Esempi di elaborati prodotti con le nuove procedure per la registrazione a catasto

Nel seguito si riportano degli esempi di elaborati redatti con l’utilizzazione delle nuove procedure e delle visure seguenti alla registrazione in atti degli elaborati medesimi.

Si ricorda che la prima fase delle operazioni di accatastamento, costituita dalla presentazione del tipo mappale, deve concernere una tipologia di tipo mappale approvabile con la procedura PREGEO 10 e quindi rientrante in una delle tipologie indicate nel paragrafo 2.2.1.

Successivamente l’iter prosegue con la dichiarazione al catasto edilizio urbano che può essere di nuova costruzione ovvero unità afferente con intestati.


Tipo mappale

Si riporta un esempio, il più generico possibile, costituito da un tipo mappale e contestuale frazionamento di una particella con un unico documento di aggiornamento per il quale il professionista richiede il rilascio del secondo originale. Si ricorda che la differenziazione tra questo tipo di documento ed il mappale o frazionamento consta nell’obbligo di corrispondere i tributi catastali di approvazione sia per il mappale che per il frazionamento, trattandosi di un documento che assorbe due finalità.

Nella figura seguente è riportata la situazione della mappa catastale nello stato precedente al documento di aggiornamento; la particella interessata è la n. 357.

[Omissis]

Nella figura seguente è riportata la situazione della mappa catastale nello stato successivo al frazionamento. Dalla stessa si evince come dalla particella n. 357 si siano originate le particelle n. 900 e 901.

[Omissis]

Nella fattispecie si tratterebbe di un tipo mappale con stralcio di corte da una particella di maggiore estensione per cui, a rigore, pur sussistendo l’obbligo del deposito presso il comune del tipo, il documento potrebbe essere richiesto come semplice tipo mappale. Ma nella fattispecie è stato richiesto anche come tipo di frazionamento.

Nel seguito è riportata la stampa del documento di aggiornamento catastale prodotto con la procedura PREGEO 10, con l’opzione per la presentazione in front office presso l’ufficio. Di fatto nella prima pagina è presente lo spazio dove deve essere apposta la firma del titolare di diritti reali sulla particella interessata e quella del professionista.

Per sviluppare un esempio con valenza generale, si è ipotizzato che il fabbricato risulti in possesso di persona diversa dal soggetto intestato in catasto per il terreno. Per cui nella prima pagina del documento PREGEO è necessario inserire sia il nominativo del soggetto titolare del terreno sia quello che dichiara il fabbricato.

Per cui l’intestazione dovrà essere eseguita in conformità di quanto previsto dalla circolare n. 4/2099 dell’Agenzia del Territorio (e confermato con le recenti nuove disposizioni in commento), riportando il titolare del diritto reale sul terreno (proprietario per l’area) e dichiarando il proprietario del fabbricato come titolare di un fittizio diritto di superficie. In fase di registrazione in catasto sarà apposta la Ris. 1 per mancanza di atto legittimante tale diritto (cfr. dichiarazione riportata a pagina 11 del documento circa l’assenza dell’atto legittimante). È altresì allegata una lettera di incarico.

Dal libretto delle misure (cfr. pagina 6) si evince che la tipologia di atto di aggiornamento cartografico è la n. 18 - TF Tipo di frazionamento + mappale -.

Acquisito l’estratto di mappa presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale Territorio, le operazioni di campagna hanno evidenziato l’esistenza dei punti fiduciali cui ancorare il rilevo, peraltro tutti visibili dalla stazione n. 100, da cui sono stati battuti.

Tuttavia a causa della presenza di una folta vegetazione per rilevare la nuova dividente ed il fabbricato è stato necessario costituire altre due stazioni dalle quali completare il rilievo. Inoltre dalle stazioni n. 400 e 500 è stato ribattuto il PF02.

Come si evince dalla relazione tecnica la distanza riportata nella TAF tra i punti fiduciali PF02 e PF07 è superiore alla tolleranza, per cui sono state eseguite misurazioni sovrabbondanti.

La stesura della proposta di aggiornamento è quella classica per tipologie della fattispecie. Come previsto dalle disposizioni di prassi l’aggiornamento dei dati censuari, attraverso il modello censuario, ha richiesto l’operazione di soppressione della particella originaria n. 357 e la costituzione della particelle derivate numeri provvisori AAA e BBB, che in fase di registrazione del documento in catasto hanno dato luogo alle particelle n. 900 e 901. In particolare la particella BBB è stata variata per il passaggio a partita 1.

È stato necessario depositare la stampa del documento presso il comune competente e farlo sottoscrivere dai soggetto che ha conferito l’incarico al tecnico.

Nel documento PREGEO deve essere dato atto del disallineamento della ditta da intestare al catasto edilizio urbano rispetto a quella presente al catasto dei terreni per l’area sulla quale è stato costruito il nuovo fabbricato (cfr. pagina 11 del documento).

[Omissis]


Dichiarazione al catasto edilizio urbano

Dopo l’approvazione del tipo mappale dal quale si evince la costituzione o meno dell’identificativo catastale in categoria F/6 (cfr. paragrafo precedente), è opportuno comunque verificare l’esito effettivo con una visura per immobile al catasto edilizio urbano (cfr. paragrafo seguente).

Verificata la corretta costituzione della ditta al catasto edilizio urbano (coincidente con quella presente al catasto dei terreni per la particella interessata, si può provvedere alla compilazione e presentazione del documento DOCFA.

Nel seguito si riporta la prima pagina del modello D1 redatto per il caso di cui al tipo mappale in precedenza esaminato.

Nella fattispecie si tratta di un caso di ditta intestata al catasto terreni disallineata rispetto alla ditta da iscrivere al catasto edilizio urbano perché il dichiarante il fabbricato non è il medesimo soggetto che vanta titoli sul terreno ed è privo di diritto di superficie sul medesimo terreno. Per cui occorre seguire le specifiche istruzioni dettate dalla Direzione centrale del catasto e cartografia e descritte al paragrafo 2.2.3.4

L’intestazione corretta della dichiarazione di accatastamento da riportare nel documento DOCFA è:
  • soggetto intestato a catasto terreni, da indicare con il codice del titolo "01T -Proprietà per l’area" annotando nel campo "eventuale specificazione del diritto" il precedente titolo e la quota con cui era iscritto al catasto terreni, se presente (usufruttuario, concedente, ecc.).
  •  
  • dichiarante il fabbricato, da indicare con il codice del titolo "01S - Proprietà Superficiaria" e nel campo «Eventuale specificazione del diritto» deve essere apposta la dicitura (Ris.1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico).

Il funzionario preposto dell’ufficio, previa istanza la cui presenza è segnalata nella relazione tecnica del documento DOCFA, integra l’intestazione, inserendo anche gli eventuali nuovi intestatari mancanti con i relativi diritti e provvede, preliminarmente alla registrazione della dichiarazione in atti, ad apporre la RIS. 1 "ATTI PASSAGGI INTERMEDI NON ESISTENTI".

Poiché vi è apposizione di riserva l’iscrizione al catasto edilizio urbano sarà soggetta a notifica a tutti i soggetti interessati (coinvolti dalla intestazione).

[Omissis]

Consultazioni al catasto edilizio urbano con evidenza delle iscrizioni derivanti dalle nuove procedure

La prima consultazione, attuale, sotto riportata evidenza la situazione dell’immobile al catasto edilizio urbano non appena approvato il tipo mappale, che quindi ha prodotto automaticamente al catasto edilizio urbano la costituzione dell’immobile F/6 fabbricato in attesa di dichiarazione.

Si noti l’inserimento, a tutela della pubblicità immobiliare, dell’annotazione che evidenza trattarsi di dichiarazione di variazione dello stato dei suoli, sottoscritta da un soggetto non intestatario, in quanto la ditta risulta disallineata per stato di fatto non legittimato.

[Omissis]

Nella consultazione, storica, che si riporta nella pagina che segue è evidenziato il successivo passaggio di costituzione dell’immobile nella categoria fittizia F/6, che comporta anche l’integrazione della intestazione della ditta, completata contestualmente dall’Ufficio, con l’apposizione di riserva. Ris 1 – Atti di passaggi intermedi non esistenti

[Omissis]