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DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL’U.E. - II

Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell’Unione Europea


titolo: DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DELL’U.E. - II
sottotitolo: Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi dell’Unione Europea
autore/i: Airoma, Domenico  - Diotallevi, Giovanni  - Ferrara, Calogero  - Recchione, Sandra  - Venegoni, Andrea
area/e tematica/che: diritti umani, diritto europeo - famiglia, minori, immigrazione
data: Aprile 2012
ebook in formato: pdf  
pagine: 325
 
prezzo:
€ 30,00

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editore: Exeo
collana: diritto dell'unione europea e diritti umani
numero in collana: 5
curatore collana: Conti, Roberto
isbn: 978-88-97916-07-9
sigla: RC05
categoria: E-BOOK
tipologia: manuali
genere: manuali
altezza: cm 24
larghezza: cm 17
funzioni permesse: modifica=SI - stampa=SI - copia incolla=SI
protezione: digital watermarking
disponibità: illimitata
destinatari: professionale accademico
soggetto: diritto
 
prezzo:
€ 30,00

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I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE

                                                                        
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
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LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
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LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
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LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

 
ABSTRACT :

L'opera parte dall'analisi dei protocolli alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità europea. Sotto il profilo del diritto sostanziale vengono esaminate la decisione quadro 2002/629/gai e successive modifiche sulla lotta alla tratta degli esseri umani, la normativa interna, comunitaria e internazionale in materia di visti, asilo e immigrazione, la corruzione nel settore privato e la decisione quadro 2003/568/gai del consiglio del 22 luglio 2003, la direttiva 2008/99/ce del parlamento europeo e del consiglio sulla tutela penale dell'ambiente. Sotto il profilo del diritto processuale viene esaminata la decisione quadro 2001\220 GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale.

DESCRIZIONE :

I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Oltre alla frode, anche la corruzione e il riciclaggio furono visti dal legislatore comunitario di metà anni ’90 come condotte potenzialmente dannose per gli interessi finanziari della UE. Per questo motivo, in aggiunta alla Convenzione sulla Protezione degli interessi finanziari della UE, focalizzata principalmente sul concetto di “frode”, furono redatti due protocolli, uno sulla corruzione e uno sul riciclaggio, invitando gli Stati Membri a prevedere norme e sanzioni penali per tali condotte, così da cercare di armonizzare le legislazioni del vari Stati sul punto.
Lo scritto analizza quindi le norme di tali protocolli, compreso un protocollo sul ruolo della Corte di Giustizia rispetto a tali norme, anche alla luce della esperienza concreta di funzionamento dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e cerca anche di dare un inquadramento sistematico a tali strumenti legislativi, quali atti tipici dell’ex Terzo Pilastro della UE.

LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

I fenomeni della tratta degli esseri umani e del traffico di migranti sono stati, negli ultimi 20 anni, in linea con il notevole incremento dei flussi migratori, oggetto di costante attenzione ed analisi sia dal punto di vista economico-politico-sociale che sotto un profilo strettamente normativo, internazionale e nazionale.
Numerose fonti sovranazionali disciplinano oggi la materia, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità transnazionale del 2000 con gli annessi Protocolli sulla Tratta e sul Traffico. In linea con le disposizioni adottate in sede ONU si è mossa la produzione legislativa europea, anche al fine di realizzare uno spazio giuridico comune europeo ed una reale armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali in un settore che coinvolge, in re ipsa, una pluralità di Stati.
La Decisione Quadro del 2002 è proprio uno degli strumenti adottati al fine di perseguire queste finalità, così come la recente Direttiva dell’Aprile 2011 che ha sostituito la prima.
Lo scritto analizza entrambi gli atti normativi citati, la loro attuazione nell’ordinamento italiano, le recenti tendenze in materia di tratta e traffico  e le maggiori problematiche sorte nella giurisprudenza italiana.

LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE

Il sistema delle fonti del diritto è divenuto composito, articolato, multilivello, in considerazione della crescente presenza delle fonti sovranazionali, in particolare quelle comunitarie.
 La condizione giuridica dello straniero non è più disciplinata dalla legge italiana in modo esclusivo, ma in concorrenza con il diritto dell’Unione e nel rispetto dei vincoli internazionali ed in particolare della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con i relativi protocolli.
Il nodo centrale per i giudici nazionali come giudici dell’Unione, sarà quello di trovare la corretta composizione delle relazioni fra Unione Europea, Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, proprio perché parte essenziale del sistema di tutela giurisdizionale europeo, di cui rappresentano lo strumento fondamentale.
Nella Comunità europea, fino al Trattato di Amsterdam del 1997, le materie relative a visti, asilo e immigrazione erano lasciate alla sola cooperazione intergovernativa.
Il Trattato di Amsterdam del 1997 segna un primo importante cambiamento, venendo sancita la competenza comunitaria in materia di immigrazione e asilo con il passaggio dal terzo pilastro, tra le materie che necessitavano di coordinamento intergovernativo, al primo pilastro tra le materia rientranti nel programma di azione comunitario al fine di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Ma il vero cambiamento avviene l’1 dicembre 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che modifica il contesto generale del sistema dei Trattati dell’Unione, riconosce soggettività giuridica all’Unione, costituzionalizza la Carta di Nizza e dispone l’adesione dell’Unione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Il Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009 ha ribadito la sua determinazione a proseguire lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio e a tutela dei cittadini dell'UE e di coloro che vivono in tale spazio. Cinque anni dopo il programma dell'Aia, obiettivo dell'Unione è quello di riesaminare la sua politica per affrontare in maniera efficace le nuove sfide, sfruttando appieno le opportunità offerte dal trattato di Lisbona. A tal fine il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale per il periodo 2010-2014, il programma di Stoccolma.
La questione del ruolo del diritto, sia penale che civile, di fronte a fenomeni così imponenti è ovviamente complessa, richiedendo il contemperamento di due urgenze: quella di assicurare la tutela penale della persona aggredita nei suoi diritti fondamentali, fino a proteggere l'individuo anche contro il suo gruppo di appartenenza culturale; e quella di evitare che l'intervento penale si atteggi a espressione della criminalizzazione dell'appartenenza a una determinata minoranza (nel caso di norme penali più rigoristiche) ovvero (nel caso di norme di favore) a forma di delegittimazione dell'azione di contrasto del perpetuarsi di determinate pratiche particolarmente odiose, perché perpetrate nei confronti di soggetti inermi e ai limiti della sopravvivenza.
Nel Trattato di Lisbona le disposizioni relative a visto, asilo e immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone sono state collocate nel titolo IV del TCE e quindi sottoposte al metodo comunitario, mentre le disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale sono state collocate nel TUE e sottoposte a procedure ed atti ad hoc.
La politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea in base al Trattato passa attraverso la definizione di un sistema europeo comune d’asilo volto a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale ed a garantire il rispetto del principio di non respingimento, conformemente alla convenzione di Ginevra e al protocollo relativo allo status dei rifugiati ed agli altri trattati pertinenti.
In materia di immigrazione, sono stati valorizzati i principi tesi ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri; ad intensificare la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.

Gli atti comunitari relativi all’immigrazione, ai visti e all’asilo.

La Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, che fa parte degli strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, integra la direttiva 2002/90/CE, mira a rafforzare il quadro penale per reprimere il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
In questo quadro si sono inseriti gli interventi adottati per dare attuazione alla direttiva europea 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
Tale disciplina è stata quindi recepita dall’Italia mediante l’emanazione, del d. lgs. 6 febbraio 2007 n.30, successivamente modificato dal d. lgs. 28 febbraio 2008 n.32, che, oltre a regolare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, ha disciplinato i presupposti del diritto di soggiorno permanente e le limitazioni a tali diritti per motivi di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
In generale, comunque, tutte le innovazioni vanno esplicitamente nel senso di equiparare la condizione del cittadino comunitario allontanato a quella del cittadino extracomunitario espulso.
Il settore dell'ordinamento giuridico sull'immigrazione e, più in generale, sulla condizione giuridica dello straniero, sia comunitario che extracomunitario, è dunque  uno dei campi  che ha conosciuto negli ultimi anni più interventi normativi: si pensi, per citare solo quelli più significativi, alla legge Martelli, ai decreti Conso, ai vari decreti Dini, al testo unico del 1998, alla legge Bossi – Fini, alla legge n. 271/2004 e ai decreti legislativi n.30 del 2007 e n.32 del 2008, fino al d.l. 23 giugno 2011, n. 89.
E’ stata così confermata la scelta del legislatore italiano fatta sin dalla legge Bossi-Fini del 2002, di utilizzare il diritto penale non solo allo scopo di combattere il favoreggiamento dell’immigrazione non regolare, secondo quanto previsto originariamente dal t.u. del 1998, ma anche per sanzionare direttamente lo straniero la cui presenza nel territorio nazionale sia irregolare.
Con la Direttiva 2008/115/CE l’Unione ha cercato di concretizzare una riconoscibile politica europea in materia di immigrazione, seppure limitando l’oggetto dell’intervento normativo al settore delle condizioni della procedura di rimpatrio degli stranieri irregolari nei loro paesi d’origine ed evitando, allo stato, di definire una organica disciplina delle modalità d’ammissione e d’accoglienza degli stranieri in Europa, che, con qualche eccezione, resta al momento di esclusivo appannaggio degli Stati membri.
In merito alle disposizioni generali della direttiva sui rimpatri, deve essere sottolineato poi che nell'applicazione di quest'ultima gli Stati membri debbono tenere nella dovuta considerazione i criteri generali dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato, attenendosi altresì al rispetto del principio di "non-refoulement".
Su questo quadro complesso la legittimità della normativa in materia di immigrazione è stata affrontata sia dalla Corte costituzionale che dalle Corti Europee, che hanno invitato l’Italia ad adeguarsi al contenuto della direttiva medesima.
Per adeguarsi all’invito a rendere più completa la normativa di recepimento della direttiva 2004/38 il legislatore italiano ha approvato così il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 conv, nella 2 agosto 2011, n. 129, con cui sono state introdotte disposizioni che interessano sia il cittadino comunitario che lo straniero extracomunitario, modificando in particolare in maniera significativa la disciplina dell’espulsione amministrativa contenuta negli artt. 13 e 14 TUS, anche perché a seguito della decisione della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 il legislatore italiano si è trovato nella necessità di riscrivere l’apparato sanzionatorio posto a corredo delle norme penali che disciplinano la procedura dell’espulsione, giudicate dalla Corte europea incompatibili con la direttiva Direttiva 2008/115/CE.

Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria.

Il diritto di asilo viene definito dall’art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 come “diritto di cercare e di godere in altri paesi protezione dalle persecuzioni, non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.” L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, definisce come rifugiato chiunque “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Sostanzialmente nello stesso senso è la definizione contenuta nel d. lgs. 251/2007 che prevede inoltre la  protezione sussidiaria.
Con la dichiarazione di Berlino del 25 marzo 2007 e con il Trattato di Lisbona l’Unione Europea ha previsto  una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, attraverso la definizione di un sistema europeo comune d’asilo volto a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale ed a garantire il rispetto del principio di non respingimento, conformemente alla convenzione di Ginevra e al protocollo relativi allo status dei rifugiati ed agli altri trattati pertinenti, anche se la mobilità delle persone, la sicurezza interna, la tutela dei diritti fondamentali vivono dunque all’interno di un quadro di profonde interconnessioni dove l’ampliamento della sfera di ognuno può avere come conseguenza un restringimento dell’altro. Tuttavia la Corte EDU ha ribadito che la protezione accordata dall’art. 3 CEDU deve essere assoluta, con il conseguente divieto di espellere o estradare “chiunque” corra il rischio, nel paese di ricezione, di essere sottoposto a trattamenti inumani: indipendentemente, quindi, dalla gravità della eventuale condotta delittuosa tenuta dal soggetto espulso, e/o dalla sua pericolosità.
Gli aspetti procedimentali concernenti le domande di protezione internazionale finalizzate all’ottenimento degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti, sono stati disciplinati – sempre in attuazione di una direttiva comunitaria - dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.
Per quanto riguarda l’istituto dell’estradizione l’ordinamento italiano ha sicuramente recepito i principi contenuti nella CEDU e riaffermati anche dalla Corte europea in materia di rispetto dei diritti umani con riferimento a questo istituto, grazie anche alla interpretazione della normativa che ne ha dato la giurisprudenza.

LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE

La direttiva 2008/99/CE rappresenta il punto di arrivo di un articolato percorso, oramai più che trentennale, compiuto dalle istituzioni comunitarie, diretto ad apprestare un elevato livello di tutela all’ambiente.
L’obiettivo principale che si propone la direttiva è quello di dare effettività alla protezione dell’ambiente, dal momento che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente. Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare sanzioni maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente.
Accanto a siffatta finalità di fondo, e connessa ad essa, vi è pure l’obiettivo di addivenire ad uno standard normativo di protezione minimo ed uniforme, tale da consentire il ricorso a metodi di indagine efficaci e soprattutto a strumenti di cooperazione internazionale, giudiziaria e di polizia, indispensabili per il carattere sovente transnazionale delle condotte criminose, altrimenti preclusi dal disomogeneo livello di tutela vigente negli Stati membri.
L’area dell’illecito da presidiare mediante sanzioni penali viene individuata mediante il richiamo agli atti legislativi adottati ai sensi del Trattato CE e del Trattato Euratom –dettagliatamente indicati negli allegati “A” e “B” alla direttiva- nonché ad ogni atto adottato dagli Stati membri in attuazione della predetta legislazione comunitaria.
Affinché si superi la soglia della penale rilevanza, occorre, inoltre, che sussista la gravità delle violazioni, rapportata, sostanzialmente, al  pericolo concreto ovvero al danno cagionato, per l’ambiente e l’incolumità delle persone.
La seconda parte della direttiva è dedicata alla responsabilità delle persone giuridiche, con riferimento alle quali il legislatore comunitario richiede agli Stati membri l’adozione di specifiche disposizioni che sanzionino efficacemente gli enti, ad eccezioni di quelli pubblici, nel cui interesse vengono realizzati tali illeciti.
Con legge 4 giugno 2010, nr. 96, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –Legge Comunitaria 2009”, è stata conferita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE, delega attuata con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121, entrato in vigore il 16 agosto 2011.
Con tale intervento normativo, il legislatore italiano ha introdotto le seguenti ipotesi di reato: l’art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e l’art. 733-bis (Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito protetto).
Nel medesimo contesto, sono state dettate le disposizioni che hanno esteso la disciplina del decreto legislativo 231/2001, in tema di responsabilità delle persone giuridiche da reato, anche ai crimini ambientali.

LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

La  indicazione  di strumenti   la protezione della vittima da reato  nel procedimento penale  è l’oggetto della decisione quadro 2001\ 220 GAI; l’obiettivo è, ancora una volta, quello di armonizzare  le legislazioni dei paesi aderenti all’Unione.
La normativa europea prende in considerazione sia i problemi relativi agli effetti negativi del processo sulla vittima, sia  le esigenze di protezione dell’offeso da eventuali ritorsioni dell’accusato. 
Considerazione particolare viene dedicata alle vittime  “particolarmente vulnerabili” di cui la decisione quadro non fornisce alcuna definizione, ma in relazione alle quali sono indicate speciali misure di protezione.
Il profilo  maggiormente critico relativo alla tutela della vittima da reato consiste nel difficile contemperamento del diritto dell’offeso ad essere  tutelato, con quello dell’accusato a confrontarsi  con l’accusatore secondo i principi del “giusto processo”. Lo scritto  esamina i profili maggiormente rilevanti della decisione quadro,  le  disarmonie del  nostro sistema  rispetto alle indicazioni sovranazionali ed i maggiori arresti della Corte di giustizia europea. Sullo sfondo,  il dialogo delle Alte Corti  sui diritti  fondamentali coinvolti nel delicato bilanciamento.



SOMMARIO :

CAPITOLO I
I PROTOCOLLI ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
ANDREA VENEGONI

1. Introduzione
2. Il primo protocollo
2.1. Lo scopo
2.2. Il concetto di funzionario
2.3. La corruzione dei funzionari
2.4. La competenza territoriale
2.5. Rinvii a norme della Convenzione e poteri della Corte di Giustizia
2.6. Entrata in vigore e adesione di nuovi Stati
2.7. La lotta alla corruzione all’interno della Unione Europea
2.9. L’attuazione del protocollo nell’ordinamento italiano
3. Il Protocollo sulla interpretazione della Corte di Giustizia
3.1. Lo scopo
3.2. Modalità per adire la Corte di Giustizia
3.3. L’attuazione nell’ordinamento italiano
4. Il Secondo Protocollo
4.1. Lo scopo
4.2. Il riciclaggio e la responsabilità degli enti
4.3. Confisca e cooperazione con la Commissione Europea
4.4. Rapporti con la Convenzione
4.5. Ruolo della Corte di Giustizia
4.6. Entrata in vigore
4.7. L’attuazione del Secondo protocollo nell’ordinamento italiano
4.8. Altri strumenti internazionali in materia di riciclaggio
5. Conclusione
Bibliografia e Sitografia

PARTE I
DIRITTO SOSTANZIALE

CAPITOLO II
LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI E SUCCESSIVE MODIFICHE SULLA LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
CALOGERO FERRARA

1. Introduzione
2. La distinzione tra smuggling e trafficking
3. La tratta di esseri umani ed il traffico di migranti nella normativa ONU e nella giurisprudenza penale internazionale
3.1. La normativa ONU
3.2. Obiettivi specifici dei protocolli sulla tratta e sul traffico
3.3. La tratta di esseri umani come crimine contro l’umanità negli Statuti e nelle decisioni dei Tribunali Internazionali
4. L’evoluzione del quadro normativo europeo
5. La Decisione Quadro n.2002/629/GAI del 19 luglio 2002
6. La legislazione italiana di implementazione della Decisione Quadro
6.1. La tratta di persone di cui all’art. 601 c.p.
6.2. L’associazione a delinquere finalizzata alla tratta
6.3. La tratta di persone come delitto di criminalità organizzata
6.4. Brevi cenni sui rapporti con i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
7. La centralità del ruolo della vittima nelle azioni di contrasto alla tratta e le forme di assistenza di cui all’art. 18 del T.U. sull’immigrazione
8. La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 sostitutiva della Decisione Quadro del 19 luglio 2002

CAPITOLO III
LA NORMATIVA INTERNA, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI VISTI, ASILO E IMMIGRAZIONE
GIOVANNI DIOTALLEVI

1. La condizione giuridica dello straniero e il rispetto dei diritti fondamentali. Il ruolo del giudice comune.
1.1. Il sistema delle fonti del diritto e i rapporti fra le Corti nazionali, la Corte di giustizia e la CEDU.
1.2. Gli interventi della comunità europea in materia di libera circolazione delle persone.
1.3. Le nuove prospettive della tutela dei diritti fondamentali nello spazio di libertà sicurezza e giustizia dopo il Trattato di Lisbona
1.4. Le conclusioni del Consiglio Europeo del 10 e 11 Dicembre 2009
1.5. I rapporti tra diritto interno e diritto comunitario
2. Gli atti comunitari relativi all’immigrazione, ai visti e all’asilo
2.1. Dalla Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali alla Direttiva 2008/115/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
2.2. Segue: La (differente) normativa per lo straniero europeo e lo straniero non europeo.
2.3. Segue: Gli sviluppi della normativa sull’immigrazione
2.4. Segue: in particolare la Direttiva 2008/115/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
2.5. Segue: La disapplicazione dell’art. 14 co. 5-ter e quater d.lgs. 286/98
2.6. Il decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 conv, nella 2 agosto 2011, n. 129: gli interventi in attuazione della direttiva 2004/38CE e della direttiva 2008/115/CE
2.7. Segue: La nuova disciplina dell’espulsione amministrativa
2.8. Segue: Le modalità di esecuzione dell’espulsione
2.9. Segue. La riscrittura delle disposizioni penali
2.10. Segue: Gli interventi sull’art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998
2.11. Diritto di asilo, rifugio e protezione umanitaria.
2.12. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
2.13. Gli aspetti procedimentali concernenti le domande di protezione internazionale.
2.14. Segue: Ancora sul c.d. “decreto procedure” n.25 del 2008
2.15. Segue: La tutela dei minori
2.16. Cittadinanza e residenza
3. Le disposizioni penali
3.1. I rapporti tra i reati relativi alla tratta di essere umani con i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
3.2. L’applicazione dell’istituto dell’estradizione
Bibliografia

CAPITOLO IV
LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO E LA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
GIOVANNI DIOTALLEVI

1. Rapporti tra diritto interno, diritto comunitario e diritto internazionale
1.1. Premessa.
1.2. L’iniziativa dell’Unione europea
1.3. Segue: Il contesto, gli obiettivi e gli strumenti previsti nella decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
1.4. Segue. La relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, relativa alla Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato 6 giugno 2011 - COM(2011) 309 def.
1.5. Segue: In particolare l’analisi dell’articolo 2 – Corruzione attiva e passiva nel settore privato.
1.6. Segue: L’analisi dell’articolo 3 – Istigazione e favoreggiamento
1.7. Segue: L’analisi dell’articolo 4 – Sanzioni penali e di altra natura
1.8. Segue: L’analisi dell’art. 5 – Responsabilità delle persone giuridiche.
1.9. Segue: L’analisi dell’articolo 6 – Sanzioni per le persone giuridiche
1.10. Segue: L’analisi dell’articolo 7 – Competenza
1.11. Segue: L’analisi dell’articolo 9 – L’esercizio della delega
1.12. Le iniziative della Commissione europea e le prospettive di recepimento della decisione quadro 2003/568/Gai
2. La cooperazione internazionale
2.1. L’attività di cooperazione internazionale.
3. Lo stato della legislazione italiana in materia di corruzione civile
3.1. Il faticoso adeguamento della legislazione italiana agli obblighi comunitari e internazionali.

CAPITOLO V
LA DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA TUTELA PENALE DELL’AMBIENTE
DOMENICO AIROMA

1. La direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 nel quadro dell’evoluzione della politica comunitaria in materia di tutela dell’ambiente.
2. Finalità e contenuto della direttiva 2008/99/CE
3. Gli elementi normativi delle fattispecie incriminatrici.
3.1. In particolare: la nozione di rifiuto.
4. L’attuazione della direttiva 2008/99/CE
5. L’attuazione della direttiva da parte del legislatore italiano. La legge 4 giugno 2010, nr. 96 (“Legge Comunitaria 2009”)
5.1. Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121
6. Rilievi critici
7. La responsabilità delle persone giuridiche da reati ambientali

PARTE II
DIRITTO PROCESSUALE

CAPITOLO VI
LA DECISIONE QUADRO 2001\220 GAI SULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE
SANDRA RECCHIONE

1. Processo penale e vittima
1.1. La tutela della vittima nell’ordinamento integrato.
1.2. Le carenze del nostro sistema.
1.3. Tutela della vittima e formazione della prova dichiarativa
2. Le indicazioni della la decisione quadro 2001/220/GAI
3. La mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla decisione e le incoerenze del nostro ordinamento
3.1. Individuazione della vittima vulnerabile e del doppio binario.
3.2. L’incidente probatorio
3.3. L’art. 190 bis c.p.p. e la contrazione delle audizioni
3.4. Le modalità protette
3.5. Il diritto alla informazione
3.6. Le infrastrutture
3.7. La tutela dei dati personali e della riservatezza dell’offeso
4. La sentenza Pupino (Corte europea di giustizia, 16 giugno 2005, Grande sezione). Le indicazioni della Corte di Strasburgo e le possibilità di interpretare le norme interne in coerenza con le indicazioni della decisione quadro.
4.1. L’interpretazione conforme.
4.2. L’incidente probatorio come modalità adeguata di protezione della vittima vulnerabile.
4.3. L’identificazione della vittima vulnerabile.
4.4. Le soluzioni interpretative offerte dalla pronuncia “Pupino”
5. Le indicazioni della Corte europea dei diritti umani in materia di tutela della vittima nel procedimento penale.
6. (Altra) giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia
6.1. Estensione soggettiva della tutela prevista dalla decisione quadro: il caso Dell’Orto del 28 giugno 2007 (causa C-467/05)
6.2. Il diritto della vittima a fornire elementi di prova: il caso Katz, 9 ottobre 2008 Terza sezione (causa C-404\07).
6.3. Ancora sulla estensione soggettiva della tutela: il caso Eredics del 21 ottobre 2010 (caso C-205\09).
6.4. Volontà della vittima di influire sulla pena: la sentenza nel caso Gueye e Sanchez del 15 settembre 2011 (cause C 483/09 e C 1/10).
6.5. Persone giuridiche e risarcimento del danno alla vittima
6.6. Il diritto della vittima ad accedere all’incidente probatorio ed il diniego del pubblico ministero (causa C-507\10).
7. Conclusioni e prospettive.


 
AUTORE/I

Airoma, Domenico

Procuratore della Repubblica Aggiunto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza
Diotallevi, Giovanni

Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione
Ferrara, Calogero

Sostituto Procuratore della Repubblica – Dipartimento Criminalità Economica e Misure di Prevenzione/Sezione Speciale in materia di Terrorismo - Procura della Repubblica di Palermo 
Recchione, Sandra

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
Venegoni, Andrea

Magistrato, agente temporaneo della Commissione Europea presso l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) di Bruxelles 
 
 
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I COMMENTI DEI LETTORI

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 Avv. Gentile il 08/02/2013 ha commentato :
  Opera davvero imponente e di altissimo livello!

 
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