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Si conosce un uomo dal modo in cui ride (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)
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IL DANNO DA RITARDO NELL'AGIRE AMMINISTRATIVO
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IL DANNO DA RITARDO NELL’AGIRE AMMINISTRATIVO |
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Prima della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2005 il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si incentrava principalmente su tre ordini di questioni concernenti la sussistenza o meno in materia della giurisdizione del giudice amministrativo, la risarcibilità del danno da “mero ritardo” e la natura dell’azione.
L’Adunanza Plenaria pone alcuni punti fermi ovvero la giurisdizione in capo al giudice amministrativo e la non risarcibilità del danno da mero ritardo
Le sentenze successive ante L. 69/2009 confermano sostanzialmente l’orientamento della Plenaria e sono ferme nel ricondurre l’azione nell’alveo della responsabilità extracontrattuale |
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La L. 69/2009 introduce l’art. 2bis nel testo della L. 241/1990. Tale articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento e attribuisce le relative controversie al giudice amministrativo.
Il Codice del Processo Amministrativo conferma la risarcibilità del danno per inosservanza del termine di conclusione del procedimento e la giurisdizione esclusiva del G.A. |
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Recentemente la giurisprudenza amministrativa sembra incline a riconoscere la risarcibilità anche del danno da "mero ritardo" cioè svincolato dalla spettanza del bene della vita sotteso, nonché a riconoscere ai privati anche il risarcimento dell’eventuale danno biologico provocato dal ritardo nel provvedere. |
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La L.R. Toscana 40/2009 è importante in quanto è stata la prima legge a riconoscere un indennizzo automatico e forfettario per il ritardo nella conclusione del procedimento svincolato sia dalla valutazione della legittimità o meno dell’azione amministrativa, sia dalle effettive ragioni del ritardo. |
Il danno da ritardo nell’agire amministrativo è codificato dalla L. 69/2009 e dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), che viene analizzato anche attraverso un excursus giurisprudenziale che ripercorre l’evoluzione della fattispecie a partire dalla fondamentale Adunanza Plenaria 7/2005 fino alle più recenti pronunce favorevoli alla risarcibilità del “mero ritardo” nel provvedere, indipendentemente dalla spettanza del “bene della vita”.
Il danno da ritardo nell’agire amministrativo è stato codificato dalla L. 69/2009 e dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Il presente lavoro non si limita all’analisi delle disposizioni vigenti, ma attraverso un excursus giurisprudenziale ripercorre l’evoluzione della fattispecie a partire dalla fondamentale Adunanza Plenaria 7/2005 fino alle più recenti pronunce favorevoli alla risarcibilità del “mero ritardo” nel provvedere, indipendentemente dalla spettanza del “bene della vita”.
L’opera è corredata da un ricco apparato di legislazione e di giurisprudenza nel testo integrale e dalla disamina di alcuni casi fra i più rilevanti nella pratica amministrativa.
INTRODUZIONE
1. La certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
2. Piano dell'opera
CAPITOLO II
IL DANNO DA RITARDO
1. La tematica del danno da ritardo prima di Cons. St. Adunanza Plenaria 7/2005
2. La posizione di Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7/2005
2.1. La giurisdizione
2.2. La problematica del danno da mero ritardo e della sua risarcibilità
3. Le successive pronunce del G.A. ante L. 69/2009 e il problema della natura dell'azione
4. La codificazione del danno da ritardo: il nuovo art. 2-bis L. 241/1990 come modificata dalla L. 69/2009
5. La disciplina del Codice del processo amministrativo
6. I più recenti orientamenti del G.A. sul danno da ritardo a seguito della L. 69/2009 e del C.P.A.
7. Una decisione innovativa: Cons. St., sez. V., 28 febbraio 2011, n. 1271 in tema di risarcibilità del danno biologico da ritardo
CAPITOLO III
UN CASO PARTICOLARE: LA L.R. TOSCANA 40/2009 E L'INDENNIZZO PER IL RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
1. Considerazioni introduttive
2. Profili generali
3. Compatibilità dell'intervento con il riparto di competenze Stato-Regioni
4. Le misure di cui alla sezione II e III del titolo II: Riduzione dei tempi burocratici
5. L'indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti
5.1. Ambito soggettivo di applicazione
5.2. Ambito oggettivo di applicazione
5.3. I presupposti
6. Rapporti con la disciplina nazionale ed applicabilità agli enti locali.
CAPITOLO IV
CASISTICA
1. Ritardo nel conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili
2. Ritardata assunzione di un lavoratore ad un impiego pubblico
CONCLUSIONI
ALLEGATI
APPENDICE LEGISLATIVA
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE
BIBLIOGRAFIA
SITOGRAFIA
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Conti, Gabriele
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laureato in giurisprudenza, specialista in professioni legali, funzionario amministrativo presso un ente del comparto Regioni-Enti Locali |
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