La CEDU sul diritto di proprietà e l’impatto nel sistema italiano

Ciò è accaduto, d'apprima, in Italia per quel che riguarda le espropriazioni illecite.

I dicta in tema di espropriazione illegittima resi nei confronti dell’Italia dalla Corte europea a far data dal 2005, a distanza di quasi un lustro dalle decisioni Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura [1] e nel 2007 [2] manifestavano, infatti, una precisa scelta di campo del giudice sovranazionale.

Il cambio di prospettiva della Corte di Strasburgo si manifestò in tutta la sua portata allorché quel giudice, nell’esaminare la vicenda posta al suo vaglio, non si preoccupò più del singolo caso sottoposto dalle parti ricorrenti, ma esaminò direttamente ed esplicitamente il fenomeno dell’espropriazione indiretta, esteriorizzando in maniera netta ciò che le due sentenze del maggio 2000 in nuce avevano peraltro già palesato in maniera chiara agli occhi di quegli osservatori che ad esse si erano accostate senza pregiudizi, tentando dunqu... _OMISSIS_ ...quo;messaggio” che pure era stato nettamente e coralmente espresso in quelle due occasioni dalla Corte di Strasburgo.

Ecco che nell’incedere motivazionale apparse, netto, il passaggio da un esame individuale della condotta dell’espropriante, originariamente compiuto nel caso Carbonara, alla ricostruzione di un fenomeno assurto ormai nelle stesse parole della Corte al rango di espropriazione indiretta.

E’ dunque in questa prospettiva che la Corte di Strasburgo riconosceva alla sentenza resa dalla Corte di Cassazione nei confronti degli Scordino l’effetto di privare la proprietà del bene alla stregua della seconda frase dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU. La Corte europea tornava quindi a ribadire che l’ingerenza sul diritto dominicale, per essere conforme all’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, deve operare non solo per causa di pubblica utilità, ma essere anche adottata alle condizioni previste dalla leg... _OMISSIS_ ...il giusto equilibrio fra le esigenze di interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo.

Che la prospettiva prescelta dalla Corte fosse quella generale, dunque protesa ad una verifica del sistema interno relativo all’espropriazione indiretta si colse, ancora, appieno quando la Corte dichiarò di non volere arrestare l’indagine al mero fatto che il giusto equilibrio di cui si è detto presupponeva un’ingerenza legale e non poteva trovare applicazione in caso di aggressione illegale.

In tal modo la Corte sembrò voler prendere ancor più di petto l’esame del caso Italia dopo i suoi due arresti del Maggio 2000, i quali furono richiamati entrambi e congiuntamente, a dimostrazione che gli stessi non avevano in alcun modo voluto offrire alcuna àncora di salvezza dell’occupazione acquisitiva.

Le ripetute violazioni ascritte all’Italia dalla Corte europea ... _OMISSIS_ ...non ha mancato di evidenziare non certo con accenti denigratori, ma solo per offrire alla comunità degli operatori la "misura" di ciò che stava accadendo, hanno così fatto emergere una sistematica violazione del diritto di proprietà tanto sul versante patrimoniale che su quello “umano”.

Rispetto alla posizione del proprietario la Corte di Strasburgo ha avvertito una netta corresponsabilità delle Istituzioni italiane che, pur considerate unitariamente a livello internazionale, lasciavano intravedere nitidamente i contributi causalmente idonei a cagionare il pregiudizio sofferto dal proprietario espropriato illecitamente.

Il riconoscimento dell’inadeguatezza del risarcimento riconosciuto al proprietario e della palese aggressione al dominio rappresentata dall’istituto dell’occupazione acquisitiva mostravano, poi, solo un corno del problema, per altro verso rappresentato dalla scarsissima considera... _OMISSIS_ ...l proprietario, lasciato in balia di un’amministrazione che, per raggiungere i propri fini, non solo veniva lasciata libera di piegare le regole a proprio piacimento, ma risultava anche legittimata ad impadronirsi del dominio altrui quasi “a costo zero” senza che fossero in alcun modo considerati i tempi di reazione del sistema di protezione nazionale rispetto alle violazioni del diritto di proprietà.

E non è qui possibile approfondire il tema del regime delle proroghe dei termini di occupazione legittima che si sono susseguiti, chè anche questo presenterebbe dei profili di dubbia compatibilità con le prerogative proprietarie.

Ad ogni modo, le condanne (ripetute) della Corte europea rese nei confronti dell'Italia fino al 2007 suonano, così, come rimproveri rilevanti ad un sistema che aveva annichilito la proprietà senza che a livello interno si riuscisse a comprendere che dietro al dominio c’erano i proprieta... _OMISSIS_ ... ai quali era necessario offrire un’adeguata ed efficace tutela a fronte di uno sbilanciamento grave realizzato in favore di un interesse pubblico che non poteva giungere a svuotare di contenuto il diritto dominicale.

Ed erano quegli stessi proprietari a doversi misurare con una giurisprudenza estremamente complessa a proposito del concetto di irreversibile trasformazione dell'area dal quale pure poteva dipendere, in caso di assenza di valida procedura di occupazione, il dies a quo per la prescrizione quinquennale.

In questa prospettiva, il riconoscimento del “turbamento” prodotto al proprietario dalle condotte legittime ed illecite dell’amministrazione e l’ulteriore umiliazione di vedere riconosciuta al proprietario una voce di “danno morale” altro non erano se non un come “monito” ulteriore a quelle stesse autorità nazionali.

Monito che, d’altra parte, risuonava a... _OMISSIS_ ... e minaccioso se si poneva lo sguardo alla giurisprudenza di Strasburgo in ordine al riconoscimento al proprietario illecitamente espropriato non del solo valore venale del bene maggiorato della rivalutazione, ma anche del costo di costruzione degli immobili illecitamente realizzati dalla p.a.-Corte dir. uomo 6 marzo 2007, Scordino c.Italia, sulla quale v.infra - in una prospettiva di ricostruzione integrale della sfera patrimoniale che andava a dire il vero ben oltre il canone della restituito in integrum.

Ci eravamo già a suo tempo occupati della posizione estremamente rigorosa della giurisprudenza CEDU in materia, già segnalando come essa si inscrivesse in una non dichiarata linea “sanzionatoria” verso l’autore dell’illecito più che in una prospettiva interamente risarcitoria delle ragioni proprietarie [3].

La Corte europea, in altri termini, riconosceva che il “sistema” interno presentava un deficit si... _OMISSIS_ ...l lungo periodo, avrebbe prodotto gravissime ripercussioni sui proprietari ed anche sulla vita stessa del giudice europeo dei diritti umani, sommerso da contenziosi seriali che rischiavano di mettere a rischio la funzione stessa della Corte di Strasburgo.

Da qui una dimensione smaccatamente "punitiva" che intendeva in tal modo suonare come richiesta di piena considerazione della CEDU e delle tutele richieste a quel livello da parte delle autorità nazionali.