La disciplina delle SIC: costituzione, composizione e poteri

La disciplina delle SIC: presupposti e modalità di costituzione La regola basilare per la costituzione di una Squadra Investigativa Comune è l’accordo comune tra le competenti autorità degli Stati membri coinvolti per la costituzione della squadra, che deve prevedere lo scopo determinato e la durata limitata (prorogabile con l’accordo di tutte le parti), e la specifica finalità di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. La stessa composizione della squadra deve essere indicata nell’accordo.

Le situazioni che possono richiedere l’adozione di tale strumento sono fondamentalmente due:


quando le indagini condotte in uno Stato membro sono difficili e di notevole portata poiché presentano un collegamento con altri Stati membri;
quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata ... _OMISSIS_ ...gli Stati membri interessati.

La richiesta di costituzione della SIC può essere presentata da qualsiasi Stato membro interessato e la squadra sarà costituita in uno degli Stati membri in cui si svolgeranno presumibilmente le indagini.

Una ipotesi particolare concernente la costituzione della squadra è prevista dagli artt. 6 e 7 della Decisione istitutiva di Eurojust [1] che prevedono la possibilità per tale organismo, e segnatamente per i membri nazionali (art.6) o per il Collegio (art.7), di chiedere alle autorità nazionali interessate la istituzione di una squadra, in forza dei poteri di coordinamento attribuiti ad Eurojust ed in conformità ai pertinenti strumenti di cooperazione.

La richiesta proveniente dal rappresentante nazionale ha un mero valore di “raccomandazione”, in quanto si sostanzia in una richiesta rivolta alle competenti autorità degli Stati membri di valutare la possibilità e l’opportun... _OMISSIS_ ...uzione della squadra. All’opposto, nel caso di richiesta proveniente dal Collegio di Eurojust, le autorità competenti degli Stati membri interessati sono obbligate ad ottemperarvi, ovvero, nel caso intendano opporre un rifiuto, devono comunque motivare la decisione (art. 8) e comunicarla all’organismo richiedente.

Il rifiuto può comunque essere opposto senza motivazione quando può esservi pregiudizio per gli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, compromissione dello svolgimento di indagini in corso ovvero pericolo per la sicurezza di una persona [2].

Sia che l’iniziativa per la costituzione della squadra provenga da uno degli Stati coinvolti nell’indagine che da Eurojust sarà comunque necessaria la sottoscrizione di un accordo formale tra le competenti autorità degli Stati interessati – individuate in forza della legislazione interna di attuazione delle fonti internazionali – per la dete... _OMISSIS_ ...o scopo della squadra, la durata (con l’indicazione di un periodo predeterminato, seppure prorogabile), le necessità logistiche, inclusa la predeterminazione di un budget qualora possibile, e la indicazione delle persone che compongono la squadra.

Per quanto riguarda la formazione dell’accordo, non appare esservi spazio residuale per individuare una competenza delle autorità centrali (e segnatamente di quelle riconducibili al Ministero della Giustizia o degli Interni) , anche in considerazione del principio di trasmissione diretta delle richieste di assistenza tra le competenti autorità giudiziarie sancito, tra gli altri, dall’art. 6 della Convenzione di Bruxelles [3].


La disciplina delle SIC: la composizione, i poteri dei componenti della Squadra, il valore delle informazioni acquisite Con particolare riferimento alla composizione di una SIC possono farne parte funzionari di polizia, procuratori, giudici, o altre... _OMISSIS_ .... esperti di determinate materie, provenienti dagli stessi Stati che hanno costituito la squadra o da rappresentanti di Eurojust, Olaf, Europol ovvero di Stati terzi.

In ogni caso la direzione della squadra è riservata al rappresentante dello Stato ove si svolgono le attività investigative e nel caso in cui dette attività devono continuare in (o coinvolgono) più di uno Stato deve essere previsto un mutamento della leadership della squadra in conformità a tale principio [4].

Nella sua concreta operatività la squadra deve agire conformemente al diritto nazionale dello Stato in cui opera e, conseguentemente, il direttore della squadra deve agire secondo le regole del proprio diritto nazionale e può impartire «istruzioni» agli altri componenti il gruppo, i quali le eseguiranno «tenendo conto delle condizioni alle quali la squadra è stata costituita» [5].

In ogni caso i poteri ed i diritti attribuiti ai co... _OMISSIS_ ...squadra si riferiscono solo ed esclusivamente ai membri nazionali della squadra ed ai membri c.d. distaccati (seconded members, vale a dire i membri di Stati membri diversi da quello sul cui territorio la squadra deve operare); nessun potere né diritto connesso alle attività di indagine, se non un ruolo di supporto ed assistenza, ed a meno che non sia diversamente ed espressamente previsto nell’accordo istitutivo, è riservato ai membri c.d. esterni (visiting members) quali i rappresentanti di istituzioni comunitarie o di Stati terzi [6].

Una delle maggiori innovazioni dell’istituto è la possibilità attribuita ai membri distaccati, che poi non sono altro che rappresentanti di autorità giudiziarie o di polizia di uno Stato diverso da quello dove le indagini sono in corso, non solo di presenziare alla attività di indagine - fatta salva la possibilità della loro esclusione da parte del direttore della squadra ove ricorrano ragioni particolari (ad ... _OMISSIS_ ... reati sessuali) -, ma anche di essere incaricati dal direttore della squadra di eseguire direttamente singole misure investigative.

In tal caso è necessaria una duplice approvazione: quella dell’autorità competente dello Stato in cui deve essere eseguito l’intervento e quella dello Stato membro che li ha distaccati e da cui gli stessi dipendono. Peraltro tale approvazione può essere già prevista nell’accordo ovvero può essere concessa successivamente, sia in termini generali che con riferimento a specifiche attività investigative ed in ogni caso non è richiesto l’invio di una ulteriore commissione rogatoria [7].

Appare evidente il valore rivoluzionario di tale disciplina, ed infatti secondo i meccanismi tradizionali di assistenza e cooperazione agli ufficiali di p.g. ed ai magistrati (di norma inquirenti) operanti all’estero, in sede di commissione rogatoria ovvero in occasione di operazioni congiunte di poliz... _OMISSIS_ ... caso delle c.d. osservazioni transfrontaliere generalmente utilizzate nelle indagini inerenti il traffico di sostanze stupefacenti), è riservato un ruolo di mera osservazione, ed al limite di assistenza, salvo che l’A.G. rogata consenta diversamente e solo in relazione a specifiche e limitate attività procedimentali. All’opposto, come si è visto, nel caso di attività di indagine svolte nell’ambito di una SIC emerge con chiarezza il ruolo attivo ed immediatamente operativo attribuito a soggetti chiamati ad operare in un territorio diverso da quello loro abituale.

In connessione con il principio appena menzionato, un altro degli aspetti di maggior rilevanza – ma anche di problematicità - dell’istituto è quello relativo alla utilizzabilità delle informazioni legalmente ottenute dai membri della squadra investigativa, e non altrimenti acquisibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Tali infor... _OMISSIS_ ... essere utilizzate per i fini previsti dalla costituzione della squadra, senza la necessità di procedere all’acquisizione di tali risultanze investigative mediante commissione rogatoria. In particolare, i paragrafi 9 e 10 dell’art. 1 della Decisione Quadro specificano che le informazioni così acquisite possono essere utilizzate:


per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra;
per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica (qualora ciò non pregiudichi le indagini già avviate dalle autorità dello Stato membro interessato);
per la individuazione ed il perseguimento di altri reati, a condizione che vi sia il consenso dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili (consenso che, comunque, può esser negato soltanto quando l’uso delle informazioni possa pregiudicare le indagini penali nello Stato membro interessato, ovvero quando ... _OMISSIS_ ...imo possa legittimamente rifiutare la richiesta di assistenza giudiziaria).

Si ritiene inoltre che, previo accordo con lo Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, esse potranno essere utilizzate per la individuazione, l’indagine ed il perseguimento di altri reati con il limite sopra evidenziato che l’uso in questione possa mettere a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o quest’ultimo possa rifiutare l’assistenza giudiziaria ai fini di tale uso.

Si è sostenuto in dottrina che le nuove descritte forme operative (tra cui anche le operazioni di infiltrazione e le consegne sorvegliate), possono essere attivate anche dalle autorità di polizia autonomamente, nell’ambito delle attività di raccolta della notitia criminis, allorché la direzione delle indagini non sia ancora stata assunta dall’ufficio del Pubblico Ministero compente [8].

In ogni caso,... _OMISSIS_ ...ità in discussione non deve essere confusa con la utilizzabilità processuale strictu sensu, la quale è rimessa alle regole interne dello Stato in cui l’atto di indagine è stato in concreto eseguito [9].

Peraltro, nessuna delle fonti, normative e convenzionali, che disciplina la materia prevede la possibilità che trovino applicazione le regole proprie delle procedure nazionali degli altri Stati membri che costituiscono la squadra, proprio perché appare invalicabile il limite della applicazione in sede di esecuzione delle misure investigative della legge dello Stato in cui l’intervento è eseguito, fatta salva l’indicazione di eventuali specifiche esigenze di cui dovrebbe tenersi conto, necessariamente, nella formazione dell’accordo da concludere tra gli Stati interessati in relazione a ciascun caso concreto [10].