Attuazione internazionale del protocollo alla Convenzione PIF

Entrata in vigore e adesione di nuovi Stati Secondo l’art. 9 del Protocollo, lo stesso sarebbe entrato in vigore novanta giorni dopo la notifica al Segretariato Generale del Consiglio della adozione da parte dell’ultimo Stato Membro che vi avesse provveduto.

Lo stesso articolo prevede infatti la necessità per ogni Stato Membro di adottare il protocollo secondo le rispettive norme nazionali interne e di notificare al Consiglio il completamento delle procedure per l’adozione.

Un’unica eccezione a tale norma si sarebbe potuta verificare qualora, alla suddetta data di 90 giorni dall’ultima notifica, non fosse ancora entrata in vigore la Convenzione PIF. In tal caso, anche il protocollo sarebbe entrato in vigore lo stesso giorno della Convenzione.

Ciò che avvenne in concreto, fu che l’ultimo Stato membro a compiere la notifica di adozione del protocollo, fece la stessa cosa per la Convenzione e... _OMISSIS_ ...esso giorno l’adozione di entrambi gli strumenti, come peraltro avevano fatto gli altri Stati Membri in precedenza. Tale Stato Membro era l’Italia, che procedette alle due notifiche il 19.7.2002 e, per tale motivo, la Convenzione e il protocollo entrarono in vigore lo stesso giorno, il 17.10.2002.

La Germania fu il primo Stato a notificare l’adozione del protocollo il 24.11.1998, mentre la Finlandia eseguì la notifica il 18.12.1998. Nel 1999 la notifica fu eseguita dall’Austria (21.5.1999), dalla Svezia (10.6.1999) e dal Regno Unito (11.10.1999). La Spagna (20.1), la Grecia (26.7), la Francia (4.8) e la Danimarca (2.10) notificarono l’adozione nel 2000. Nel 2001 fu la volta del Portogallo (15.1) e del Lussemburgo (17.5), e nel 2002 del Belgio (12.3), dei Paesi Bassi (28.3), dell’Irlanda (3.6) e, come detto, dell’Italia (19.7).

Il protocollo lasciava aperta la possibilità di adesione da parte d... _OMISSIS_ ...he fossero divenuti membri della UE, come in effetti è avvenuto nel 2004 e nel 2007. In tal caso, poiché al momento della adesione dei nuovi Stati il protocollo era già entrato in vigore, per ciascuno di essi è entrato in vigore novanta giorni dopo la notifica dell’adozione, ai sensi dell’art. 10 comma 4.


L’attuazione del protocollo nell’ordinamento italiano Anche il protocollo sulla corruzione è stato attuato dall’Italia con la legge 29.9.2000 n. 300 [1], già citata in precedenza poiché si tratta della stessa legge con cui fu attuata la Convenzione PIF.

Come già ricordato, poi, con la stessa legge è stata data attuazione anche ad altri strumenti giuridici di cui si è parlato in precedenza e, in particolare, alla Convenzione UE contro la corruzione del 26.5.1997 e alla Convenzione OCSE del 17.12.1997; infine, sempre con la stessa legge è stato attuato anche il protocollo della Convenzione PIF relativo a... _OMISSIS_ ...retazione pregiudiziale della Corte di Giustizia della Convenzione stessa, di cui si parlerà in seguito.

La norma probabilmente più significativa derivante dall’attuazione del protocollo sulla corruzione è l’art. 3 della legge 300 del 2000 che introduce nel codice penale italiano l’art. 322-bis. In base a tale norma, oggi nel nostro sistema le norme sul peculato (art. 314 e 316 c.p.), concussione e corruzione (artt. da 317 a 320) e istigazione alla corruzione (art. 322 comma 3 e 4 c.p.) si applicano anche


ai membri delle Istituzioni comunitarie (da identificarsi con i Commissari Europei, i Parlamentari Europei, i membri dei Consigli della Unione, i giudici della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Europea)
ai funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti (da identificarsi quindi, in base a quant... _OMISSIS_ ...agrafi precedenti, con i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali delle Istituzioni e delle Agenzie),
alle persone comandate dagli Stati Membri o da enti pubblici presso le Comunità Europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari e degli agenti (da identificarsi con gli Esperti Nazionali Distaccati –END),
ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati delle Comunità Europee (da identificarsi con il personale delle Agenzie e altri enti analoghi),
a coloro che nell’ambito di altri Stati Membri della UE svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (da identificarsi con i funzionari nazionali di altri Stati Membri).

Tali soggetti saranno da considerare, nel diritto italiano, pubblici ufficiali, ai sensi dell’art. 357 c.p., o incaricati di pubblico servizio, ... _OMISSIS_ ...., a seconda delle funzioni svolte in concreto.

Ovviamente, quando la corruzione riguarda uno dei soggetti sopra indicati, anche il corruttore o l’istigatore privato sarà punibile, in virtù dell’art. 3 comma 2 della legge 300 del 2000 che estende l’applicabilità degli artt.321 e 322 comma 1 e 2 c.p. anche ai casi di corruzione appunto al personale comunitario o di altri Stati Membri.

L’art. 3 della legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha ratificato la Convenzione ONU di Merida, ha poi aggiunto all’art. 322 bis c.p. la finalità di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria.

Il delitto di cui all’art. 322 bis c.p. diventa anche uno dei reati da cui, in caso di condanna, deriva la sanzione accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, quando è stato commesso per favorire o danneggiare una attività imprenditoriale, in quanto l’art. 6 della leg... _OMISSIS_ ... ha aggiunto tale norma all’elenco di cui all’art. 32-quater c.p., che prevede appunto i reati da cui dipende l’applicazione di tale pena accessoria.

L’art. 5 della legge 300 del 2000 include anche le Comunità Europee tra le parti lese che rilevano per determinare la giurisdizione italiana in caso di delitti compiuti all’estero, da cittadini italiani o da stranieri, ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.

Infine, l’art. 11 delle legge, che prevede la delega al Governo ad emanare un decreto in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui si è già parlato anche a proposito dell’attuazione della Convenzione PIF, indicava i reati di corruzione, tra cui l’ipotesi di cui all’art. 322-bis c.p., come reati da cui doveva discendere la responsabilità degli enti.

Di tale norma l’autorità giudiziaria italiana ha fatto già applicazione, contestando la responsabilità di per... _OMISSIS_ ... a seguito di richieste di rinvio a giudizio in procedimenti penali per corruzione internazionale.

Come si era già detto anche nel commento alla Convenzione, la UE ha monitorato nel 2004 e nel 2008 l’attuazione nei singoli Stati membri anche dei protocolli; l’attuazione del primo protocollo in materia di corruzione sembra avere presentato meno problemi per l’Italia rispetto alla Convenzione, dato che nel rapporto del 2008 la UE ha evidenziato che sette dei “vecchi” 15 Stati membri, tra cui l’Italia, hanno sostanzialmente attuato le previsioni del protocollo.