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Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità (Anton Pavlovič Čechov)
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LE SANZIONI PENALI NELL'EDILIZIA
L'articolo 44 del DPR 380/2001
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I reati urbanistici erano disciplinati dall’art. 20 della legge n. 47/1985. Con l’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, le fattispecie penali anzidette furono riprodotte nell’art. 44.
A causa della sovrapposizione tra il testo unico sull’edilizia e la legge n. 433/2001 (legge Lunardi), il d.P.R. 380/2001 aveva esplicato la propria efficacia nel breve periodo tra il 1° e il 9 gennaio 2002, per effetto della proroga dell’entrata il vigore del testo unico.
La giurisprudenza si è interrogata: in questo breve periodo di vigenza quale fenomeno giuridico si è verificato l’abrogazione dell’art. 20 legge n. 47/1985 o la reviviscenza della normativa abrogata?
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L’art. 44 lett. a) punisce la violazione delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del testo unico; delle norme contenute nei regolamenti edilizi; delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici; delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire. La violazione delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire consiste nella difformità parziale, nell’intervento in variazione essenziale, nel mutamento d’uso funzionale o formale (qualora risultano violate, attraverso il mutamento, le prescrizioni di zona del piano e qualora vengano violati gli standard di cui al d.m. n. 1444/1968, recepiti dagli strumenti urbanistici o dai regolamenti edilizi) e nel mutamento d’uso materiale o strutturale (qualora non comporti la realizzazione di un diverso organismo edilizio. |
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La contravvenzione di cui alla lett. b) dell’art. 44 d.P.R. disciplina diverse ipotesi di reato: l’esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire, l’esecuzione di lavori in totale difformità dal permesso di costruire, la prosecuzione dei lavori nonostante l’ordine di sospensione e il mutamento d’uso materiale o strutturale (laddove la modifica della destinazione d’uso risulti del tutto incompatibile con la struttura, tipologia e forma originarie dell’opera edilizia).
Relativamente alla prima fattispecie è l’art. 10 del d.P.R. a prevedere quali sono i casi in cui e necessario il permesso di costruire: cioè per la nuova costruzione, per la ristrutturazione urbanistica e per quella edilizia.
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L’art. 44 lett. c) si suddivide in due parti: nella prima parte si punisce la lottizzazione abusiva che può assumere la forma materiale, negoziale o mista; nella seconda parte, invece, si sanzionano gli interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale che consistono in difformità totali (le quali comprendono anche il mutamento d’uso materiale o strutturale, laddove la modifica della destinazione d’uso risulti del tutto incompatibile con la struttura, tipologia e forma originarie dell’opera edilizia), difformità parziali e interventi in variazioni essenziali. |
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Il giudice penale per poter applicare la confisca urbanistica deve accertare i seguenti presupposti: la sussistenza della lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (applicandosi tale misura anche nell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione) e la mala fede se si tratta di un soggetto terzo acquirente estraneo al processo.
L’oggetto della confisca urbanistica è costituito dai terreni abusivamente lottizzati e dalle opere costruite su di essi. Per applicare la confisca urbanistica si deve però ottemperare in ogni caso al principio di proporzionalità.
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L’opera costituisce un’analisi teorica e pratica delle fattispecie penali di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, finalizzata a chiarire quando la giurisprudenza ritiene configurati tali reati.
L’opera costituisce un’analisi teorica e pratica delle fattispecie penali di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, finalizzata a chiarire quando la giurisprudenza ritiene configurati tali reati. Si passa da un’indagine circa gli effetti, sul piano della successione delle leggi penali nel tempo, della «proroga» dell’entrata in vigore del testo unico sull’edilizia, ad un esame specifico delle singole contravvenzioni contenute nella disposizione in commento, fino a cercare di fornire una soluzione alla questione controversa dell’applicazione della confisca urbanistica in caso di lottizzazione abusiva, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, in particolare ai terzi acquirenti estranei al reato.
SOMMARIO
CAPITOLO I - DALLA LEGGE N. 47/1985 AL T.U. SULL’EDILIZIA
1. Cenni storici
2. Art. 20 legge n. 47/1985
3. La proroga dell’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001
CAPITOLO II - I REATI URBANISTICI
1. I reati urbanistici: profili generali
2. L’art. 44 lett. a)
3. L’art. 44 lett. b)
4. L’art. 44 lett. c) seconda parte
CAPITOLO III - LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E LA CONFISCA
1. L’art. 44 lett. c) prima parte: lottizzazione abusiva
2. La confisca urbanistica: problematiche e casistica giurisprudenziale
CONCLUSIONI
ALLEGATI
All. 1. Disposizioni del codice penale rilevanti
All. 2 Art. 17 legge 27 gennaio 1977 n. 10
All. 3 Artt. 18, 19, 20 e 21 legge 28 febbraio 1985 n. 47
All. 4 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
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Gentile, Elisa
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Laureata in giurisprudenza, dottoranda in scienze penalistiche presso l'Università degli Studi di Trieste |
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