Art. 636 c.p.: il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e il reato di pascolo abusivo

Il bene giuridico tutelato L’art. 636 c.p., rubricato “introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo”, disciplina al suo interno due distinte ipotesi di reato [258].

La prima di esse, prevista dal I comma della norma in esame, è l’introduzione o abbandono di animali in gregge o in mandria.

La seconda, disciplinata dal II comma, è l’ipotesi di pascolo abusivo.

Al III comma, l’art. 636 c.p. prevede due circostanze aggravanti riferibili all’una o all’altra ipotesi di reato.

Al momento della sua introduzione, con la norma in discorso il legislatore intendeva garantire tutela penale all’agricoltura ed al patrimonio forestale, in un periodo - quello di inizio ‘900 - caratterizzato da gravi conflitti legati alla proprietà terriera (tant’è vero che il reato in esame era originariamente procedibile d’ufficio) [259].
|... _OMISSIS_ ...alizzato ai giorni nostri, l’art. 636 c.p. - nel suo insieme - tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso del fondo, ossia il pacifico godimento dello stesso dalla turbativa determinata dalla condotta altrui [260], tant’è vero che secondo la giurisprudenza può essere commesso dal proprietario del fondo in danno del possessore dello stesso [261].

Il reato in esame, quanto al presente studio, viene in rilievo per la (naturale) possibilità per cui oggetto materiale dei reati in esame siano beni pubblici; in tal caso, stante l’espresso rinvio che l’art. 639bis c.p. fa all’art. 636 c.p., la procedibilità del reato sarà d’ufficio e non più a querela.


L'elemento oggettivo Quelli di cui all’art. 636 c.p. sono reati comuni, che possono essere posti in essere da chiunque, purchè sia soggetto diverso dal proprietario (o dal possessore, qualora non coincida con il proprietario).

Q... _OMISSIS_ ...di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui, esso consiste - alternativamente - nell’immettere volontariamente, o lasciare volontariamente quando vi sono già entrati, animali nel fondo altrui.

Al fine dell’integrarsi della fattispecie in esame, gli animali devono essere raccolti in gregge o in mandria, essendo viceversa irrilevante l’introduzione o l’abbandono di un solo animale nel fondo altrui.

Quanto all’ipotesi omissiva di abbandono di animali nel fondo altrui, essa può integrarsi solo ove l’introduzione degli animali fosse inizialmente lecita oppure nel caso in cui l’animale sconfini autonomamente nel fondo altrui e il responsabile non intervenga per far cessare lo sconfinamento [262].

Il reato di pascolo abusivo di cui al II comma dell’art. 636 c.p. consiste nell’introduzione o abbandono di animali - alle medesime condizione viste sopra - nel fondo altrui.... _OMISSIS_ ...quo;elemento oggettivo si distingue da quello relativo all’ipotesi di cui al I comma solo in un elemento, ossia nella possibilità che il reato di pascolo abusivo sia integrato attraverso l’immissione nel fondo altrui anche di un solo animale, purchè della specie di quelli che possono essere raccolti in mandria o gregge [263].

Quanto all’oggetto materiale della condotta, la nozione di fondo risulta essere estremamente ampia, inidonea ad escludere dalla tutela di cui all’art 636 c.p. qualsivoglia terreno, di proprietà pubblica o privata [264].


L'elemento soggettivo Il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui richiede, per la sua integrazione, l’elemento soggettivo della volontarietà dell’introduzione o dell’abbandono degli animali e dalla consapevolezza dell’altruità del fondo.

La giurisprudenza ha ritenuto integrarsi il reato in questione anche n... _OMISSIS_ ...si in cui sussista nell’agente la consapevolezza che l’istinto degli animali li porterà a sconfinare nei fondi altrui [265].

Il reato di pascolo abusivo richiede invece il dolo specifico dato dalla finalità di pascolo [266].


Il momento consumativo; circostanze aggravanti Sia il reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui che il reato di pascolo abusivo costituiscono reati di pericolo, non occorrendo per l’integrazione dei reati in questione alcun danno al fondo “violato”.

Pertanto, è da escludere che i reati di cui all’art. 636, I e II comma, c.p. siano punibili a titolo di tentativo.

Ove viceversa un danno si abbia, sarà integrata la circostanza aggravante speciale di cui al III comma.

Quest’ultima è norma a più fattispecie, ossia una circostanza aggravante costruita alternativamente sull’ipotesi in cui il pascolo avvenga ... _OMISSIS_ ...otesi in cui dall’introduzione o abbandono degli animali derivi un danno per il fondo altrui.

Naturalisticamente, può avvenire che l’introduzione di animali nel fondo altrui determini contestualmente il pascolo (ossia la consumazione di una quantità rilevante di prodotti della terra) e il danneggiamento del fondo altrui (ossia un peggioramento delle condizioni del fondo): in tal caso, pur ricorrendo entrambe le fattispecie, vi sarà un unico aumento di pena [267].

Oltre all’aumento di pena, ulteriore conseguenza del ricorrere della circostanza aggravante in esame è la modifica del regime di procedibilità, che diviene d’ufficio.


Rapporti con altre fattispecie di reato I reati di pascolo abusivo e di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui sanzionano le condotte volontarie sopra descritte.

Viceversa, «gli artt. 16 e 17 del R.D. 14 luglio 1898 n. 404 e il D.Lgs. Lg... _OMISSIS_ ...1917 n. 249 tendono a reprimere e punire l’incuria e la negligenza di chi non è attento acché gli animali penetrino nel fondo altrui e, quindi, configurano reati di natura colposa, mentre le fattispecie di cui all’art. 636 cod. pen. configurano un comportamento volontario» [268].

Nel caso di danneggiamento al fondo altrui che segua all’introduzione o abbandono degli animali o al loro pascolo, deve escludersi il concorso tra il reato di cui all’art. 636 c.p. e il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., intervenendo in tal caso la norma speciale data dall’aggravante di cui al III comma dell’art. 636 c.p.

Secondo la giurisprudenza i reati di pascolo abusivo e di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui possono concorrere con il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p. [269].