Quali atti possono essere impugnati dalle associazioni ambientaliste di livello nazionale?

Sintesi: La legittimazione dell’associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale deriva direttamente dal combinato disposto degli artt. 13 e 18, co. 5, legge 349/1986, che la attribuisce alle associazioni iscritte nell’apposito elenco ministeriale.

Sintesi: La legittimazione dell’associazioni ambientaliste di livello nazionale ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale si ritiene estesa non solo agli atti dichiaratamente inerenti la materia ambientale, ma a tutti quegli atti, come una zonizzazione acustica di un aeroporto, che in qualche modo influenzino la qualità della vita in un dato territorio.

Sintesi: La legittimazione ad impugnare atti amministrativi in materia ambientale va riconosciuta, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, anche alle associazioni e agli enti non iscritti nell'elenco di cui agli artt. 13 e 18 legge 349/1986, purché volti per statuto a finalità di tutela ambientale e caratterizzati da presenza sul territorio e attività non episodiche.

Estratto: «6. In quinto luogo, è infondata anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti, che va considerata sotto un triplice profilo, quanto all’associazione L., quanto al C. e quanto alle persone fisiche.7. La legittimazione dell’associazioni ambientaliste di livello nazionale...
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Sintesi: Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Sintesi: Per impugnare il divieto di introdurre animali su aree demaniali, un'associazione ambientalista, unitamente al perseguimento della tutela ambientale e della salvaguardia del patrimonio faunistico in modo non occasionale e per espressa previsione statutaria, deve avere gli ulteriori requisiti della stabilità e della adeguata rappresentatività localizzata.

Estratto: «può dirsi, pertanto, che l’esplicita legittimazione all’azione giudiziale ex art. 13 legge n. 349/1986 delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto (finanche con riferimento ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio), atteso che, diversamente opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge;ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107); ebbene, alla luce di detti principi, nel caso in esame, non si rinvengono i ricordati requisiti della stabilità e della adeguata rappresentatività localizzata in capo all’Associazione ricorrente, la quale, per quanto espressamente sollecitata da questo Tribunale, non ha allegato alcun elemento utile in tal senso, non potendo di certo soddisfare detto onere il “protocollo di convenzione”, depositato in data 22.10.2012, il quale nulla dimostra in ordine ai requisiti richiesti e sopra esplicitati;infatti, detti ulteriori requisiti, unitamente al perseguimento della tutela ambientale e della salvaguardia del patrimonio faunistico in modo non occasionale e per espressa previsione statutaria –requisito, invero, sussistente nel caso in esame – risultano parimenti indispensabili ai fini della possibilità di essere ammessi alla tutela giurisdizionale;in particolare, l’Associazione ricorrente – che da statuto ha sede legale in Roma, via dei Quintili 56 - non ha fornito alcun elemento in ordine al requisito della c.d. “vicinitas” della medesima rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio;alla luce delle esposte argomentazioni, non può che concludersi per l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione all’azione;»

Sintesi: Le associazioni ambientaliste sono legittimate a ricorrere e a resistere nei limiti della diretta correlazione tra le illegittimità denunciate e gli interessi dalle medesime tutelati: pertanto, contro un piano attuativo, esse possono dedurre soltanto censure inerenti il profilo ambientale e non doglianze che riguardano invece il regime urbanistico applicabile all'atto di pianificazione.

Estratto: «L’inammissibilità della impugnativa incidentale è peraltro rilevabile sotto altro aspetto.Anche a volere configurare per le Associazioni ambientalistiche ( tra le quali va annoverata senz’altro I. N.) una legittimazione ad agire di vasta latitudine l’actio ad agendum non può comunque andare oltre i limiti invalicabili segnati dalla natura del giudizio amministrativo come processo di parti .Ora, qualificandosi dette associazioni come parte privata del giudizio, le stesse sono, come tali , legittimate a ricorrere e a resistere nei limiti della diretta correlazione tra le illegittimità denunciate e gli interessi dalle medesime tutelati . ( Cons. Giust. Amm. Regione Siciliana 16 ottobre 2012 n.933) Nel caso di specie , in relazione agli scopi a monte perseguiti, all’Associazione I. N. è consentito unicamente la deduzione di censure inerenti il profilo ambientale della vicenda, senza che sia possibile introdurre , come fatto con l’appello incidentale, doglianze che riguardano tout court il regime urbanistico applicabile alla proposta progettuale avanzata col piano “sulla green way” dalle sigg.re T.- D., il che rende inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n.2186/2011, in parte qua.In forza delle suestese notazioni, le sentenze qui impugnate vanno confermatae con reiezione degli appelli principali, mentre inammissibile si rivela l’appello incidentale proposto in relazione alla seconda delle impugnative esaminate.»

Sintesi: L'affidamento al Ministero dell'ambiente, ex art. 13 legge 349/1986 del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati) non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 legge 349/1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo a una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali.

Sintesi: L’esplicita legittimazione, ai sensi degli artt. 13 e 18 legge 349/1986, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i comitati che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.

Sintesi: Gli artt. 13 e 18 legge 349/1986 hanno introdotto un criterio di legittimazione legale “aggiuntivo”, e non “sostitutivo”, rispetto ai criteri elaborati precedentemente dalla giurisprudenza per l'azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi.

Sintesi: Il G.A. può riconoscere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente a favore di associazioni locali , purché le stesse: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; c) svolgano la propria attività in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Sintesi: Su una “popolazione di riferimento” di oltre 10.000 abitanti non può riconoscersi carattere di rappresentatività a un’associazione ambientalista che può vantare un numero di aderenti che si attesta su una percentuale variabile tra lo 0,8% e l’1% circa della popolazione del Comune.

Estratto: «2.2.- La prima questione da esaminare è quella che riguarda la legittimazione e l’interesse a ricorrere in capo ad A.. Il Collegio ritiene perciò di prendere le mosse dalla censura rivolta da A. contro la sentenza del TAR n. 1505 del 2009 nella parte in cui l’impugnazione della stessa A. è stata giudicata inammissibile per carenza di legittimazione attiva avendo il TAR affermato, a questo riguardo, che:-“il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, a tutela dell'interesse diffuso alla conservazione dell'ambiente può avvenire caso per caso in favore di enti associativi o comitati, purché questi non soltanto abbiano fra i propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell'area geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il territorio di riferimento, e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3234; id., sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830)” ; - “il possesso di tali requisiti non può considerarsi utilmente attestato dalla ricorrente A. la quale - pacificamente non rientrante fra le associazioni individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 349/86 - è stata costituita nel maggio del 2005, cioè circa due anni e mezzo prima della instaurazione della presente controversia, quando le operazioni di ricerca mineraria presso il giacimento di B. avevano già avuto inizio (il permesso di ricerca rilasciato a S. s.p.a. risale al 2004), e non risulta nel frattempo avere svolto alcuna attività di valorizzazione e promozione dei beni ambientali, nelle pur variegate modalità previste dall'art. 3 del suo statuto; così come non risulta, invero, quale sia il numero attuale degli associati, al di là dei dodici membri fondatori (su una popolazione del Comune di oltre diecimila abitanti)” ; - “non può dunque sostenersi che A. attraverso la propria azione abbia raggiunto, con il territorio di M. e con la popolazione locale, un rapporto significativo al punto da conferirle il grado di stabilità e rappresentatività occorrenti per farsi portatrice in giudizio di un interesse - quello alla tutela dell'ambiente - per definizione adespota” . Con riferimento alla posizione assunta dal TAR Toscana A., appellante in via incidentale, sottolinea in particolare:-che dallo statuto e dall’atto costitutivo, depositati in giudizio, si evince che A. è stata costituita nel marzo del 2005, vale a dire ben prima della instaurazione del giudizio, e che l’associazione ha, fra i propri scopi statutari (v. art. 3 statuto), la valorizzazione e la tutela dei beni artistici, storici, culturali, paesaggistici e naturali, la valorizzazione delle specie vegetali e animali, l’organizzazione di attività, il sostegno e la collaborazione a iniziative dirette a valorizzare e a conservare il suolo e le risorse idriche e ambientali, nell’ambito principalmente del Comune di Montespertoli;-che dal 2005 l’associazione ha svolto la propria attività in diversi settori, tutti rispondenti ai propri scopi sociali e concernenti tematiche di natura ambientale, tematiche inerenti la partecipazione dei cittadini a scelte strategiche e di impatto sul territorio, la realizzazione di iniziative di informazione, divulgazione e promozione delle specificità territoriali, e la realizzazione di progetti di educazione ambientale (v. relazione sull’attività dell’A., e relativi allegati, sub doc. 1 all’elenco documenti 20.1.2010 sub RGR 9441/09);-che i soci sono variati, dal 2005 al 2009, da un minimo di 70 a un massimo di 110. A detta dell’appellante in via incidentale, A. soddisfa i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di legittimazione a ricorrere delle associazioni non riconosciute. Da ciò consegue la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, con riferimento ad A., è stato considerato insussistente un adeguato grado di stabilità e di rappresentatività degli interessi diffusi della collettività all’interno della quale A. ha dimostrato di essere attiva.I rilievi mossi da A. non appaiono condivisibili.Nel nostro ordinamento l'affidamento al Ministero dell'ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste (e dei comitati) non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo a una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali (Cons. St., VI, nn. 3107/11 e 6554/10; IV, n. 5760/06). In altre parole, l’esplicita legittimazione, ai sensi degli articolo 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i comitati che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Le previsioni normative citate hanno introdotto un criterio di legittimazione "legale" “aggiuntivo”, e non “sostitutivo”, rispetto ai criteri elaborati precedentemente dalla giurisprudenza per l'azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi.Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente a favore di associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché le stesse a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) svolgano la propria attività in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.Rivolgendo l’attenzione più da vicino al caso in esame, mentre non può dubitarsi della sussistenza del requisito dello stabile collegamento territoriale tra l’area entro la quale l’associazione svolge la propria attività e la zona nella quale è prevista la realizzazione dell’impianto, è da ritenere che in maniera corretta il TAR abbia considerato insussistente il requisito del “grado adeguato” di rappresentatività –e di stabilità- degli interessi diffusi della collettività di riferimento.E invero:-A. è stata costituita soltanto nel 2005, vale a dire quando le operazioni di ricerca mineraria presso il giacimento di B. avevano avuto inizio già da tempo; -quanto al numero dei soci e alla elencazione delle attività svolte, ricavabili dalla “relazione sull’attività dell’A.”, e relativi allegati, documenti prodotti (soltanto) nel giudizio d’appello, in primo luogo si tratta di elementi probatori inaccoglibili, stante il divieto di cui all’art. 345 c. p. c. (sul divieto di “jus novorum” in appello, con riguardo al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova anche per la prove precostituite, quali i documenti, v., di recente, Cons. St., sez. V, n. 3868 del 2011, p. 2b., cui si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60 e 74 c. p. a., riguardando fattispecie per alcuni aspetti simile a quella odierna). In ogni caso, ai fini della conferma, sul punto, della sentenza appellata, appare decisivo osservare che su una “popolazione di riferimento” di oltre 10.000 abitanti non può riconoscersi carattere di rappresentatività a un’associazione che può vantare un numero di aderenti che si attesta su una percentuale variabile tra lo 0,8% e l’1% circa della popolazione del Comune. Dalla analisi della relazione sull’attività emergono poi seri dubbi sul carattere effettivamente continuativo dell’attività svolta dall’associazione –e quindi sulla effettiva rappresentatività dell’associazione rispetto all’interesse che si intende proteggere- avuto riguardo sia al momento (ottobre del 2007) della proposizione del ricorso al TAR, e sia al momento (novembre 2009 –gennaio 2010) della proposizione degli appelli»

Sintesi: L'associazione Italia Nostra non è legittimata ad impugnare la delibera con cui il Comune abbia conferito ad una propria società in house, ai fini della successiva alienazione, la proprietà superficiaria di terreni non tutelati dal punto di vista storico o ambientale.

Estratto: «Premesso che con il presente ricorso l’associazione Italia Nostra ha impugnato l’epigrafata deliberazione nella parte in cui il Comune di Viareggio ha conferito alla propria società “in house” Viareggio Patrimonio s.r.l., ai fini della successiva alienazione, la proprietà superficiaria dei terreni su cui insistono le abitazioni poste sulla “Passeggiata a mare”;Considerato che relativamente a detti beni non è ravvisabile alcun profilo di tutela storica e ambientale, sicché l’associazione ricorrente appare all’evidenza sfornita di legittimazione al ricorso, né d’altra parte viene evidenziato alcun profilo direttamente o indirettamente lesivo del bene ambiente eventualmente conseguente all’attuazione della deliberazione impugnata;»

Sintesi: La legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati ambientalisti spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, che implica in quanto tale la possibilità di impugnare atti aventi finalità urbanistica-edilizia.

Estratto: «Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva della ricorrente associazione ambientalista, sollevata dalla controparti, le quali, muovendo dal presupposto che l’area sul quale è previsto l’intervento non è assoggettata ad altro vincolo che quello idrogeologico (per il quale è stato richiesto ed ottenuto il nulla-osta della Comunità montana), rilevano che le doglianze sollevate attengono al solo profilo edilizio della vicenda, sicché deve farsi applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le associazioni ambientalistiche sono legittimate ad agire in giudizio solo a tutela di aree sulle quali sono posti vincoli di tipo paesaggistico-ambientale ed in relazione a profili ambientali, con esclusione delle doglianze di carattere meramente edilizio-urbanistico.L’eccezione va disattesa.In via generale, va rilevato che la più recente ed avanzata posizione giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 06 ottobre 2008 n. 1816; T.A.R. Calabria, Sez. I 30.4.2009 n. 378; Cons. St. Sez. IV 11.11.2011 n. 5986) ha posto in luce che la legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati ambientalisti spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, che implica in quanto tale la possibilità di impugnare atti aventi finalità urbanistica-edilizia, specificando che “la materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri” (cfr. Cons. St. Sez. IV 11.11.2011 n. 5986)La stretta relazione che sempre più spesso corre tra l’urbanistica e l’ambiente è ben rappresentata dalla stretta interconnessione sviluppatasi in questi anni fra i contenuti della pianificazione urbanistica e quelli della tutela ambientale, derivante dalla circostanza che il territorio, inteso in tutte le sue accezioni, è un bene fondamentale avente carattere costitutivo dello stesso bene “ambiente” (su questo profilo si veda ora Corte cost. 21.11.2011 n. 309: “Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» – tra gli altri – «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1.del Considerato in diritto).Con riguardo alla fattispecie all’esame, va rilevato che – già nel ricorso introduttivo – la ricorrente aveva evidenziato che l’intervento edilizio assentito dal Comune di Aviatico era localizzato “in zona agricola di indiscusso pregio paesistico ed ambientale, già classificata dal Piano territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) come ambito di elevata naturalità e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) come contesto di elevato pregio naturalistico e paesistico”.Va ricordato, al riguardo, quanto affermato dalla Sezione con la recente sentenza 1.7.2010 n. 2411.<<La tutela paesaggistica, infatti, ormai si è evoluta rispetto al momento in cui venne introdotta con il d.l. 312/85, e non si realizza più soltanto attraverso le forme del binomio vincolo paesaggistico/autorizzazione paesaggistica previsto dagli artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04, ma anche attraverso ulteriori strumenti giuridici che prevedono strumenti di tutela diversi dalla necessità di uno specifico titolo abilitativo ulteriore rispetto a quello edilizio. Si pensi, ad esempio, alle previsioni dell’art. 25, co. 1, n.t.a. del Piano territoriale paesistico regionale lombardo che stabilisce che: "in tutto il territorio regionale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto", e dell’art. 25, co. 3, che assegna al progettista privato il compito di effettuare quest'esame perché stabilisce che: "ai fini dell’esame di cui al comma 1, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto", seguito dal successivo art. 29, co. 1, che precisa che è lo stesso progettista privato che, effettuato l'esame paesistico, classifica l'intervento in quanto prevede che: "ferma restando la facoltà di verifica da parte dell’amministrazione competente, il progettista, sulla base dei criteri di cui agli articoli 26 e 27, determina l’entità dell’impatto paesistico di cui all’articolo 28. L’impatto potrà risultare inferiore o superiore ad una soglia di rilevanza". Questo sistema - in cui la classificazione effettuata dal progettista privato è decisiva per alleggerire o aggravare il prosieguo della procedura amministrativa (in quanto l’art. 29, co. 2, stabilisce che: "i progetti il cui impatto non superi la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto il profilo paesistico e, quindi, possono essere presentati all’amministrazione competente per i necessari atti di assenso o per la denuncia di inizio attività senza obbligo di presentazione della relazione paesistica"; mentre correlativamente per i progetti che superino la soglia di rilevanza, l’art. 29, co. 3, invece, prevede che: "i progetti il cui impatto superi la soglia di rilevanza sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze di autorizzazione o concessione edilizia ovvero della dichiarazione di inizio attività devono essere corredate dalla relazione paesistica di cui all’articolo 25, comma 6; la presentazione di tale relazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l’inizio dei lavori in caso di dichiarazione di inizio attività") –null’altro prevede se non una tutela paesistica che si svolge in forme diverse dalla necessità di apposita autorizzazione paesaggistica (prevista per le sole aree sottoposte a vincolo). Deve, pertanto, affermarsi che nell’attuale sviluppo dell’ordinamento giuridico l’ambito di applicazione della tutela paesaggistica non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in quanto il vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della tutela del paesaggio. Tra tali altri istituti finalizzati alla tutela del paesaggio vi sono anche la relazione sull’impatto paesistico di cui all’art. 29 delle n.t.a. del P.T.P.R. o, come nel caso in esame, la perimetrazione come ambito di elevata naturalità sottoposto a regime di conservazione.>>.Tale indirizzo ermeneutico è stato espressamente recepito e confermato, in sede di appello, dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 11.11.2011 n. 5986).Nella specie è poi evidente la stretta consequenzialità sussistente fra tutela dell’ambito naturalistico e la restrittiva disciplina edilizia in zona agricola di cui agli artt.59/60 della L.R. n. 12 del 2005, della quale viene lamentata la violazione da parte della ricorrente associazione ambientalistica.»

Sintesi: L'associazione ambientalista è legittimata ad impugnare il piano urbanistico qualora deduca la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale strategica o altre censure che impingano sul piano degli interessi e dei valori di carattere ambientale.

Estratto: «2.1. Deve preliminarmente il Collegio affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e conseguente carenza di interesse in capo alla Legambiente Onlus sollevata dalla difesa comunale sull’assunto che le associazioni ambientali posseggono ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8.7.1986, n. 349, una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi, limitata ad azionare unicamente interessi di tipo ambientale, con esclusione della possibilità di lamentare doglianze afferenti alla materia urbanistica. E la ricorrente associazione avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un rilievo esclusivamente urbanistico.2.2. L’eccezione non persuade la Sezione. Non è esatto che le doglianze articolate dall’associazione deducente abbiano unicamente valenza urbanistica, considerato che almeno due motivi del ricorso al’esame sollevano questioni di natura prettamente ambientale, quali la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale strategica o la mancata allegazione della relazione geologica al progetto preliminare. Non è chi non veda come la natura intrinseca di siffatte lamentele impinga de plano interessi e valori di carattere ambientale, sia pure riguardati sotto i loro riflessi di natura urbanistica. L’eccezione in analisi è pertanto infondata e va disattesa.»

Sintesi: Il G.A. può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, tenendo conto delle finalità statutarie dell’ente, della stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas dello stesso rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa.

Estratto: «3. Preliminarmente, prima di passare all’esame del merito, va ritenuta la legittimazione degli appellanti.Nessun dubbio può sorgere quanto alla legittimazione di Italia Nostra, W.W.F. e GREENPEACE, individuate quali associazioni di protezione ambientale nazionali ex art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349Parimenti, quanto agli altri appellanti, merita considerare che, come già in passato dalla Sezione ripetutamente affermato (tra le altre, 13 settembre 2010, n. 6554), l'esplicita legittimazione, ai sensi del citato art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.Altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di legittimazione "legale" destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso; che è quanto ad avviso del Collegio è dato riscontrare con riguardo ai Consorzi, al Comitato e all’Associazione appellanti, avuto riguardo ai tre parametri tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas dello stesso rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.»

Sintesi: L'esplicita legittimazione, ai sensi dell'art. 13, legge 349/1986 delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.

Sintesi: Le associazioni ambientaliste non possono dedurre censure di carattere urbanistico-edilizio.

Sintesi: La legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, prevista dall’art. 18 legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento a efficacia territoriale limitata.

Estratto: «2)Per contro, risulta fondato il secondo motivo di appello con il quale si deduce la carenza di legittimazione attiva di Legambiente perché l’atto non è diretto alla tutela ambientale, ma attiene alla materia urbanistica.La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è attestata da tempo nel riconoscere la legittimazione delle associazioni ambientalistiche a far valere in giudizio interessi diffusi in materia lato sensu ambientale, sulla scorta o del concreto collegamento con un dato territorio, tale da “rendere localizzabile” l’interesse esponenziale (A.P. 19 ottobre 1979, n. 24), ovvero di situazioni soggettive riconosciute normativamente nell’ambito di procedimenti amministrativi (Sez. VI, 16 maggio 1983, n. 353).In tale contesto, il combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (che conferisce la detta legittimazione ad agire nella materia ambientale alle associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministero dell’Ambiente) deve essere inteso come attributivo di una legittimazione eccezionale - in quanto essa, oltre a prescindere dai precitati criteri individuati dalla giurisprudenza, deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi - che va peraltro delimitata in relazione alla qualificazione dell’interesse sostanziale fornita dalle norme di legge (cfr. Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 223 e, di recente, Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3073).In altri termini, l’interesse sostanziale in materia ambientale si radica in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute - determinando la legittimazione ad agire - nella misura in cui l’interesse ambientale assume rilevanza giuridica in forza della previsione normativa; e poiché il detto interesse viene identificato da un particolare tipo di norme aventi valenza organizzativa (istituzione del Ministero dell’Ambiente), l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349/86, ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico: a tale estensione oggettiva dell’interesse va necessariamente rapportata la sua titolarità - cioè la legittimazione ad agire - in capo alle Associazioni ambientalistiche, intesa, tuttavia, come “legittimazione eccezionale” (in termini, di recente, Sez. VI, n. 3073 del 2008, cit.).Dalla rilevata stretta correlazione tra estensione oggettiva dell’interesse all’ambiente e ambito di legittimazione discendono altresì i limiti di proponibilità delle censure; non è, quindi configurabile la proposizione di motivi aventi una diretta valenza urbanistico-edilizia, e che solo in via strumentale - e cioè, per effetto del conseguito annullamento - ed indiretta, e non in ragione della violazione dell’assetto normativo di tutela dell’ambiente, possano determinare un effetto utile (anche) ai fini della tutela dei valori ambientali.Nella specie, la zona è classificata come C3 - edilizia residenziale pubblica - e non sembra, quindi, che possa avere pregio ambientale.In ogni caso, ove pure potesse prescindersi dal suesposto rilievo, l’Associazione Legambiente sarebbe priva di legittimazione.Infatti, la legittimazione ad intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi, prevista dall’art. 18 della legge n. 349/1986, spetta alla sola associazione ambientalistica nazionale - destinataria del decreto di individuazione di cui all’art. 13 della legge citata - e non alle sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione neppure per l’impugnazione di un provvedimento a efficacia territoriale limitata (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1403).»

Sintesi: La legittimazione riconosciuta dall'art. 18 legge 349/1986 deve riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a tale principio, l’eventuale espressa attribuzione di tale potere di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in quanto è evidente che non può essere quest’ultimo a conferire una legittimazione che la legge non ha previsto.

Sintesi: Dopo l'entrata in vigore della legge 349/1986 non vi è più spazio per il riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell’art. 13 della medesima legge, indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti che la giurisprudenza anteriore richiedeva ai soggetti che si qualificavano esponenziali di interessi “diffusi”.

Estratto: «La censurata declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla ritenuta insussistenza della speciale legittimazione ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, nr. 349, essendo l’istante soltanto una articolazione territoriale della Associazione Legambiente (cui solamente spetta la ridetta legittimazione).Tale statuizione è contestata dalla parte appellante sulla base di un duplice ordine di argomentazioni:a) la speciale legittimazione prevista dal citato art. 18 della legge nr. 349 del 1986 va riconosciuta non solo alle associazioni di tutela ambientale intese quali soggetti di rilievo nazionali, ma anche alle loro articolazioni territoriali, quanto meno nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – il relativo statuto espressamente conferisca loro la capacità di stare in giudizio;b) la previsione ex lege della predetta legittimazione speciale non esclude affatto – così come già in precedenza ritenuto dalla giurisprudenza – che qualsiasi ente rappresentativo di interessi di tutela ambientale possa vedersi riconosciuta la legitimatio ad processum, a condizione che dimostri il proprio concreto radicamento sul territorio di riferimento (requisito certamente sussistente in capo all’odierna appellante).L’appello è però infondato.Ed invero, questa Sezione non ignora come ancora oggi si registrino in giurisprudenza oscillazioni in ordine all’estensione della speciale legittimazione di cui all’art. 18 della legge nr. 349 del 1986, non mancando pronunce che la ammettono anche in capo alle articolazioni locali delle associazioni nazionali di tutela ambientale cui essa è riconosciuta.Tuttavia, in questa sede il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’indirizzo ormai largamente prevalente, avallato anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, secondo cui la predetta legittimazione, avendo natura eccezionale e discendendo direttamente dalla legge, deve riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a tale principio, l’eventuale espressa attribuzione di tale potere di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in quanto è evidente che non può essere quest’ultimo a conferire una legittimazione che la legge non ha previsto (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 11 gennaio 2007, nr. 2; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403; id., 19 ottobre 2007, nr. 5453; id., 3 ottobre 2007, nr. 5111; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, nr. 2151).Quanto al secondo argomento, invocato dalla appellante in via subordinata, esso si risolve nel sostenere che, anche dopo l’entrata in vigore della richiamata legge nr. 349 del 1986, sarebbero ancora validi i principi enunciati dalla precedente giurisprudenza ai fini del riconoscimento della legittimazione processuale agli enti esponenziali dei c.d. interessi “diffusi”, e pertanto questa sarebbe da ammettersi in capo a qualunque soggetto associativo il quale dimostri in giudizio la sussistenza in concreto di una struttura sufficientemente estesa e radicata e di una continua attività rivolta alla tutela dell’ambiente (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 19 ottobre 1979, nr. 24); in sostanza, oggi mentre per le associazioni di cui all’art. 13 della legge nr. 349 del 1986 la legittimazione discenderebbe direttamente dalla legge, ciò tuttavia non escluderebbe che anche qualsiasi altro ente possa essere legittimato, essendo però tenuto a dimostrare i requisiti suindicati.Sul punto, appaiono effettivamente condivisibili le critiche di parte appellante alla sentenza di primo grado, laddove è stata negata la legittimazione anche su questo particolare versante assumendo che sulla base di un “concreto bilanciamento” l’interesse nazionale delle opere per cui è causa sarebbe tale da escludere l’interesse a impugnare di un’associazione a dimensione esclusivamente regionale; al contrario, è di tutta evidenza che un problema di bilanciamento di interessi in subiecta materia può porsi solo in sede di amministrazione attiva, ovvero al fine di verificare in sede giurisdizionale la corretta valutazione delle esigenze di tutela ambientale, ma non può riguardare anche la fase dell’accertamento della legittimazione ad causam (che o c’è o non c’è).Molto più semplicemente, la Sezione è dell’avviso che – contrariamente a quanto assunto da parte appellante – dopo l’entrata in vigore della legge nr. 349 del 1986 non vi sia più spazio per il riconoscimento della legittimazione processuale in capo ad associazioni diverse da quelle rientranti nella previsione dell’art. 13 della medesima legge, indipendentemente dalla sussistenza in concreto o meno dei requisiti che la giurisprudenza anteriore richiedeva ai soggetti che si qualificavano esponenziali di interessi “diffusi”.Ed invero, l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato fu elaborato per risolvere il problema della tutela processuale dei ridetti interessi “diffusi”, per i quali all’epoca non esistevano meccanismi normativi che autorizzassero particolari soggetti a invocare tale tutela; ma è evidente che, una volta che il legislatore è intervenuto a disciplinare direttamente la materia attraverso la previsione di una speciale legittimazione ex lege, quest’ultima esaurisce l’ambito della tutela processuale riconosciuta dall’ordinamento, escludendo qualsiasi possibilità di ammettere la legittimazione in capo a soggetti ulteriori e diversi da quelli ai quali la legge ha espressamente inteso riferirsi.Ne consegue che del tutto inconferente è la questione – su cui nella fattispecie vi è contrasto tra le parti – se l’odierna appellante, oltre a qualificarsi come articolazione territoriale di un’associazione nazionale, sia anche un ente autonomo e distinto in possesso dei requisiti suindicati.»

Sintesi: Per verificare se sussiste la legittimazione di un ente associativo a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente esiste anzitutto un criterio legale di legittimazione: quello che la attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n°349.

Sintesi: La legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente va riconosciuta, oltre che alle associazioni iscritte in apposito registro, anche a quelle locali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Estratto: «3. Sotto il primo profilo, la legittimazione di un ente associativo -quale è il Coordinamento ambientalisti- a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente, vanno richiamati i principi ribaditi da giurisprudenza anche recente. In proposito infatti esiste anzitutto un criterio legale di legittimazione, quello che la attribuisce agli enti a carattere nazionale iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n°349; tale criterio peraltro è non sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto all’altro, secondo il quale, caso per caso, la legittimazione può essere riconosciuta “ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica”, le quali “perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso”: in tali termini, per tutte, C.d.S. sez. IV 8 novembre 2010 n°7907; concorde anche, fra le recenti, C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6554, in base all’ovvio rilievo secondo il quale “altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge”.»

Sintesi: La legittimazione ad agire in giudizio va riconosciuta anche alle associazioni comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale che non siano iscritti all'elenco di cui alla legge 349/1986, purché sia accertata in concreto la presenza di elementi di differenziazione (ad es. finalità statutarie, iscrizione in elenchi regionali, etc.) ed un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale.

Sintesi: La legittimazione ad agire delle associazioni non iscritte negli elenchi di cui all'art. 18 legge 349/1986 va accertata in concreto, avendo riguardo ad una pluralità di indici riferiti, in particolare: 1) al perseguimento per statuto di specifici obiettivi di tutela ambientale; 2) alla maggiore o minore risalenza temporale dell’ente; 3) alla sua comprovata sfera o grado di rappresentatività; 4) alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui l’ente si proclama portatore; 5) all’eventuale consentita partecipazione a procedimenti amministrativi e quindi, in certa misura, al concreto riconoscimento che esso ha ricevuto nello svolgimento dell’azione amministrativa; 6) alla presenza di un’area di azione ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso: dunque, un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale.

Estratto: «2. Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità del gravame si rammenta che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 324), il tema della legittimazione attiva di comitati, associazioni, organismi rappresentativi locali diversi dalle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute è oggetto di oscillanti e non concludenti orientamenti giurisprudenziali.Se infatti è stato sostenuto che deve escludersi “la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio (perché) diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare, non ammessa dal vigente ordinamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2534; T.A.R. Lazio, Latina, 21 novembre 2006, n. 1734), all’opposto è stato anche riconosciuto, ancor più di recente, che “l’esistenza di associazioni comunque legittimate (perché riconosciute) non preclude al giudice di accertare caso per caso la legittimazione di singoli organismi non accreditati, purché gli stessi esibiscano elementi di differenziazione (ad es. finalità statutarie, iscrizione in elenchi regionali, etc.) ed un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale” (Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2006, n. 2151; T.A.R. Liguria, Sez. I, 9 marzo 2007, n. 472, che richiede “il perseguimento in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale, un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso”; T.A.R. Toscana, Sez. I, 1 giugno 2006, n. 2636).Il collegio ritiene di aderire, in linea generale, al secondo orientamento, che appare tendenzialmente maggioritario e che opportunamente distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute e l’esigenza di verificare, in concreto e secondo i principi generali, la legittimazione di tutte le altre associazioni, comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale.Come rilevato dalla stessa giurisprudenza, si deve trattare di un accertamento da condurre tuttavia in modo assai rigoroso e puntuale, avendo riguardo ad una pluralità di indici riferiti, in particolare: 1) al perseguimento per statuto di specifici obiettivi di tutela ambientale; 2) alla maggiore o minore risalenza temporale dell’ente; 3) alla sua comprovata sfera o grado di rappresentatività; 4) alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui l’ente si proclama portatore; 5) all’eventuale consentita partecipazione a procedimenti amministrativi e quindi, in certa misura, al concreto riconoscimento che esso ha ricevuto nello svolgimento dell’azione amministrativa; 6) alla presenza di un’area di azione ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso: dunque, un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale. Va da sé che siffatti indici – fatta eccezione per quello di cui al punto n. 5 – debbono almeno in grande parte essere presenti nelle singole fattispecie.Ebbene, dalla documentazione versata in atti si rileva:1) quanto all’AIL Taranto (sezione autonoma della associazione italiana contro le leucemie), che: a) essa pone tra i propri specifici obiettivi quello della tutela della salute, aspetto questo strettamente legato al tema dei rifiuti, soprattutto nella prospettiva indicata nel ricorso con riferimento alla presenza di sostanze pericolose. Compito precipuo della associazione è tra l’altro quello di “stimolare le Istituzioni a tutelare il diritto alla salute dei cittadini diffondendo la cultura della prevenzione”; b) è stata costituita in un periodo di tempo sufficientemente risalente (1998); c) presenta un numero di iscritti senz’altro cospicuo (si pensi soltanto che sono 65 i volontari impegnati nella provincia di Taranto in attività di supporto e assistenza medica, nonché per iniziative di solidarietà e accoglienza); d) dalla documentazione disponibile è stata parte attiva in numerose iniziative di assistenza, solidarietà ed accoglienza, nonché all’interno di diversi procedimenti amministrativi riguardanti fattispecie pressoché analoghe; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio (quello della Provincia di Taranto) che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato.2) quanto a Peacelink, che: a) essa pone tra i propri specifici obiettivi quello della “difesa dell’ambiente”; b) è stata costituita in un periodo di tempo senz’altro risalente (1991); c) presenta un numero di iscritti (135) sufficientemente adeguato in relazione alla densità della popolazione interessata ed alla vastità del territorio oggetto di specifica tutela; d) dalla documentazione disponibile è stata parte attiva in diverse iniziative e procedimenti amministrativi riguardanti fattispecie pressoché analoghe; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato (Statte).3) quanto al Comitato per Taranto, che: a) pone tra i propri specifici obiettivi quello delle “scelte ambientali consapevoli, orientate alla salute e alla sostenibilità”, nonché le “diverse tematiche inerenti all’inquinamento e alla … gestione dei rifiuti; b) seppure non troppo risalente nel tempo (2007), in ogni caso non è stato costituito in occasione del presente ricorso; c) presenta un numero di iscritti (27) che, sebbene non eccessivamente elevato, non appare comunque esiguo anche in relazione alla densità della popolazione interessata ed alle dimensioni del territorio oggetto di specifica tutela; d) dalla documentazione disponibile è stato parte attiva in diverse iniziative e procedimenti amministrativi riguardanti fattispecie pressoché analoghe, con particolare riferimento a questioni ambientali di Taranto e Provincia; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio (quello della Provincia di Taranto) che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato (Taranto).4) quanto al Comitato “Vigiliamo per la discarica”, che: a) pone tra i propri specifici obiettivi quello della “difesa dell’ambiente e della salute”, anche attraverso “iniziative legali e giudiziarie” e con particolare riferimento al “problema della abnorme proliferazione di discariche e impianti di smaltimento di rifiuti di ogni tipo”; b) seppure non troppo risalente nel tempo (2004), in ogni caso non è stato costituito in occasione del presente ricorso; c) presenta un numero di iscritti (100) che appare sufficientemente congruo anche in relazione alla densità della popolazione interessata ed alla vastità del territorio oggetto di specifica tutela (area industriale di Taranto); d) dalla documentazione disponibile è stato parte attiva in numerose iniziative e diversi procedimenti amministrativi, anche di carattere istituzionale, riguardanti fattispecie pressoché analoghe; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio (quello) che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato (Grottaglie, Provincia di Taranto).5) quanto alla UIL (Unione Italiana Lavoratori), che: a) pone tra i propri specifici obiettivi quello della partecipazione attiva “alla difesa dell’ambiente”, valore questo che va posto in stretta correlazione con la tutela dei lavoratori impiegati nel sito industriale di Taranto; b) data la sua notorietà, non sono certamente in discussione risalenza nel tempo e rappresentatività, nonché consistenza delle iniziative e stabile collegamento territoriale.Ritiene conclusivamente il collegio, sullo specifico punto, che le associazioni ricorrenti siano sufficientemente dotate di un livello di rappresentatività tale da renderle idonee, sul piano della legittimazione attiva, a coltivare il presente gravame.»

Sintesi: Le associazioni ambientaliste possono impgunare i provvedimenti urbanistici allo scopo di impedire l'eccessiva cementificazione del centro abitato con conseguente pregiudizio di quei valori che sensibilmente incidono sulla qualità della vita di cittadini ed utenti.

Sintesi: L'articolazione territoriale dell'associazione ambientalista è legittimata ad agire in giudizio qualora il ricorso sia stato promosso dal vice presidente dell'associazione nazionale, delegato dal presidente, come consentito dallo statuto.

Estratto: «In via preliminare, il Collegio rileva la legittimazione dell’associazione “Fare verde onlus”.Mentre l’interesse diffuso è un interesse che riceve solo una generale (non soggettiva) protezione dall’ordinamento giuridico (attraverso norme di legge o di regolamento, o mediante l’attività amministrativa degli enti pubblici...
[...omissis...]

Sintesi: A meno che non siano iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, le associazioni costituite a tutela dell'ambiente non hanno interesse a dolersi, nell'interesse dei consumatori, delle ubicazioni delle spiagge libere.

Estratto: «dall’analisi delle singole censure, così come sopra sintetizzate, si desume che esse attengono principalmente a doglianze mosse nell’interesse dei “turisti poveri”, constando fondamentalmente di rilievi attinenti all’assenza dei servizi che dovrebbero essere presenti anche nelle spiagge libere -che la legge vuole siano istituite onde consentire anche agli strati meno abbienti della popolazione di accedere alla balneazione, senza esserne impediti dal fatto che larga parte dei litorali marittimi viene dato in concessione, con la conseguenza che l’accesso al mare e ai relativi servizi comporta un costo (a volte anche ragguardevole). Altri rilievi riguardano, poi, la difficile raggiungibilità di dette spiagge libere, data la lunghezza del percorso in relazione ad entrambe le aree libere, mentre, ancora in tema di servizi di spiaggia, da un lato si censura la scelta di fare carico ai concessionari limitrofi della fruibilità di servizi (per l’assenza di concessionari, appunto, confinanti) dall’altro di realizzazione (in futuro), a cura del Comune, una piattaforma servizi.Tutto ciò rende palese che –a parte parentetici e marginali accenni al fatto che si tratta, specialmente nel caso dell’area libera situata ad est che si estende fino alla foce del Tagliamento, di siti incontaminati- le doglianze mosse con il ricorso all’esame attengono ad interessi dei consumatori, in particolare le fasce meno abbienti, o comunque interessate a effettuare la balneazione in aree e spiagge libere piuttosto che in quelle attrezzate, gestite da concessionari. Ma, se ciò è vero, è giocoforza giungere alla conclusione che, effettivamente, difetta la legittimazione ad agire in capo all’associazione ricorrente, che non può dirsi portatrice di interessi di consumatori e/o utenti.Questa, infatti, non è, pacificamente, iscritta nell’elenco, istituito presso il Ministero delle attività produttive, delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, contemplato nell’art. 137 del “codice del consumo” (d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). Avendo riguardo al fatto che nello statuto di siffatte associazioni deve essere previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti [art. 137, comma 2, lettera a)], si perviene, altresì, alla conclusione che è inibito ad altri soggetti associativi agire in giudizio a tutela di consumatori e utenti, il che rientra –nel sistema legislativo- nel dominio esclusivo delle associazioni iscritte nell’elenco ex art. 137.»

Sintesi: La legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni ambientaliste a tutela di interessi diffusi è ammessa entro i limiti previsti dalla legge ed è condizionata ad apposito decreto ministeriale di ricognizione e di accertamento del livello di rappresentatività dell’associazione medesima secondo i criteri stabiliti.

Estratto: «a) Eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione del Comitato ricorrente.La difesa di Consorzio Bari 286 ed altri eccepisce anzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato Cittadinanza Attiva Quartiere Poggiofranco...
[...omissis...]

Sintesi: Il rappresentante regionale di Legambiente non può usufruire della presunzione legale di legittimazione di cui all’art. 18 legge 349/1986.

Estratto: «Cominciando dal primo, la difesa di Immobilmare s.r.l. e quella del Comune di San Teodoro ne hanno dedotto l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, nonché per carenza di poteri rappresentativi da parte dei soggetti che “a titolo personale...
[...omissis...]

Sintesi: È da escludere che l’articolazione territoriale di un’associazione ambientalistica nazionale sia dotata di autonoma legittimazione processuale, anche nel caso in cui venga impugnato un provvedimento ad efficacia territorialmente delimitata.

Sintesi: L'Associazione Italia Nostra è legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela di interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Estratto: «2.1) Con la memoria depositata il 7 agosto 2009, la difesa del Comune di Alessandria eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo ai ricorrenti.Va precisato, al riguardo, che il ricorso collettivo è stato proposto da tre associazioni...
[...omissis...]

Sintesi: Il riconoscimento della legittimazione ad agire a tutela dell’interesse alla conservazione dell’ambiente, può avvenire in favore di enti associativi o comitati, che non soltanto abbiano fra i propri scopi statutari la tutela ambientale ed operino nell’area geografica sulla quale il provvedimento contestato incide, ma rivestano altresì in concreto una posizione differenziata in virtù di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile nel tempo con il territorio di riferimento, e di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati.

Estratto: «2.3.2. Ancora, la Regione eccepisce l’inammissibilità delle impugnazioni per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti. Quanto ai signori Bindi e Dianzani, l’essere residenti nel Comune di Montespertoli non li renderebbe per ciò solo destinatari dei presunti effetti negativi dei provvedimenti impugnati...
[...omissis...]

Sintesi: L'Associazione Legambiente è legittimata a proporre impugnativa avverso atti aventi finalità urbanistica, ivi compreso il Piano Urbanistico Comunale, nel caso in cui vi si riconnettano specifici interessi ambientali, da tutelare attraverso l’annullamento, totale o parziale, dello strumento urbanistico.

Estratto: «L’articolo 18 della legge n. 349 del 1986 (abrogato dall’art. 318 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ad eccezione del 5° comma ) così dispone al 5° comma:“Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”.Con riferimento alla legittimazione prevista dalla riportata disposizione, la giurisprudenza, pur avendo sottolineato che alle associazioni ambientaliste spetta propriamente la tutela degli interessi ambientali e non già di quelli urbanistici, ha tuttavia riconosciuto l’interesse a ricorrere di una associazione ambientalista (nella specie dell'associazione Italia Nostra Onlus) avverso atti con i quali era stato disposto l’inserimento di un’opera pubblica nel programma triennale di un ente, ove l’opera stessa fosse lesiva dei valori ambientali, oltre che storici ed artistici di una determinata area (Cons. Stato, 23.10.2002 n. 5824).Ancora, con la sentenza n. 5365 del 9.10.2002 la IV sezione ha osservato che “l'Associazione nazionale Italia Nostra Onlus è certamente legittimata ad agire in giudizio non solo per la tutela di interessi ambientali in senso stretto, bensì anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti proprio la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti e dei centri storici e della qualità della vita, intesi tutti come beni e valori ideali idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico e territoriale rispetto ad ogni altro ambito geografico e territoriale e pertanto capaci di assicurare ad ogni individuo che entra in contatto con tale ambito una propria specifica utilità che non può essere assicurata da un altro ambiente”La stessa IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 2.10.2006 n. 5760 – dopo aver ritenuto ammissibile la legittimazione attiva di un comitato locale avente per statuto la finalità di tutelare le attività agricole locali, chiarendo che il potere ministeriale di riconoscimento delle associazioni ambientaliste non esclude al giudice il potere di applicare direttamente la norma di cui all’art. 18 della legge 349/86, accertando, caso per caso, la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione – ha ribadito che la legittimazione ad agire delle associazioni e/o comitati spetta non solo con riferimento alla tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche con riferimento alla tutela ambientale in senso lato, poiché “solo attraverso la nozione allargata è possibile raggiungere l’effettiva tutela del patrimonio ambientale, culturale, storico e artistico, patrimonio che sarebbe esposto a gravissimi rischi di sopravvivenza se la legittimazione ad agire fosse circoscritta ai singoli cittadini direttamente e autonomamente lesi da provvedimenti amministrativi” ( nel caso di specie il giudizio verteva sulla impugnazione di una variante al piano regolatore che prevedeva un nuovo tracciato stradale di circa 4000 metri).Il Collegio ritiene di aderire al riportato indirizzo giurisprudenziale che offre una nozione ampia della tutela ambientale, tale da includervi la possibilità di impugnativa degli atti aventi finalità urbanistica, nella specie il Piano Urbanistico del Comune di Carloforte, ove si riconnettano specifici interessi ambientali, da tutelare attraverso l’annullamento, totale o parziale, dello strumento urbanistico (in termini Cons. stato, sez. IV, 30.9.2005 n. 5205).»

Sintesi: L’interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l’ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere secondo i criteri del fine istituzionale, della stabilità dell'attività dell'ente, la localizzazione dell'interesse protetto.

Estratto: «Tradizionalmente la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere contro atti urbanistici a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti dell’atto di pianificazione, verificando però la sussistenza dell’interesse alla luce del requisito della c.d. vicinitas
[...omissis...]

Sintesi: Le associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986 sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell’ambiente come definito in termini normativi nei limiti di cui alla legge n. 349 del 1986 o di altre fonti normative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.

Estratto: «L’Amministrazione resistente e la controinteressata eccepiscono altresì il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, laddove essa, associazione ambientalista, muove censure di impronta marcatamente urbanistica o edilizia ma prive di specifica attinenza all’ambito ambientale. Il tema dell’ampiezza della legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientalistiche di cui all’art. 13 delle legge n. 349 del 1986 è stato recentemente esaminato con ampiezza dalla Sezione nella sentenza del 23 giugno 2008, n. 1651, alla quale anche in questa sede il Collegio si richiama. Come osservato nel richiamato precedente le associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, essendo legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in modo diretto e immediato l’interesse ambientale, sono legittimate ad impugnare anche atti a contenuto urbanistico purché idonei a pregiudicare il bene dell’ambiente come definito in termini normativi nei limiti di cui alla legge n. 349 del 1986 o di altre fonti normative intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico. Nella specie nella gran parte delle censure proposte non si rinviene l’esistenza di un bene ambientale soggetto a specifica protezione. Ciò vale, in primo luogo, per alcune censure già individuate come irricevibili per tardività della doglianza, vale a dire quelle di cui ai motivi 1, 3, 4 e 7, ove si fanno invero valere motivi di contestazione legati al rispetto delle procedure di adozione degli strumenti urbanistici. Ma anche i motivi 2 e 6 risultano privi di uno specifico riferimento, anche indiretto, al valore ambientale, se è vero che in un caso (censura n. 2) si fa questione sul mancato rispetto delle procedure per l’adozione di una variante alle NTA del Piano di recupero e nell’altro (censura n. 6) un’ulteriore questione procedimentale inerente la mancata rinnovata acquisizione di pareri in sede di approvazione del Piano di recupero.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.