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Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca priva di applausi (Charles Spencer 'Charlie' Chaplin)
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DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB
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L’art. 595 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. L’elemento oggettivo implica quindi tre requisiti essenziali: in primis l’assenza dell’offeso, il quale giustifica il rigoroso trattamento sanzionatorio, vista l’impossibilità di difendersi per il soggetto passivo da una lesione della propria reputazione commessa in sua assenza. In secondo luogo, la pluralità di persone, intendendosi con tale requisito che la comunicazione deve raggiungere almeno due persone. Da ultimo, l’offesa all’altrui reputazione, ossia all’onore dell’individuo. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la volontà di compiere atti lesivi dell’altrui reputazione con la consapevolezza dell’idoneità offensiva delle espressioni pronunciate. |
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Secondo l’art. 595, comma 2 c.p. se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la pena è aumentata, a causa della maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l’azione disonorevole attribuita al soggetto passivo viene esposta. L’art. 595, comma 3 c.p. aumenta la pena altresì quando l’offesa è arrecata col mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (tra cui, per giurisprudenza, il web), o in atto pubblico, a causa della maggiore portata diffusiva del mezzo utilizzato. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, divulgata a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisivo, ricorrono le aggravanti di cui all’art. 13 legge stampa e art. 30 legge Mammì. Infine, l’art. 595, comma 4 c.p. aumenta la pena se l’offesa è rivolta a un corpo politico amministrativo, giudiziario o ad una sua rappresentanza o a un’autorità costituita in collegio. |
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Ai sensi del codice penale il reato di diffamazione è un delitto a forma libera, nel senso che può essere realizzato mediante qualsiasi modalità. Ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa possono venire in gioco tutte le modalità d’uso della rete: si può avere diffamazione in un forum di discussione, mediante una chat line e così via.
Le modalità più frequenti, nonché più problematiche, con cui si può perpetrare il delitto in questione, sono i periodici on line, il blog, e la posta elettronica.
Inutile precisare che l’elenco risulta tutt’altro che esaustivo: la cronaca riporta frequentemente casi di condotte utilizzanti mezzi ancora diversi rispetto a quelli elencati. Si pensi, ad esempio, all’iscrizione dell’offeso ad un sito a contenuto erotico. |
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A livello astratto è facile equiparare la stampa telematica a quella cartacea. In concreto ciò non è, però, possibile. Innanzitutto a causa della definizione di “stampato” di cui all’art. 1 legge stampa, la quale non può riferirsi alle comunicazioni diffuse tramite Internet. Nemmeno a fronte dell’intervento legislativo 62/2001 - il quale ha operato all’estensione di alcune regole in materia di stampa a tutti i prodotti editoriali, introducendo all’art. 1 una nuova definizione di “prodotto editoriale”, con la quale si tenta di fornire una sistemazione del prodotto realizzato su supporto informatico – il legislatore ha portato a una concreta equiparazione fra le due testate. Anzi, si potrebbe addirittura affermare che con tale legge si sia voluto sancire il divieto di analogia in malam partem. |
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Occorre valutare se esiste la possibilità di una responsabilità penale addebitabile al provider. Indiscussa la responsabilità per fatto proprio: essa è configurabile in tutte le ipotesi in cui vi sia da parte dello stesso una violazione diretta di una norma, in relazione all’attività posta in essere.
Per quanto riguarda la responsabilità per fatto altrui, dottrina e giurisprudenza concordano nell’escludere l’esistenza di obblighi giuridici di impedimento in capo al provider: non è configurabile, pertanto, un concorso di tale soggetto con l’autore del reato in forma omissiva. Diversa l’ipotesi di concorso in forma commissiva. Vi è stato, infatti, chi non ha del tutto escluso un’eventuale responsabilità a titolo di concorso o partecipazione criminosa all’altrui reato, a livello commissivo. |
Panoramica delle varie forme attraverso cui il reato di diffamazione a mezzo web si può manifestare, dai blogger ai provider, dalla stampa telematica ai social forum, così da meglio comprendere, per ogni tipologia, il motivo per cui gli interpreti fanno rientrare la fattispecie in esame nella norma di cui all’art. 595, comma 3, del codice penale, ossia “altro mezzo di pubblicità”.
La presente opera muove dall’analisi del delitto di diffamazione in
senso generale, per arrivare ad un’analisi più sistematica del reato
compiuto mediante Internet; analizzando, in maniera comparatistica, la
dottrina e la giurisprudenza che si sono occupate del problema.
Ciò al fine di aiutare il lettore a comprendere le motivazioni, secondo
le quali il legislatore non ha ravvisato la necessità di integrare o
modificare la disciplina dei reati contro l’onore, con una fattispecie
ad hoc per gli stessi reati commessi a mezzo web.
Non solo. Il testo vuole dare al lettore una panoramica semplice e
generale delle varie forme attraverso cui il reato di diffamazione a
mezzo web si può manifestare, così da meglio comprendere, per ogni
tipologia, il motivo per cui gli interpreti fanno rientrare la
fattispecie in esame nella norma di chiusura di cui all’art. 595, comma
3 c.p., ossia “altro mezzo di pubblicità”.
L’opera è consigliata ai cultori del diritto penale dediti allo studio
delle novità interpretative in un settore nuovo e in via di espansione
come si può definire quello dell’informatica e della telematica, ma
soprattutto a chiunque navighi regolarmente nel web, rischiando di
eccedere nel manifestare il proprio pensiero nel mondo virtuale, senza
tenere conto delle conseguenze nel mondo reale.
INTRODUZIONE
CAPITOLO I
REATO DI DIFFAMAZIONE
1. Premessa. Reati contro l’onore
2. Soggetto passivo del reato
3. Elemento oggettivo
4. Elemento soggettivo
5. Circostanze del reato
5.1 Circostanze aggravanti
5.2 Circostanze attenuanti
6. Situazioni scriminanti
6.2 Scriminanti comuni
6.2 Scriminanti speciali
7. Questioni processuali
7.1 Condizioni di procedibilità
7.2 Momento consumativo e competenza territoriale
7.3 Competenza per materia
CAPITOLO II
DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB
1. Premessa. Reati informatici
2. Diffamazione mediante Internet
2.1 Condotta
2.2 Momento consumativo
2.3 Applicabilità delle circostanze aggravanti
2.4 Applicabilità delle cause di giustificazione
3. Giurisdizione e competenza territoriale
4. Forme di diffamazione on line
4.1 Stampa telematica
4.2 Blog
4.3 Posta elettronica
4.4 Altre forme
5. Responsabilità del provider
5.1 Vari tipi di provider
5.2 Responsabilità penale del provider. Sentenza Google vs Vividown
BIBLIOGRAFIA
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