Attuazione della PIF in Italia: l'art. 640 bis

Sotto il secondo profilo, la questione ha a che fare con la tecnica di formulazione dell’art. 640 bis c.p., sebbene, come detto, lo stesso non sia stato introdotto in attuazione della Convenzione PIF. In particolare la questione attiene alla natura del reato in discussione, se si tratti di un reato autonomo o di una mera ipotesi aggravata del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.

Come è evidente, la questione è di non poco conto perché in tale ultimo caso, la aggravante potrebbe essere bilanciata, in sede di condanna, dalle circostanze attenuanti, anche generiche, e la pena massima scenderebbe drasticamente da 6 anni di reclusione a 3 anni. Per anni si sono fronteggiati due orientamenti giurisprudenziali opposti, finché le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [7] hanno concluso per la tesi che il reato in questione è una mera ipotesi aggravata di quello di cui all’art. 640 c.p., con la conseguenza sopra ricordata in termini... _OMISSIS_ ...|
Ciò ha quindi indubbiamente indebolito la deterrenza della sanzione penale.

Si potrebbe obiettare che la questione non ha diretta rilevanza con l’applicazione della Convenzione PIF; il problema si presenta, però, per le ipotesi sopra ricordate a proposito del rapporto con l’art. 316 ter c.p. Se, ormai, si accoglie la tesi per cui la previsione dell’art. 316 ter c.p. ha un ambito di applicazione meramente residuale, ne consegue, che, in termini generali, la maggior parte delle ipotesi fraudolente contro gli interessi finanziari della U.E. siano ricomprese nella previsione dell’art. 640 bis c.p., con la conseguenza che, in virtù della tecnica legislativa con cui è stato formulato l’art. 640 bis c.p., in sede di applicazione di pena la sanzione può essere notevolmente ridotta a causa del possibile bilanciamento delle circostanze.

Si potrebbe ulteriormente obiettare che anche se si fosse potuto applicare... _OMISSIS_ ...16 ter c.p. la situazione sanzionatoria non sarebbe affatto cambiata, dato che lo stesso è punito con pena massima fino a 3 anni di reclusione, e quindi la stessa pena massima del reato di truffa semplice applicabile in caso di bilanciamento dell’aggravante di cui all’art. 640 bis c.p., ma questo porta allora alla considerazione conclusiva generale per cui il legislatore del 2000 ha applicato una sanzione troppo mite per l’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p. e lo ha formulato in una maniera tale per cui lo stesso è di fatto poco applicato lasciando spazio all’art. 640 bis c.p.

Una vera ed efficace attuazione dello spirito della Convenzione PIF avrebbe, forse, potuto portare ad una riformulazione dell’art. 640 bis c.p. in modo da costituirlo come reato autonomo, o almeno ad una più elevata sanzione dell’art. 316 ter c.p. in modo da attribuirgli, per il suo ambito, una certa efficacia deterrente.

Per ... _OMISSIS_ ... la terza questione, non va dimenticato che in virtù della formulazione dell’art. 33 bis c.p.p. il reato di cui all’art. 316 ter c.p. è di competenza collegiale, mentre quello di cui all’art. 640 bis c.p., che pure è punito con pena edittale molto più elevata, seppure soggetta a bilanciamento, è di competenza monocratica. Due reati del tutto analoghi sono soggetti quindi a diverse regole processuali e addirittura l’ipotesi punita più gravemente sembra avere una minore tutela processuale.

L’ipotesi non è sfuggita alla giurisprudenza di merito che ha sollevato sul punto questione di legittimità costituzionale che però la Corte Costituzionale [8 ]ha dichiarato inammissibile, sostenendo che, così facendo, la Corte dovrebbe “procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si pos... _OMISSIS_ ...esioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati”; in sostanza, è stato rilevato [9], la Corte ha ritenuto di non volere affrontare la questione sotto l’aspetto della ragionevolezza della scelta del legislatore, trattandosi di una fattispecie frutto di un problema di cattiva tecnica legislativa, esulante dal suo ambito di azione.

Infine, non può non farsi un cenno al fatto che l’effettività della protezione degli interessi finanziari della U.E. nel sistema nazionale dipende anche dal complesso della restante normativa penale, anche se non di specifica derivazione europea o di attuazione della Convenzione PIF.

Si fa riferimento, in particolare, alla normativa in materia di prescrizione del reato che, ovviamente, in quanto normativa statale, si applica a tutti i reati, ivi compresi quelli attinenti agli interessi finanziari della U.E..

La questione riguarda, in p... _OMISSIS_ ...L. 251/05 che ha innovato il sistema della prescrizione nel nostro ordinamento. Gli effetti di tale normativa sui reati attinenti agli interessi comunitari sono articolati.

Certamente gli effetti concreti della nuova normativa comportano una modifica dei termini di prescrizione per il reato di cui all’art. 640 bis c.p.; se infatti lo stesso, nel sistema precedente alla nuova normativa, sulla base della sola pena edittale, si prescriveva in dieci anni prorogabili fino a quindici, con il sistema attuale [10] il termine di prescrizione e’ divenuto di sei anni prorogabili fino a sette anni e sei mesi in caso di soggetto incensurato. Un regime specifico e’ previsto nei casi di recidiva.

Se si considera quindi la sola pena edittale con riferimento ad un soggetto incensurato, si tratta di una notevole modifica dei termini di prescrizione.

Tuttavia, nel sistema precedente, in virtù del bilanciamento delle circostan... _OMISSIS_ ... aggravanti, in caso di reato aggravato i termini di prescrizione avrebbero nella pratica potuto ridursi significativamente, dovendosi fare riferimento alla pena del reato semplice. Questo, però, solo in virtù di un’applicazione concreta della normativa da fare caso per caso.

Per i reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. la nuova legge prevede invece un aumento del termine prescrizionale di base che passa dai cinque anni del vecchio sistema ai sei anni del nuovo, mentre il termine di prescrizione con le possibili proroghe si equipara nei due sistemi a sette anni e sei mesi.

Va però detto, che, come si è visto sopra, la giurisprudenza configura l’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p. come meramente residuale rispetto a quella di cui all’art. 640 bis c.p. ed, infatti, è statisticamente meno significativa. Ugualmente poco significativa statisticamente è l’ipotesi di cui all’art. 316 bis c.p.

... _OMISSIS_ ...che ci si deve porre, allora, è in quale misura una normativa che pure non ha diretta connessione con l’attuazione di norme europee possa però, in sostanza, incidere sugli scopi ed obiettivi della legislazione europea, sebbene quest’ultima sia stata formalmente attuata con altre norme nazionali specifiche.