, tuttavia, sul piano processuale – quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali - rendendo improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale (in senso conforme Consiglio di Stato sez. VI, n° 5646 del 12.11.2008; Consiglio di Stato Sez. V, n°165/97; Cons. Giust. Amm. Sicilia n° 187/97; T.A.R. Campania-Napoli n° 1211 del 3.3.2009; T.A.R. Calabria-Catanzaro n° 1482 del 7.11.2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 19352 del 7.11.2008; T.A.R. Vaneto n° 1737 del 16.5.2008; T.A.R. Lazio-Roma n°986/1998; Tar Basilicata n°263/00; Tar Campania-Napoli n° 1395/99, n° 3158/99, n° 1421/00; Tar Campania-Salerno n° 234/99, n°423/99, n°368/99), salvo che non risulti già chiaramente esternata dall’Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere: in queste ipotesi, la presentazione dell’istanza avrebbe la mera funzione di procrastinare inutilmente l’irrogazione della sanzione per un non sanabile abuso edilizio; e quindi l’Amministrazione ben potrebbe, in assenza di documentate sopravvenute circostanze, limitarsi all’adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità.Infatti, il riesame dell’abusività delle opere, provocato dall’istanza ex art. 36 citato, ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile e mira a verificare l’effettiva conformità agli strumenti urbanistici in vigore di quanto realizzato: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di diniego, quest’ultimo eventualmente anche tacito), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l’operatività dell’impugnato provvedimento sanzionatorio.In caso di accoglimento dell’istanza, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria renderà legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell’ipotesi inversa di rigetto, l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell’abusività non sanabile delle opere stesse, ai sensi del predetto D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell’arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell’acquisizione. In tali ipotesi, pertanto, viene meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione sull’impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo), sull’istanza ex art. 36, non meramente confermativo e quindi anch’esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dagli interessati.Orbene, proprio quanto da ultimo descritto si è verificato nella vicenda in esame, posto che l’ordine demolitorio è antecedente alla proposizione della domanda di permesso di costruire in sanatoria (presentata all’intimato Comune in data 6.6.2006, dopo la notifica del presente ricorso giurisdizionale); che non risultano dagli atti di causa ragioni ostative, in astratto, all’eventuale sanabilità dell’intervento, pur se questo appare ricadente in zona soggetta a vincolo paesistico (in particolare sulla considerazione della necessità di una analitica verifica in sede amministrativa dell’effettiva incidenza paesistica – ai fini dell’eventuale applicabilità dell’art. 167 co. 4 Decr. Leg.vo 42/2004 – delle numerose opere poste in essere, di tipologia quanto mai varia); che nessun provvedimento espresso risulta essere stato emesso in proposito dal Comune di Massa Lubrense; che il ricostruito paradigma va applicato anche qualora si ritenga sostanziato un diniego tacito dell’istanza di sanatoria, in conseguenza del disposto di cui al co. 3 dell’art. 36 D.P.R. 380/2001.In base alle suesposte considerazioni, sussistono quindi le condizioni per dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale, per carenza di interesse sopravvenuta rispetto al momento della sua proposizione.»

Sintesi: È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione di lavori abusivi che sia divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 27 D.P.R. 380/2001.

Estratto: «Quanto, infatti, alla ordinanza di sospensione dei lavori edilizi abusivi vale il principio oramai consolidato nella materia, secondo cui è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione di lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 4 comma 4, l. 28 febbraio 1985 n. 47.»

Sintesi: Il condono edilizio delle opere abusive già oggetto di ordinanza di demolizione determina una radicale modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'impugnativa della sanzione, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale.

Estratto: «8.1. Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe va in effetti dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.8.2. A tale conclusione si perviene, innanzitutto, per quanto attiene ai manufatti sanati per effetto del testé citato titolo abilitativo in sanatoria n. 88/2004 rilasciato in data 17 ottobre 2008 dal Comune di Fontaniva, trattandosi di provvedimento che determina una radicale modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda giudiziale, e tale quindi da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche sotto un profilo meramente strumentale (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3677).»

Sintesi: Qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva d'efficacia e atteso che, a seguito dell'istanza di condono, l'ordinanza medesima deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita), o da un nuovo provvedimento sanzionatorio.

Estratto: «secondo una tesi già a suo tempo enunciata in relazione al condono edilizio disciplinato dal solo corpus normativo ab origine introdotto dall'art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, “qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordine di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva d'efficacia e atteso che a seguito dell'istanza di condono, l'ordinanza medesima deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria (espressa o implicita), o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, come prescrive l'art. 40 della stessa legge” (cfr., in termini, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2002 n. 1125, con puntuale riferimento a Cons. Stato., Sez. IV, 11 dicembre 1997, n.1377; cfr., altresì., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, 14 aprile 1989 n. 255),.Nello stesso senso, una diffusa giurisprudenza - che il Collegio parimenti condivide - afferma che anche la presentazione della domanda di condono avvenuta a' sensi dell’ art.39 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, susseguentemente entrato in vigore, comporta la sospensione ex lege del procedimento repressivo: e ciò in attesa che l'Amministrazione decida sulla stessa con un provvedimento espresso o tacito, posto che “ove la domanda venga accolta o su di essa - ricorrendone i presupposti - si formi il silenzio-assenso, si determina la caducazione automatica del provvedimento repressivo; qualora invece la domanda stessa venga respinta, l’Autorità procedente dovrà irrogare una nuova misura sanzionatoria, da adottare sulla base della situazione da ultimo accertata e con l’assegnazione di un nuovo termine legale minimo di novanta giorni per la spontanea demolizione" (così, T.A.R. Basilicata, 17 luglio 2002 n. 519; cfr. in termini, pure, ed ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2000 n. 4305; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 11 gennaio 2002 n. 154, T.A.R. Lazio, Latina, 23 maggio 2001 n.504; T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 novembre 2000 n.1144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 febbraio 2000 n. 462; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 febbraio 2000 n.342): ossia, “in entrambi i casi … il provvedimento repressivo originario perde efficacia, con la conseguenza che il ricorrente non ha più alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad una pronuncia del giudice adito in ordine alla sua legittimità” (cfr. T.A.R. Basilicata cit.).In adesione a tali ormai consolidati orientamenti, la giurisprudenza è pervenuta ad identica conclusione anche nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza di permesso a costruire in sanatoria per la definizione di illeciti edilizi ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003 n. 326 (cfr., ad es., T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 24 luglio 2077 n. 1033) nonché, in termini puntualmente conferenti al caso di specie, anche nell’ipotesi di avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità a’ sensi dell’art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 settembre 2006 n. 1159).»

Sintesi: Qualunque sia l'esito del procedimento di condono, il provvedimento repressivo originario perde efficacia, con la conseguenza cheil ricorrente non ha più alcun interesse concreto, diretto ed attuale ad una pronuncia del giudice adito in ordine alla sua legittimità.

Estratto: «secondo una tesi già a suo tempo enunciata in relazione al condono edilizio disciplinato dal solo corpus normativo ab origine introdotto dall'art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, “qualora l’interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione di costruzione edilizia in sanatoria...
[...omissis: vedi sopra...]

Sintesi: La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.

Estratto: «Per i primi due interventi (la tendo-struttura e la rifazione della ringhiera protettiva), risulta presentata in data 15 aprile 2008, istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 380/01, definita negativamente per le interessate con la disposizione dirigenziale n. 509 del 25 settembre 2008, impugnata con i motivi aggiunti proposti in corso di causa.Tale circostanza determina, in relazione ai suddetti due interventi, l'improcedibilità del gravame introduttivo.Infatti per costante giurisprudenza di questa Sezione, «la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. n. 47/85 (ora, art. 36 D.P.R. n. 380/2001), successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa» (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 16925).»

Sintesi: L'adozione di un'ordinanza di demolizione comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso con cui si fa valere l'illegittimità di un'altra ordinanza di demolizione che era stata adottata senza che vi fosse stato l'esame della istanza di sanatoria anteriormente proposta; questo a condizione che la seconda ordinanza di demolizione abbia ad oggetto anche le opere abusive a cui fa riferimento la prima.

Estratto: «Ciò stabilito, in punto di ricostruzione del fatto, il Collegio rileva, quanto al primo ricorso, e in disparte l’omessa impugnativa, da parte del ricorrente, delle prime due ordinanze di demolizione, che lo stesso sarebbe stato fondato, nella misura in cui l’Amministrazione aveva notificato, a Mercurio Vincenzo, una terza ordinanza di demolizione, senza previamente decidere circa l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 d. P. R. 380/01, previamente presentata dal ricorrente medesimo; tanto, conformemente alla giurisprudenza consolidata in materia, per la quale cfr. T. A. R. Campania Salerno, Sez. II, 23 giugno 2005, n. 960 (“L’ordine di demolizione adottato in data successiva alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità o di condono, in assenza di preventiva determinazione su quest’ultima, è illegittimo in quanto l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciare su di essa prima di procedere all’irrogazione delle sanzioni definitive, mentre la presentazione della domanda di concessione in sanatoria o di condono successivamente all’emanazione del provvedimento sanzionatorio determina l’improcedibilità del ricorso ma non incide sulla legittimità del provvedimento, considerato che l’illegittimità è situazione patologica originaria dell’atto, relativa al suo momento genetico, mentre la proposizione dell’istanza è vicenda successiva”).Tuttavia, il Collegio non può esimersi dal rilevare che l’ordine di demolizione è stato esplicitamente reiterato, dal Comune di Cava de’ Tirreni, con l’ordinanza n. 808/06, relativamente a tutte le opere abusive realizzate dal ricorrente, e, quindi, anche relativamente a quelle, oggetto della terza ordinanza di demolizione; tale provvedimento s’è, evidentemente, sostituito al precedente, il quale ha conseguentemente perduto la sua attitudine lesiva, con conseguente declaratoria d’improcedibilità del primo ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse. Del resto, la decisione di reiterare l’ordine demolitorio, mercé l’adozione dell’ordinanza n. 808/06, va considerata, in sé, legittima, essendo stata adottata dopo l’intervenuta decisione, da parte del Comune, circa la prefata domanda di accertamento di conformità, ex art. 36 d. P. R. 380/01, e tenuta altresì presente la natura d’illecito permanente dell’abuso edilizio ed il carattere ripristinatorio, proprio dell’ordinanza di demolizione medesima (per tali caratteristiche, cfr., da ultimo, T. A. R. Campania Napoli, sez. IV, 16 maggio 2008, n. 4715).»

Sintesi: Il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori, qualora a detto provvedimento sia seguita l'ordinanza di demolizione, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Estratto: «2. Con il ricorso rubricato al n. 39/2003 i ricorrenti impugnano l’ordinanza che ha sospeso i lavori da essi intrapresi in qualità di committente e di direttore per la ristrutturazione dell’immobile sito alla via Vecchia Carpi n. 7/a.3. Il ricorso citato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’atto impugnato è sostanzialmente stato superato, quanto ad effetti lesivi per i ricorrenti, dalla successiva ordinanza di demolizione. Poiché l’Amministrazione comunale ha seguito la sequenza procedimentale prevista normativamente dall’articolo 4 della legge 47/1985, emanando l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso n. 184/2003, deve ritenersi che l’interesse dei ricorrenti si appunti sulla decisione di quest’ultimo gravame.»

Sintesi: In materia di abusi edilizi, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento oggetto dell'impugnativa.

Estratto: «Iniziando dall’esame del ricorso principale, proposto avverso l’ordine di demolizione (n. 396 del 8.6.2004) delle opere abusive in questione, il Collegio, conformemente all’orientamento della Sezione, deve rilevare che la successiva presentazione da parte dell’interessato, in data 16.12.2004, della istanza di accertamento di conformità per gli interventi edili per cui è causa, configura una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del suddetto gravame, posto che la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983; T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579), in tal modo “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499; T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310).Pertanto, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione della domanda di sanatoria ai sensi del dell’art. 36 del d.p.r. 380/01, seguiva la proposizione del ricorso principale, deve dichiararsi l'improcedibilità del gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l'atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni adottate sulla proposta istanza dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza – come nella specie è poi avvenuto - emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857; T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399).»

Sintesi: La presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse.

Estratto: «In via preliminare, deve procedersi alla riunione dei ricorsi in epigrafe per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.Va quindi, innanzitutto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso n.3962/2001.Secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito anche da questa Sezione (fra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 novembre 2008 , n. 19352, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 01 ottobre 2008 , n. 12315, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 04 settembre 2008 , n. 10133, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 maggio 2008 , n. 5183), la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge 47/85 (oggi art.36 D.P.R. n. 380/2001) successivamente all’ impugnazione dell'ordinanza di demolizione -o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi- produce infatti l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse.Dall’istanza di sanatoria consegue infatti la perdita di efficacia del provvedimento demolitorio ed il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza medesima, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.Ciò premesso, risulta dagli atti di causa che in data in data 15.05.2001, successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta in data 13 marzo 2001) parte ricorrente ha proposto istanza di accertamento in conformità iscritta al n. prot.llo 8646/01, ai sensi dell’art.13 legge 47/85, per l’abuso realizzato, cui l’amministrazione ha dato risposta con il provvedimento esplicito di rigetto, comunicato con nota notificata in data 28.02.2002, impugnato con il ricorso n.5225/02. Il ricorso suindicato, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.»

Sintesi: L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione va dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse se, una volta proposta, sopravviene un provvedimento che rigetta l'istanza di accertamento di conformità che i ricorrenti avevano nel frattempo presentato al Comune.

Estratto: «6. Con il ricorso R.G. 2794/2000 (il secondo di quelli in epigrafe) i coniugi Guadagnucci hanno impugnato dapprima, con l’atto introduttivo, l’ingiunzione di demolizione 19.6.2000 n. 453 (notificata il 11 luglio 2000) ed in seguito, con motivi aggiunti (notificati il 7 marzo 2002) il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla suddetta ingiunzione a demolire 31.10.2001 (notif. il 7 nov. 2001) e la nota dirigenziale 9 gennaio 2002 con cui si comunicava ai coniugi ricorrenti l’avvenuta trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisizione dei beni indicati nell’ingiunzione.Ciò posto, in primo luogo il collegio rileva dagli atti che i ricorrenti, dopo la notifica dell’ordine di demolire, in data 23 agosto 2000 hanno presentato una nuova istanza ex art. 13 legge n. 47/1985 nella cui relazione tecnica precisavano che il fabbricato per civile abitazione e l’autofficina avevano una superficie di mq. 58,50 e di mq. 56 rispettivamente.6.1. Nelle more del giudizio, però, con determinazione dirig. 14 dicembre 2000 n. 44597 il Comune di Massa respinse anche questa seconda istanza, rilevando che il manufatto contrastava con la destinazione di zona (regolamentata dagli artt. 38 e 39 NTA) e che il fabbricato per civile abitazione, inoltre, avendo superfice netta inferiore a mq. 55 contrastava anche con l’art. 30 Regol. edilizio.Pertanto, poiché l’ordinanza di demolizione è stata superata dalla nuova determinazione negativa della amministrazione comunale in ordine all’istanza di sanatoria e quest’ultima è stata impugnata con R.G. 713/2001, il ricorso R.G. 2794/2000, quanto all’atto introduttivo, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, con riguardo alla domanda di annullamento, nonché inammissibile per genericità assoluta con riguardo alla domanda di risarcimento.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.