I contenziosi inerenti la tutela del diritto patrimoniale d’autore in Rete

Esperienza italiana In Italia i contenziosi inerenti la tutela del diritto patrimoniale d’autore in Rete sono stati diversi.

Come già accennato, uno dei più noti concerneva altresì la natura di dato personale dell’Internet Protocol.

Si tratta del caso “Peppermint”. Molti si ricorderanno della casa discografica tedesca che aveva utilizzato un certo programma software (Logistep) per la raccolta degli indirizzi IP di coloro che si connettevano a reti peer to peer onde scaricare materiali anche protetti dal diritto d’autore. Dopo la raccolta di tali dati, i difensori della casa discografica si rivolgevano al Tribunale di Roma, competente per territorio, considerata la sede dei provider convenuti, ai quali veniva chiesta con provvedimento d’urgenza la disclosure dei dati personali di titolari degli indirizzi IP intercettati.

Dopo un primo orientamento di accoglimento [1], la giurisprude... _OMISSIS_ ...a rigettato tali richieste poichè “non può ritenersi sussistere a carico del “provider” alcun obbligo di comunicazione ed estensione dei dati anagrafici necessari all’identificazione degli autori delle suddette violazioni allorché i titolari del diritto d’autore agiscano in sede civile (anche con istanza cautelare) per la tutela dei propri interessi economici.

Invero, l’applicazione del combinato disposto degli art. 156 e 156 bis l. auton. non è estensibile ai dati e informazioni che attengono alle comunicazioni “lato sensu” elettroniche, né ai dati di traffico da queste generate, visto l’espresso divieto che deriva sia dal sistema normativo interno (primario e costituzionale) sia da quello comunitario.

Unica deroga ammessa è quella relativa all’uso e alla comunicazione dei dati solo per la tutela di valori di rango superiore e che attengono alla difesa della collettività ovvero a... _OMISSIS_ ...di sistemi informatici” [2]. Anche l’Autorità Garante della Privacy ha accolto questa impostazione [3], tuttavia la questione è stata riproposta, sempre presso il Tribunale di Roma, in materia di “dati aggregati” sulla fruizione di contenuti cinematografici illeciti attraverso reti peer to peer [4]. Il giudice romano ha confermato l’impostazione già accolta nella precedente controversia riguardante Peppermint aggiungendo che ai sensi della disciplina sul commercio elettronico non grava sull’intermediario della comunicazione alcun generico obbligo di sorveglianza ma solo taluni obblighi c.d. di protezione accomunati dall’avere ad oggetto comportamenti di collaborazione con l’Autorità giudiziaria o amministrativa di vigilanza investite nell’accertamento delle violazioni commesse attraverso il servizio reso al fine di prevenire o reprimere tali violazioni.

Ulteriormente il giudicante ha chiarito che in pr... _OMISSIS_ ...la informativa ricevuta attraverso la diffida inviata dalla Fapav Telecom non solo non avrebbe dovuto ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 14, comma 1 [della Direttiva 31/2000/CE] ed essendo contrattualmente tenuta alla prestazione [5].

Vi sono i contenziosi tra produttori di materiali televisivi e gestori di condivisione di documenti video. Va sottolineato che la giurisprudenza di merito afferma che è onere di chi agisce chiedendo la rimozione di un contenuto audiovisivo e/o l’inibitoria alla sua ulteriore diffusione al pubblico, individuarne ed indicarne, in atti, l’URL attraverso la quale il contenuto medesimo è accessibile. Ciò significa che non esiste (né è tecnicamente possibile) la richiesta di predisporre a carico dei gestori delle piattaforme di condivisione di modalità di verifica preventiva, e quindi di censura, dei material... _OMISSIS_ ...parte degli utenti [6].

Tuttavia la stessa Curia cade in contraddizione, come avvenuto nel recente caso MediaseTV. Yahoo [7]. In detto contenzioso, come in molti ad esso assimilabili, il detentore di diritti patrimoniali d’autore su materiali televisivi postati su una piattaforma di condivisione dei contenuti chiedeva al giudice, tra le altre cose, la rimozione dei medesimi nonché il risarcimento del danno per la subita violazione. Nella fattispecie esaminata la parte attrice è Mediaset, oligopolista del mercato della trasmissione televisiva italiana, e la richiesta di rimozione concerneva oltre 200 spezzoni di molte trasmissioni di grande successo (“Grande Fratello”, “Zelig”, “Amici”, “Striscia la notizia”, “Le Iene”) caricati dagli utenti sulla piattaforma di condivisione di video di Yahoo! Le doglianze di Mediaset concernevano principalmente la presenza di link pubblicitari sponsorizzati ... _OMISSIS_ ...i su motori di ricerca attraverso keywords e l’assenza di un sistema di verifica preventiva della violazione dei contenuti prima del completamento dell’upload.

Dall’altro lato, Yahoo! rispondeva che la parte attrice non l’aveva preventivamente diffidata alla rimozione, come previsto dalla normativa vigente e che in quanto hosting provider era un semplice gestore della piattaforma telematica. Dopo un’attenta disamina delle condizioni di servizio di Yahoo!, della normativa comunitaria e nazionale in tema il tribunale ambrosiano ha parzialmente accolto le domande di Mediaset, specie sul punto di maggiore interesse per i produttori televisivi, ovvero la rimozione dei materiali e, in separata sede, la liquidazione del danno.

Occorre osservare che per giustificare una siffatta conclusione, i giudicanti hanno espresso alcune riflessioni extra giuridiche, inerenti al mutamento della natura della Rete nonché in merito ... _OMISSIS_ ...bsolescenza delle normative comunitarie, in particolare la Direttiva 31/2000/CE, e quindi di quelle nazionali di recepimento, in riferimento alla figura dell’hosting provider. In merito alla natura dell’hosting provider giudici affermano che: “L’evoluzione della rete informatica mondiale sembra però aver superato nei fatti tale figura di prestatore del servizio, che all’epoca in cui detta direttiva veniva elaborata delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate sia a livello di gestione dei contenuti, che di regolamentazione contrattuale con i destinatari di servizio”.

In realtà, la Rete non ha mutato il suo funzionamento dal 2001, anno di emanazione della Direttiva sul commercio elettronico, ad oggi, essa risponde sempre al principio E2E sopra ricordato. Da un lato a mutare è stato il comportamento generale degli utenti che se ne sono appropriati per manifestare la propria social... _OMISSIS_ ...e personalità individuale, dall’altro lato è cambiato il paradigma di godimento dei contenuti: non più passivo, ma paritario da parte degli spettatori/fruitori.

Risulta difficile quindi continuare a giustificare la censura se non penale, almeno civile, di comportamenti ormai socialmente accettati. La questione non è più solamente giuridica, ma culturale e politica: è vero che occorre cambiare la regolamentazione della materia, ma nel senso di modifica di regole proprietarie che privilegiano gli interessi di pochi, cioè i detentori dei diritti patrimoniali su opere protette dal diritto d’autore, per troppo tempo, settant’anni, a scapito dei diritti di condivisione e manifestazione del pensiero collettivi.



Esperienze europee Preliminarmente si osserva che spesso si tende a confondere la questione sulla illiceità dello scambio dei file protetti dal diritto d’autore, sanzionato penalmente, con la liceità... _OMISSIS_ ...o, ovvero i sistemi di file sharing che, essendo strumenti tecnologici, sono di per sé neutrali.

La vertenza più nota negli ultimi anni sulla legittimità dello scambio attraverso sistemi di condivisione di file contenenti opere digitali riguarda The Pirate Bay [8], un sito svedese in grado di consentire lo scambio di documenti digitali nel formato BitTorrent [9] al centro di diversi contenziosi giudiziari in molti Paesi europei. Tale sito utilizza(va) le reti peer to peer attraverso lo scambio di dati tra i computer degli utenti finali (client) consentendo la creazione di una rete a “geometria variabile, dinamica, il cui assetto contingente è determinato dall’identità dei singoli apparati degli utenti connessi tra loro in un determinato momento” [10].

In questa struttura i server non raccolgono i materiali, ma gestiscono la connessione tra gli utenti e l’indicizzazione dei file, in questo modo l’utente interes... _OMISSIS_ ...o ovvero allo scambio di dati sia in grado di sapere se questi sono disponibili nel momento in cui si connette alla rete, dove e in quale misura. Tali accertamenti sono preclusi agli ordinari motori di ricerca poichè questi non sono in grado di analizzare il contenuto dei singoli computer. Ci si chiede: detto sistema è intermediario neutrale ovvero favorisce lo scambio illegale di materiali protetti dal diritto d’autore?

La Corte distrettuale di Stoccolma ha condannato i gestori del sito www.thepiratebay.org per violazione del diritto d’autore per aver messo a disposizione in modo illegale file protetti attraverso le reti peer to peer [11]. La motivazione della sentenza svedese è interessante perché si occupa del ruolo della tecnologia utilizzata, dando quindi una valutazione sulla neutralità della tecnologia medesima nella violazione del copyright. La Corte svedese ha affermato che il programma BitTorrent utilizzato da The Pirate Bay agevola o... _OMISSIS_ ...a diffusione illegale di materiale protetto dal diritto d’autore, rendendo disponibile il materiale protetto in quanto mette in contatto, attraverso il motore di ricerca dei trackers, domanda e offerta di file anche illeciti.

I commentatori si sono divisi su questa decisione, alcuni hanno salutato la decisione come fondamentale nella difesa della protezione dei diritti d’autore in Rete, altri hanno sottolineato che se venisse seguito il ragionamento posto in essere con la decisione svedese, anche i motori di ricerca più generalisti, come Google, potrebbero essere chiamati in causa per responsabilità indiretta nella violazione del diritto d’autore, altri ancora evidenziano come il discrimine in questo tipo di contesa risieda nella formulazione letterale della legge che tutela i contenuti.

Lo scambio illecito di file attraverso Internet pone problemi di giurisdizione e la strategia processuale di contrasto all’utilizzo... _OMISSIS_ ...ito di tracking è stata organizzata su due livelli: da un lato di fronte ai giudici svedesi, dall’altro di fronte ai giudici degli ordinamenti nazionali degli utenti che effettuano gli scambi di file, nei diversi procedimenti si segnalano le decisioni italiane, per ora ancora relative alla fase istruttoria e non dibattimentale del processo, danesi e spagnole.

Nel nostro ordinamento la questione giuridica concerneva la modalità di impedimento dello scambio di materiali protetti dal diritto d’autore attraverso il sequestro preventivo delle risoluzioni DSN degli operatori italiani, in modo tale che non fosse più possibile per gli internauti italiani accedere al sito situato all’estero [12]. Tuttavia, i gestori svedesi nelle immediatezze dell’oscuramento del loro sito predisposero un servizio di mirroring attraverso il quale fosse comunque possibile accedere ai dati interdetti. Alla questione principale, tra le molte, sottoposte ai giu... _OMISSIS_ ...mità, questi risposero che il sequestro preventivo “ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente materiale in senso stretto” [13] ed il sito è stato considerato “cosa pertinente a...